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Fin dal 1809 nella civile Svezia esiste un organo fiduciario del Parlamento con lincarico di vigilare sul funzionamento dellamministrazione statale e tutelare i cittadini contro eventuali abusi da parte di pubblici funzionari. E chiamato Ombudsman, termine che significa letteralmente uomo che fa da tramite.A questa data e a questo avvenimento viene solitamente fatta risalire la figura del difensore civico attuale, benché sia impensabile che nellantica civiltà Ateniese non esistesse un funzionario simile; nella Roma dei primi tempi repubblicani era codificato lo jus intercessionis, che apparteneva ai Tribuni della plebe, con funzioni di mediazione e garanzia.Bisogna però arrivare a tempi molto vicini per trovare risoluzioni delle Nazioni Unite che raccomandano listituzione dellOmbudsman, e poi veder istituito, da parte dellU.E. il mediatore europeo col compito di tutelare il diritto dei cittadini ad una buona amministrazione. E in Italia? Un primo istituto di garanzia è nato in Italia nel 1993 per tutelare i diritti dei clienti di Banche ed Istituti finanziari: lOmbudsman bancario. Molto più tardi, nel 2005, tutta la normativa a tutela del consumatore è stata raccolta nel Codice del Consumo con un apposito provvedimento, senza peraltro istituire la figura del difensore dei consumatori. Sempre nei primi anni duemila è stata codificata la figura del difensore civico, che ha il compito di accogliere i reclami non accettati in prima istanza dallUfficio Reclami del soggetto commerciale che eroga un servizio. Dunque, sia pure in ritardo rispetto ai Paesi più civili, lItalia ad un certo punto si è dotata di chi ha il compito di difendere i diritti dei cittadini, sia quando essi sono consumatori come quando risparmiano ed investono il denaro messo da parte.Ma il cittadino, per i differenti casi della vita, può essere coinvolto in fatti di cronaca, diventare un cittadino privato della libertà e trattenuto in custodia dello Stato per motivi di sicurezza. Anche questi cittadini, siano essi colpevoli acclarati e condannati, oppure in attesa di giudizio, hanno il diritto di esser trattati in modo umano ed aiutati in base al dettato costituzionale per il recupero ed il ritorno nel mondo del lavoro e del viver civile. Questo diritto è sancito anche dalla Convenzione dei diritti dellUomo, stipulata fra il Comitato dei Ministri dellUE e gli stati membri dellUnione.La figura del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale (detto anche difensore civico dei detenuti) è prevista dalla convenzione dellOnu contro la tortura, risalente al 1987, che lItalia ha sottoscritto, impegnandosi a dotarsi di uno strumento di garanzia dei diritti delle persone detenute sotto la responsabilità dello Stato. Ebbene, dalla Convenzione del 1987 si è dovuto attendere fino al 2013 perché la figura del Garante nazionale dei diritti dei detenuti fosse istituita, con un Decreto Legge del 23 dicembre, poi convertito con le solite inevitabili modificazioni nella Legge 21 febbraio 2014 n.10. Sulla Gazzetta Ufficiale n.75 del 31-3-2015 è stato pubblicato dal Ministero della Giustizia il Decreto 11 marzo 2015 n.36 che contiene il Regolamento recante la struttura e la composizione dellUfficio del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Lentrata in vigore del provvedimento era prevista per il 15 aprile 2015, ma a tutto il gennaio 2016 il Garante Nazionale non è stato nominato. Finalmente, il 6 febbraio 2016, il Ministero della Giustizia ha emesso un comunicato: il Garante è stato scelto ed incaricato. Il sommario del comunicato recita come segue: «Il prof. Mauro Palma è il Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. La sua nomina, insieme a quella dellavvocato Emilia Rossi come Membro, è stata formalizzata in un decreto del Presidente della Repubblica». LItalia, si sa, è il paese del disordine, dellanarchia, dellindividualismo: così, ancor prima che ci fosse un Garante Nazionale dei diritti dei detenuti, esistevano qua e