di GIAN LUIGI GATTA - ORDINARIO DIRITTO PENALE UNIV. DI MILANO

La via della depenalizzazione è stata indicata dal ministro Nordio quale possibile rimedio ai problemi della giustizia penale. È una delle vie maestre care agli studiosi. Percorrerla è però arduo se non si mettono da parte i toni allarmistici e la retorica del populismo penale. Che sono riapparsi proprio in questi giorni, addirittura, a proposito di un minus rispetto alla depenalizzazione: la trasformazione del regime di procedibilità di alcuni reati, secondo una linea parallela percorsa sin dalla legge 689/ 1981 e, da ultimo, dalla riforma Cartabia, anche e proprio rispetto al furto.

Alcuni giornali hanno parlato in proposito di “decreto salvaladri”. Il governo Draghi non ha affatto approvato una norma “salvaladri”. Ha recepito un’autorevole proposta della Commissione Lattanzi, nella cui Relazione si legge che “un simile intervento potrebbe consentire… l’estensione del regime di procedibilità a querela alle ipotesi aggravate di furto… ricorrenti con molta frequenza anche in ipotesi banali ( come nel classico furto in negozio o supermercato, ad es. poiché viene rimosso il dispositivo antitaccheggio, il che integra la violenza sulle cose, e le merci sono esposte negli scaffali, il che integra l’esposizione a pubblica fede); ipotesi rispetto alle quali, anche considerata la natura patrimoniale del bene giuridico tutelato, sarebbe opportuno e coerente richiedere almeno una chiara manifestazione di volontà a procedere della persona offesa”.

Con il d. lgs. n. 150/ 2022 il furto diventa ora procedibile a querela salvo che sia commesso a danno di persone incapaci, per età o per infermità, ovvero che abbia ad oggetto beni pubblici o destinati a pubblico servizio. Significa salvare i ladri? No, significa solo condizionare l’avvio e la prosecuzione del procedimento penale a un atto formale della persona offesa, che manifesti il suo interesse a che lo Stato proceda ad accertare fatti e responsabilità. Perché? Per raggiungere gli obiettivi del Pnrr ed evitare il collasso del sistema giudiziario, ingolfato da un numero insostenibile di procedimenti penali. Il furto è un reato ad alto tasso di denuncia. Lo confermano i dati Istat: i furti denunciati dalle forze di polizia all’autorità giudiziaria, tra il 2016 e il 2020, sono stati 5.598.356: si tratta di altrettanti fascicoli sulle scrivanie di pm e giudici.

La procedibilità d’ufficio obbliga oggi in molti casi a procedere inutilmente: il furto è il primo tra i reati per i quali viene applicata la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto (celebri i casi del furto di una melanzana da un campo, di una merendina da un distributore automatico, di una scatoletta di tonno da un supermercato, ecc.); è il terzo tra i reati più prescritti in appello e il quarto in primo grado. Meglio allora procedere più efficacemente in meno casi, quando vi è un reale interesse della persona offesa, che potrà ottenere la restituzione del bene sottratto e il risarcimento del danno facendo leva sulla remissione della querela.

Sulla stampa si è anche parlato di decreto “svuotacarceri”, prospettando l’imminente scarcerazione dei “colpevoli di furti non denunciati”. Si pone effettivamente il problema dei fatti commessi prima della riforma: con la sua entrata in vigore, la settimana prossima, occorre scarcerare, in difetto di una querela, quanti si trovino in custodia in carcere? Il problema dovrà essere subito risolto dagli interpreti, già al lavoro.

Una soluzione plausibile, avanzata in queste ore, è quella che, facendo leva sul combinato disposto dell’art. 273 c. p. p e dell’art. 85 d. lgs. 150/ 2022, consente di conservare la misura già disposta in attesa della verifica della volontà della persona offesa di presentare querela, entro novanta giorni. La misura cade, cioè, solo se e quando, decorso quel termine, si verifica il difetto della condizione di procedibilità. Le Procure si stanno comunque già organizzando per individuare i procedimenti in cui è necessario rintracciare per tempo la persona offesa per valutare se intende presentare querela. La vacatio legis serve anche e proprio a questo. Senza allarmismi. (*Già Consigliere della ministra Cartabia)