di Francesco Petrelli* Una serie di riforme che si sono susseguite ininterrottamente dagli anni Novanta fino ai tempi dell’ultimo Ministro della Giustizia ha invano cercato di tradurre in norme un principio costituzionale e una regola di civiltà e di buon senso, facendo sì che la carcerazione di una persona sottoposta a processo fosse un rimedio cautelare straordinario, come suol dirsi una extrema ratio, applicabile solo nei casi in cui nessun altra misura potesse risultare idonea. La presunzione di innocenza, prevista dall’art. 27 della Costituzione, dovrebbe imporci un limite, farci dubitare, sospendere il giudizio sull’accusa, lasciare che i processi indisturbati facciano il loro corso, imponendo una limitazione solo dove ricorrano ragioni eccezionali con la consapevolezza sociale della eccezionalità di quel rimedio, contrario in sé ad ogni logica del processo, che vuole che la limitazione della libertà personale venga giustificata solo a seguito di una condanna definitiva. In coda, e non all’inizio di un processo, facendo sì - come oggi spesso accade - che la condanna preceda il giudizio. Si tratta di un valore costituzionale che trascende il dato processuale, richiamando non solo questi valori, ma anche il diritto alla vita, il diritto alla libertà personale, il principio di uguaglianza, e non da ultimo il diritto alla salute, che in questo drammatico momento deve essere posto al centro della valutazione della condizione carceraria, con riferimento alla intera popolazione dei detenuti, in gran parte costituita infatti da indagati e da imputati non ancora destinatari di una sentenza di condanna definitiva e come tali tutt’ora presunti innocenti. Il dato di quel terzo di detenuti in attesa di giudizio rispetto al numero complessivo delle presenze in carcere (18.952 su 61.230 persone a febbraio del 2020) mostra sotto un profilo numerico la evidente sconfitta, per non dire la scandalosa disfatta, di ogni principio costituzionale e di ogni possibile elaborazione normativa o giurisprudenziale fondata su di un minimo ragionevole garantismo. Quei valori sopra evocati evidentemente non sono sufficienti. Dire che una idea o un valore sono espressi dalla nostra Costituzione vale oggi meno che zero, è solo un modo di dire, una clausola di stile, per molti vale solo come un riferimento filologico, come fosse l’evocazione di un etimo misterioso, quasi si trattasse di un richiamo letterario e niente più. Ciò che infatti manca nel nostro Paese non sono i valori, dei quali sono oramai inutilmente pieni i nostri discorsi, ma una cultura dei valori, una cultura che ne rifondi il senso e la concretezza e, dunque, la necessità. Che li tiri fuori dalla logica perversa delle narrazioni e li restituisca all’essenza delle nostre vite, al senso della nostra convivenza e della nostra sopravvivenza, al mondo che vorremmo lasciare ai nostri figli. Una Costituzione, sebbene ricca di principi, non serve a nulla se non vi è una cultura condivisa che riconosca il suo valore e il valore di quei principi. Che faccia di quei valori la moneta corrente delle nostre transazioni quotidiane. La retribuzione del nostro lavoro, il cibo della nostra tavola, il costo delle nostre rinunce e il prezzo delle nostre vittorie. Ha opportunamente ricordato il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, Giovanni Salvi, il vertice di tutti i pubblici ministeri italiani, che “l’emergenza coronavirus costituisce un elemento valutativo nell’applicazione di tutti gli istituti normativi vigenti e ne rappresenta un presupposto interpretativo necessario”. Questo sta a significare che la tutela della salute del detenuto di fronte al dramma della epidemia Covid-19 deve essere posta al centro dell’interpretazione di ogni norma, di tutte le norme, senza distinguere quindi fra quelle che regolano l’esecuzione penale e quelle che regolano invece la custodia cautelare in carcere. Tutelare la salute delle persone detenute significa quindi tenere conto non solo della condizione soggettiva del singolo, ma delle condizioni nelle quali quest’ultimo è in concreto privato della libertà, esposto ad ogni contatto, senza dispositivi di protezione, impossibilitato al mantenimento del cosiddetto distanziamento sociale, costretto in condizioni igieniche approssimative, privo dei controlli e della necessaria assistenza sanitaria. Significa dunque, in ogni provvedimento giurisdizionale sulla libertà, soppesare tutti i fattori di rischio che gravano su quelle singole vite. Un Paese civile non può dunque ignorare quali sono le condizioni anche di coloro che sono privati della libertà prima ancora di essere condannati, né può ascoltare senza un sussulto la voce di chi sostiene che non vi sarebbe distinzione alcuna fra i cittadini costretti in casa dalle norme emergenziali e i detenuti in carcere, e di chi sostiene che il carcere è il luogo più sicuro e più controllato dove il virus non miete vittime, non si moltiplica, non si diffonde, non si trasmette, né provoca contagio. Sino a prova contraria. Perché si sa che in carcere di presunto innocente c’è oramai solo il virus… *Direttore di “Diritto di Difesa”, la rivista dell’Unione Camere Penali Italiane