là Garanti comunali, provinciali, regionali. Anche quando un Garante nazionale non era ancora stato nominato, cera un Garante comunale a Bolzano e a Nuoro, a Torino e a Bologna, cera un Garante provinciale ad Enna, a Ferrara, a Padova e a Reggio Calabria, e cerano alcuni Garanti regionali, ciascuno nominato in base ad una legge e ad un regolamento votato e deliberato dai relativi Consigli comunali, provinciali o regionali secondo testi diversi, che hanno talvolta solo una vaga consonanza normativa.Con lintento di capire quanto sia stato fatto, e soprattutto quanto ancora ci sia da fare per assicurare un minimo di legalità allesecuzione della pena detentiva, proviamo a costruire una mappa dei Garanti Regionali. Le Regioni in Italia sono venti, di cui 15 a statuto ordinario e cinque a statuto speciale: Sicilia, Sardegna, Valle dAosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige. Per capire la situazione, parrebbe logico cominciare dalle Regioni, che sono in tutto venti, sicché non dovrebbe esser difficile stabilire in che data è stata approvata la legge istitutiva, chi è stato nominato Garante e in che data, e infine quale durata lo statuto prevede per il mandato. Si parte dunque con lesaminare, nel sito del Ministero della Giustizia, lelenco dei Garanti regionali in carica. Fedele alla tradizione italica, lelenco esiste ma è incompleto: mancano indicazioni per alcune regioni, e in alcune Regioni è indicato il nome di un Garante che - con riferimento alla data in cui è stato nominato e alla durata del mandato stabilita dallatto istitutivo - decadrà ben presto oppure è addirittura già decaduto. Per scoprire in che data ciò sia accaduto o stia per accadere, bisogna trovare il testo della legge regionale istitutiva, perché le leggi sono diverse da Regione a Regione: in alcune Regioni il mandato del Garante dura cinque anni, in altre Regioni sei o sette anni. Non basta: in alcune Regioni il Garante può essere rieletto al termine del mandato, in altre non può essere nuovamente incaricato. Come è logico, il primo lavoro che ha dovuto fare lufficio del Garante Nazionale appena nominato riguarda proprio la messa a punto dellelenco ufficiale presso il Ministero della Giustizia: e infatti la scheda pratica iniziale e lelenco dei Garanti è stato aggiornato in un periodo che va dall8 al 23 marzo 2016. Successivamente, si spera, verranno le decisioni per mettere ordine in tutto il sistema. Sarà interessante vedere come verrà risolto il problema del coordinamento dei Garanti, poiché il 29 gennaio 2016 un gruppo di Garanti regionali, alcuni in carica ed uno in attesa di seconda nomina quindi sostanzialmente sospeso si sono riuniti a Torino ed hanno eletto un Coordinatore nella persona del Garante della Toscana Franco Corleone, e due Vice Coordinatori nelle persone di Bruno Mellano, Garante del Piemonte, e di Adriana Tocco, Garante della Campania in attesa di seconda nomina non ancora formalizzata.Il Ministero della Giustizia, nel comunicare la nomina del Garante Nazionale, ha precisato che «sul piano nazionale il Garante coordinerà il lavoro dei Garanti regionali, positivamente operativi già in molte regioni e auspicabilmente presto nominati nelle altre»: ci si trova dunque in presenza di quattro coordinatori, di cui tre non nominati dal Presidente della Repubblica ma eletti in seno ad una riunione fraterna, e sarà interessante vedere come questo garbuglio sarà sbrogliato dal Prof. Palma.Chi scrive ha iniziato da alcune settimane una accurata ricerca, con lintento di costruire una mappa dei Garanti e della loro operatività: il lavoro è reso arduo dal fatto che gli elenchi disponibili nel web, sia quello ufficiale del Ministero (almeno fino alla data di sabato 9 aprile 2016 alle ore 24:00) sia altri elenchi pubblicati da varie fonti, come Regioni, Associazioni di difesa del detenuto ecc. sono carenti, disordinati e spesso inattendibili.Alla fine, per venire a capo del gomitolo di errori, non è rimasto che darsi da fare col telefono, chiamando gli URP delle Regioni (dove esistono) oppure telefonando ad amici, compagni, colleghi, e chiedendo loro di andare negli Uffici Regionali ad informarsi. Si è scelto di partire dal Sud risalendo la penisola fino al Trentino Alto Adige.SICILIAIn Sicilia la figura del "Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale" è stata istituita nel 2005 (art. 33 della legge regionale n.5 del 19 maggio 2005) e successivamente integrata in parte con lart. 16 della legge regionale n.18/2/2008; il mandato, affidato dal Presidente della Regione con proprio decreto, ha una durata di sette anni. Nel 2006 è stato nominato Garante il Sen. Salvo Fleres, che ha svolto la funzione fino alla scadenza del mandato, il 16 settembre 2013, e da allora il Presidente della Regione Rosario Crocetta non ha ritenuto opportuno procedere ad una nuova nomina per due anni. La Legge Regionale 7 maggio 2015, n.9 (legge di stabilità regionale 2015) con l'articolo 98/5 ha modificato i requisiti prescritti dalla norma originaria, prevedendo che il Garante potesse essere nominato esclusivamente fra "i dirigenti di ruolo dell'amministrazione regionale". Su questa base, con Decreto Presidenziale 401/2015 del 6 ottobre 2015, è stata nominata Garante la dott.ssa Maria Antonietta Bullara, dirigente regionale di ruolo, che ricopre anche la carica di Direttore Generale del Dipartimento Regionale delle Politiche Sociali presso l'Assessorato del lavoro. Lincarico è stato conferito per sette anni, ma ben presto è cessato, perché la successiva legge di stabilità regionale 17/03/2016 ha rovesciato la normativa, e con larticolo 22 ha stabilito che non possano essere nominati i dipendenti della regione, dirigenti e non, sopprimendo la norma del 2015. Di fatto, lincarico di Garante regionale delle persone detenute è nuovamente vacante in Sicilia.Non cè il Garante, ma lUfficio del Garante (che ha ben due sedi, a Palermo ed a Catania) è rimasto aperto con una decina di funzionari ed impiegati che percepiscono stipendi ma non possono operare: non sono neppure autorizzati ad aprire la corrispondenza che arriva dalle carceri agli uffici, allindirizzo del Garante che non cè. I Radicali che vivono ed operano in Sicilia hanno più volte sollecitato il presidente della Regione a nominare il Garante, e nel gennaio del 2015 hanno presentato un esposto alla procura regionale della Corte dei Conti per il danno erariale conseguente alla mancata nomina del Garante. Il costo delle due sedi e del personale (in stipendi e contributi) è stato stimato in circa 500 mila euro all'anno. Non basta: il 16 dicembre 2015 Riccardo Arena scrive sul Giornale di Sicilia che il giudice monocratico della quinta sezione del Tribunale di Palermo, Fabrizio Anfuso, ha condannato per assenteismo nove impiegati regionali dellUfficio del Garante a dieci mesi ciascuno, con pena sospesa, ed alla confisca del maltolto. Sembra che laccusa di assenteismo risalisse ai tempi del Garante Fleres, ma questo dei tempi processuali è tutto un altro discorso. Nellaggiornamento dell8 marzo 2016 il Ministero della Giustizia continua a riportare, alla voce Garante per la regione Sicilia, il nome di Maria Antonietta Bullara. Il Garante nazionale, che ha a disposizione tutta la struttura ministeriale, è evidentemente meno informato di una cittadina novantenne, che lavora soltanto con il proprio computer ed il proprio telefono privato.Fin qui ciò che scrivevo nel Dossier Garanti Regionali, chiuso alle ore 24:00 del 9 aprile 2016, quando inviai il testo a Piero Sansonetti, direttore del Dubbio, sulla base dellaccordo che il nuovo quotidiano garantista avrebbe pubblicato il Dossier a puntate, partendo dal primo numero del 12 aprile. Il 12 fu pubblicata, occupando lintera pagina 6 (Lettere dal carcere) lintroduzione, e il giorno successivo il Dubbio mise in pagina la puntata sulla Regione Sicilia. Ebbene, proprio il 13 aprile il Governatore della Regione Sicilia, Rosario Crocetta, con un improvviso motu proprio ha nominato il Garante regionale nella persona di Giovanni Fiandaca, professore ordinario di diritto penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dellUniversità di Palermo. Fiandaca è stato componente laico del Consiglio Superiore della Magistratura militare e successivamente del Consiglio Superiore della Magistratura ordinaria. Attento studioso della criminalità organizzata, ha partecipato a numerosi Commissioni di inchiesta ministeriali per le riforme della Giustizia e per elaborare una proposta di interventi in tema di criminalità organizzata. