Le norme d’emergenza per il processo penale devono avere natura temporanea. E sono «assolutamente implausibili», pertanto, «tutte le prospettazioni in ordine ad una qualsivoglia possibilità di stabilizzazione di alcuna delle suddette regole derogatorie». A dirlo sono le Camere penali calabresi, che in un documento congiunto propongono al ministro della Giustizia il loro punto di vista. Il processo da remoto, affermano i penalisti, può essere riferito solo ed esclusivamente a procedimenti urgenti - per la imminente decorrenza dei termini custodiali ovvero per il rischio di dispersione di una prova che deve essere acquisita -. Ma ciò, aggiungono, «non significa che le garanzie debbano essere totalmente disconosciute e dunque annichilite».

Per tale motivo, non possono essere intaccate le garanzie della immediatezza ed oralità e «appare assolutamente irrinunciabile che l’imputato, il suo difensore ( ed anche il pubblico ministero) abbiano la possibilità di poter interrogare i testimoni ( ed i periti) del procedimento de visu, percependone direttamente anche le modalità delle risposte che vengono date ed il contegno processuale». Fondamentale per prendere contezza delle modalità di esplicazione delle risposte da parte dei testimoni escussi ed il contegno processuale assunto. Stessa storia vale per l’imputato e per le conclusione del pubblico ministero e dei difensori così da avere contezza non solo delle ragioni su cui sono riposte ma anche delle modalità attraverso cui vengono sviluppate ed esplicate. Indispensabile, poi, «la contestuale visione di tutte le altre parti processuali: il giudice, il pubblico ministero, il difensore e soprattutto gli altri imputati e gli altri difensori laddove si tratti di processo con più imputati».

Visibilità da garantire ad ogni costo, da cui deriva «la inaccettabilità di qualsivoglia meccanismo che determini che i giudici possano essere collocati in posizioni fisiche diverse, sia durante la udienza che durante la camera di consiglio». Ma non solo. La facoltà di scelta di partecipare al processo in aula ovvero da remoto, in capo ai difensori, deve tuttavia essere effettiva e non condizionata da situazioni ambientali e difficoltà pratiche. Motivo per cui le aule devono essere salubri, condizione in assenza della quale deve essere preso in considerazione il principio del legittimo impedimento. Il collegamento da remoto deve garantire la piena visibilità ed immediata diretta e chiara percezione acustica.