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Cassazione
I magistrati di sorveglianza concedono – come prevede la legge – la videochiamata ai detenuti al 41 bis, il Dap e il ministero della Giustizia fanno ricorso fino in Cassazione e puntualmente perdono. Lunedì scorso la Corte suprema ha depositato ben due ordinanze ( numero 21691 e 21695) che dichiarano il ricorso del ministero inammissibile perché manifestamente infondato.
Prendiamo in esame quella relativa ad Aldo Ercolano (boss catanese e nipote di Nitto Santapaola) che, tra l’altro, da poco non è più al 41 bis, ma spostato in regime di Alta Sorveglianza: i difensori, gli avvocati Valeria Rizzo del foro di Catania e Fabio Federico del foro di Roma, hanno presentato reclamo davanti al Tribunale di Sorveglianza di Roma e hanno ottenuto la revoca. E ritorniamo al ricorso del ministero, dichiarato infondato. Accade che l'Amministrazione Penitenziaria fa un reclamo contro il provvedimento del 22 giugno del 2021, con il quale il Magistrato di sorveglianza aveva ordinato alla Direzione della Casa Circondariale di Sassari di consentire a Aldo Ercolano di effettuare mediante video chiamata il colloquio in presenza mensile ovvero quello telefonico, cui lo stesso aveva diritto ai sensi dell'art. 41 - bis, comma 2 - quater Ord. Pen. mediante l'uso di piattaforma validata dal DGSIA e nel rispetto delle previsioni della circolare della Direzione Generale Detenuti e Trattamento 30 gennaio 2016 n. 00311246.0 e della circolare del Dap. 2 ottobre 2017, n. 3676/ 6126, precisando che, in caso di impossibilità del congiunto a recarsi nell'istituto di pena prossimo al luogo di residenza in ragione delle limitazioni Covid- 19, il colloquio potesse essere svolto mediante collegamento con l'ufficio di polizia giudiziaria più vicino al luogo di residenza, che avesse in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto.
Il tribunale di sorveglianza, investito dal ricorso del Dap, fa un’ordinanza del 4 novembre 2021 confermando sostanzialmente la decisione del magistrato di sorveglianza. Il ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo: 1) ' violazione dell'art. 41- bis comma 2 - quater lett. b) Ord. Pen., come interpretato dalla Cass. Pen. n. 19826/ 2021'; 2) ' falsa applicazione della circolare DAP 29 gennaio 2019 n. 0031246U', 3) ' violazione dell'art. 69, comma 6 lett. b) Ord. Pen. e degli artt. 35- bis, 41 - bis Ord. Pen., 97 Cost., 4 I. n. 2248/ 1865. La corte suprema dichiara però che il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
I giudici scrivono che, quanto ai primi due motivi di ricorso, secondo la giurisprudenza della Corte stessa, «il detenuto sottoposto a regime differenziato, ai sensi dell'art. 41 - bis Ord. Pen., può essere autorizzato ad avere colloqui visivi con i familiari in situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza - mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle cautele imposte dal citato art. 41 - bis Ord. Pen. ( Cass. Sez. 1, n. 19290 del 09/ 04/ 2021, Rv. 281221 - 01; cfr., tra le tante, anche Cass. Sez. 1, n. 23819 del 22/ 06/ 2020, Rv. 279577 - 01)». Ebbene, secondo i giudici della Cassazione, l'ordinanza impugnata ha «correttamente applicato il suddetto principio di diritto, mentre le doglianze prospettate avverso la decisione del Tribunale di sorveglianza di Sassari finiscono con il prospettare enunciati ermeneutici in contrasto con esso».
Per quanto concerne il rilievo svolto con il terzo motivo di ricorso, relativo alla dedotta violazione dei limiti di esercizio del potere giurisdizionale, che sarebbe stato esercitato, da parte del Tribunale di sorveglianza, stabilendo la possibilità di effettuare il collegamento presso l'ufficio di polizia giudiziaria più vicino al luogo di residenza dei familiari del detenuto, ritiene il Collegio, in conformità ad altre pronunce (cfr. Cass. Sez. 1, n. 10306 del 7 febbraio 2022), che la relativa indicazione «non rivesti, nell'economia del provvedimento alcun carattere cogente, configurandosi, invece, come una mera esemplificazione delle modalità esecutive con cui il colloquio potrebbe essere organizzato dall'Amministrazione Penitenziaria, cui spetta la competenza a definire i concreti profili attuativi della statuizione giudiziale, anche alla luce delle peculiari esigenze di sicurezza che possono venire in rilievo nel caso concreto».
Stessa cosa è accaduta con il ricorso presentato sempre dal ministero della giustizia, avverso all’ordinanza del tribunale di Sassari che, con ordinanza del 28 ottobre 2021, ha rigettato il reclamo proposto dall'Amministrazione Penitenziaria avverso il provvedimento del 14 giugno del 2021, con il quale il Magistrato di sorveglianza aveva ordinato alla Direzione della Casa Circondariale di Sassari di consentire al detenuto al 41 bis Antonio Mennetta di effettuare mediante videochiamata il colloquio telefonico mensile. Il ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo gli stessi motivi riportati nell’altra ordinanza. Ovviamente, anche in questo caso e per gli stessi identici motivi, la Corte suprema ha dichiarato inammissibile il ricorso del ministero.