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni, fra le quali la più importante è un manuale di diritto penale in quattro volumi scritto con Enzo Musco, mentre uno dei più recenti è il saggio La mafia non ha vinto. Infine il professor Fiandaca è noto per la sua frequente partecipazione a Convegni di stretto argomento giuridico. Siamo dunque di fronte a una personalità di alto livello, ed è ciò che occorre in Sicilia, perché il senatore Fleres, che è stato il primo Garante per sette anni fino al 16 settembre 2013, ha lasciato il ricordo di un garantista attento ai bisogni degli ultimi della società, che non si è risparmiato sia nelle visite in carcere anche durante le cosiddette feste comandate sia negli interventi creativi per il recupero alla vita civile dei detenuti: non sarà facile per il suo tardivo successore reggere il confronto, anche a causa delle molteplici attività in cui è impegnato. Una nota sorridente: nel sito del ministero Giustizia lelenco dei Garanti che fino al 12 aprile recava ancora per la Sicilia il nome della dottoressa Maria Antonietta Bullara - già rapidamente fatta decadere con un articolo della legge di stabilità 2016 è stato prontamente aggiornato il 14 aprile. Peccato che il nome del nuovo Garante regionale sia stato storpiato in Fiandanca. Incidenti ministeriali
CALABRIALa Calabria manca del tutto, nellelenco Garanti Regionali che si può leggere sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia, per lottimo motivo che in quella Regione non esiste ancora il Garante dei diritti delle persone detenute, e neppure ne esiste una legge istitutiva. Un progetto di legge, dal titolo Istituzione del Garante Regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, presentato dal Consigliere Nicola Irto e depositato presso la segreteria dellAssemblea in data 13/05/2015 con il n° 34, è stato assegnato alle commissioni 1.a per lesame di merito, e 2.a per il parere. Nel sito della Regione Calabria liter del progetto recita: in discussione, da nove mesi. Lavv. Gianpaolo Catanzariti, referente territoriale per Reggio Calabria dellOsservatorio UCPI (Unione Camere Penali Italiane) che in collaborazione col Consigliere Irto ha predisposto larticolato dopo aver consultato molte leggi istitutive approvate da altre Regioni per identificare la normativa migliore, sta monitorando con attenzione liter della proposta, ed è in contatto con chi redige queste note. BASILICATAIn Basilicata sul finire del 2010, e precisamente il 23 dicembre, si è tenuta una conferenza stampa di presentazione della proposta di legge del Consigliere regionale Rocco Vita (PSI) per la Istituzione dellUfficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Erano presenti dirigenti regionali e provinciali del PSI, nonché il segretario dei Radicali lucani Maurizio Bolognetti, che successivamente ha più volte sollecitato la calendarizzazione del dibattito sul progetto, senza peraltro che la situazione sia mutata fino ad oggi. Tuttora la Regione Basilicata è priva di un Garante dei detenuti e perfino di una legge istitutiva della funzione. PUGLIALa Regione Puglia ha approvato in data 10 luglio 2006 la Legge regionale n.19, denominata Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.87 del 12 luglio 2006. Larticolo 31 di questa enciclopedica Legge istituiva l'Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, ma solo con un successivo Regolamento del 29 settembre 2009 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.153) sono state precisate le modalità di esecuzione del mandato e la sua durata. Lart. 3 del regolamento stabilisce che il mandato del Garante dura cinque anni ed è rinnovabile una sola volta; lelezione del Garante avviene a scrutinio segreto, e sono richiesti i due terzi dei voti dei Consiglieri in carica. Con delibera del Consiglio in data 11/07/2011 è stato nominato il Garante nella persona del dott. Pietro Rossi, indicato dallAssociazione Antigone: lelezione è avvenuta a grande maggioranza, ed è stata salutata con soddisfazione generale. Lindomani la Gazzetta del Mezzogiorno, riferendo sul voto quasi unanime, scrisse che il relatore del provvedimento, Dino Mariano Presidente della commissione Sanità, ha dedicato questa giornata a Marco Pannella, per la battaglia che continua a condurre: la sua vita ha detto il Consigliere- è dentro la democrazia, la legalità e la giustizia. Fra non molto, l11 luglio 2016, il Consiglio dovrà votare per il rinnovo dellincarico o per una nuova nomina. CAMPANIALa Regione Campania si è dotata della figura del Garante con la legge regionale n.18 del 24 luglio 2006, (pubblicata nel bollettino regionale n.36 del 7 agosto) che porta il nome di: Istituzione dellUfficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittiva della libertà personale. Larticolato è molto minuzioso nella definizione dei compiti del Garante, che dovrà occuparsi delle persone presenti negli Istituti penitenziari, negli Istituti penali dei minori, nei centri di prima accoglienza, nei centri di assistenza temporanea per stranieri, nonché delle persone sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio. Lincarico di Garante è ricoperto dalla dott. Adriana Tocco, nominata l8 febbraio 2011 con il decreto n.13 del Presidente del Consiglio Regionale Stefano Caldoro. La legge n.18/2006, istitutiva del Garante, allarticolo 2 recita così: Il Garante resta in carica per lintera legislatura e non può essere rieletto: di conseguenza la dott.Tocco avrebbe dovuto decadere nel 2015 e non avrebbe potuto essere rieletta. Ma non è così: la proposta di legge n.51, depositata il 16/7/2010, assegnata alla Commissione Consiliare Permanente, aveva modificato i termini di vigenza del mandato. Questa legge allart.1 abroga dalla legge istitutiva del 2006 le parole non può essere rieletto e allart.2 recita: La presente legge è dichiarata urgente, ed entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione sul Bollettino Regionale. E la durata del mandato? Nel sito della Regione Campania non cè traccia alcuna di un provvedimento che fissi la durata, e tanto meno di una legge o di un decreto che abroghi la decadenza concomitante con la fine della legislatura, prevista dalla legge 18/2006. Informazioni orali dicono che il termine di 5 anni è scaduto, ma che cè un dispositivo in base al quale il garante resta in carica anche dopo la scadenza, finché non venga nominato il nuovo Garante, allo scopo di assicurare la continuità della funzione: la dott. Tocco sarebbe dunque in attesa di nuova nomina. Ogni accurata ricerca su sito non ha consentito di verificare le fonti normative di tali dispositivi: addirittura esistono nel sito dei link che dovrebbero condurre a leggi e decreti relativi al Garante, ma che in realtà conducono a contenuti collaterali, come per esempio lo stanziamento di somme a favore di una Associazione esterna per consulenze prestate allUfficio del Garante. Per il momento si resta in attesa di notizie, mentre nellelenco del Ministero laggiornamento 8 marzo 2016 non si dà pena di alcuna verifica e porta serenamente il nome della dott.sa Tocco come Garante in carica.MOLISEI detenuti della Regione Molise hanno dovuto aspettare a lungo la legge n.17 del 9 dicembre 2015, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n.40 del 16/12/2015, dal titolo Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona. Allarticolo 1 la legge precisa che ha lo scopo di garantire in ambito regionale i diritti delle persone fisiche e giuridiche verso le pubbliche amministrazioni, tutelare i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e promuovere, proteggere e facilitare il perseguimento dei diritti delle persone private della libertà personale. In sostanza si tratta di un Garante dei diritti con valenza universale, tanto è vero che la legge istitutiva provvede ad abrogare la precedente legge n.32 del 2 ottobre 2006, che istituiva il Tutore pubblico dei minori. Nella Regione Molise il Garante viene eletto dal Consiglio a scrutinio segreto, con i due terzi dei voti favorevoli per due votazioni ed eventualmente, dalla terza votazione, a maggioranza semplice; egli dura in carica cinque anni ed è rieleggibile per una sola volta. Nelle disposizioni finali lart. 17 precisa che il Garante è eletto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge e, in fase di prima applicazione, presta giuramento nella prima seduta utile del 2016 del Consiglio regionale. Un termine di tempo così breve per un percorso che solitamente occupa un semestre (pubblicazione del Bando di ricerca, attesa dellarrivo delle candidature, analisi dei curricula, scelta della persona e sua nomina) farebbe pensare che al momento in cui la Legge è stata promulgata fosse già disponibile una candidatura di fiducia dellintero Consiglio, e tuttavia, alla scadenza dei sessanta giorni il 16 febbraio 2016, non risulta ancora nominato il Garante Molisano. Forse si attende che abbia giurato nella prima riunione Consiliare del 2016, per annunciane lelezione? Secondo lart.3 comma 3, la prestazione del giuramento ha luogo davanti al Consiglio regionale entro quindici giorni dalla data dell'elezione con la formula "Giuro di bene e fedelmente svolgere l'incarico cui sono chiamato nell'interesse della collettività e al servizio dei cittadini, in piena libertà e indipendenza". In un sito così preciso, con una legge che puntigliosamente prevede perfino la formula del giuramento, è bizzarro che non sia presente alcuna documentazione del Bando, dellesame dei candidati e del decreto di nomina. La Legge richiede (art.2) una persona di adeguata competenza e provata esperienza giuridico-amministrativa nel settore delle discipline di tutela dei diritti umani ed anche in materia minorile, con particolare riguardo alle materie che rientrano tra le sue attribuzioni. Si resta in attesa di conoscere tale persona, mentre nellelenco ministeriale la Regione Molise non appare affatto, come se non avesse né Garante né legge istitutiva.SARDEGNANella Regione autonoma della Sardegna la legge del 7 febbraio 2011 n.7 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n.5 del 18 febbraio 2011) istituiva il Sistema integrato di interventi a favore dei soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Lomnicomprensivo capo primo della legge elenca gli obblighi, a carico della regione, in ordine ai diritti delle persone sottoposte ad atti giudiziari, allindirizzo e coordinamento delle politiche di inclusione e di reinserimento sociale a favore dei detenuti, delle persone soggette a misure alternative alla detenzione e degli ex detenuti, sostegno alle donne detenute e tutela dei minori, nonché a favore degli stranieri, con particolare riguardo ai servizi di mediazione culturale, e infine promozione ed educazione alla salute, ed interventi per l'avviamento al lavoro di detenuti ed ex detenuti attraverso progetti sperimentali diretti a incentivare nuove professionalità e nuove forme imprenditoriali anche mediante la creazione di cooperative.La parte seconda della legge istituisce il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Il Garante è nominato dal Consiglio regionale con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi; se nelle prime tre votazioni non viene raggiunto il quorum dei due terzi il Garante è eletto a maggioranza assoluta dei componenti. Il Garante dura in carica sei anni e non è immediatamente rieleggibile. Dopo la scadenza del mandato, le funzioni del Garante sono prorogate per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno del termine. La legge è entrata in vigore il giorno della pubblicazione ne Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, e quindi il 18 febbraio 2011: in cinque anni, nessuno si è mai occupato della nomina del garante. Un anno fa, il 14 febbraio 2015, nel sito www.sardegnalive.net, si leggeva: «Dire che ci troviamo in un Paese in cui ci sono troppe leggi rimaste lettera morta, non fa ormai più notizia. È il caso stavolta di una legge regionale della Sardegna, quella del 7 febbraio 2011, n.7»Non è possibile che in Sardegna non si trovi una persona dotata di diploma di laurea magistrale o diploma di laurea del vecchio ordinamento, prescritte dallart.2 della legge, con adeguata competenza e provata esperienza giuridico-amministrativa nel settore delle discipline di tutela dei diritti umani ed anche in materia minorile, che sia disposta a lavorare nella sede della Regione contro retribuzione del 50% dellindennità prevista per i Consiglieri regionali. Dunque la legge giace da cinque anni per precisa volontà politica. Cui prodest? Lelenco del Ministero dichiara candidamente: Garante in attesa di nomina.ABRUZZO La Regione Abruzzo si è dotata della Legge n.35 del 23 agosto 2011 recante Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, pubblicata nel BURA Speciale n.54 il 31 agosto 2011 ed entrata in vigore il 1° settembre 2011 - di cui lart. 6 riguarda lIstituzione dell'Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. La legge considera persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale non soltanto i soggetti presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori o comunque sottoposti a misure restrittive della liberà personale, ma anche le persone ospitate nei centri di prima accoglienza, le persone trattenute nei centri di assistenza temporanea per stranieri, le persone presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio. Secondo lart.6 il Garante è eletto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei voti favorevoli, nei novanta giorni successivi allinsediamento del Consiglio stesso, e decade con lo scioglimento del Consiglio regionale. In sede di prima applicazione l'Ufficio del Garante è costituito entro i novanta giorni successivi all'entrata in vigore della legge. Ora, poiché lentrata in vigore della legge coincide con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale, lUfficio del garante avrebbe dovuto costituirsi e il Garante avrebbe dovuto essere scelto, non oltre tre mesi dal 1° settembre, e cioè il 1° dicembre 2011.Il 29 novembre 2013 il giornale online Abruzzo-24oreTV pubblicava questa informazione: «I detenuti non potevano più attendere che la Regione si decidesse a nominare il Garante e così abbiamo provveduto noi». Con queste parole Alessio Di Carlo, segretario dellAssociazione Radicali Abruzzo, ha annunciato listituzione del "Referente dei Detenuti" nella persona di Francesco Lo Piccolo, presidente della onlus Voci di dentro. Al di là della fantasiosa invenzione del referente, che nessuna legge autorizza, resta il fatto che a tutto il 9 aprile 2016 in Abruzzo non cè un Garante incaricato a termini della legge. In tempi più recenti il Consiglio, riunitosi più volte avendo allordine del giorno la nomina del garante, si è trovato di fronte una pletora di pretendenti, fra i quali anche il cosiddetto referente Lo Piccolo; la più votata è stata la radicale Rita Bernardini la cui aderenza alle caratteristiche dellidentikit disegnato dalla legge è universalmente ammessa, ma che tuttavia non ha raggiunto la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti favorevoli. Nei primi giorni di marzo 2016 la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito una serie di audizioni dei vari candidati: è stata ascoltata per prima la candidata Bernardini che aveva ottenuto il maggior numero di voti, e poi gli altri. Martedì 5 aprile 2016 il Consiglio si è riunito ancora una volta avendo allordine del giorno anche la nomina del Garante, ma con una manovra dialettica fortunosa e molto criticata anche da alcuni Consiglieri ha rinviato la votazione ad una riunione successiva del Consiglio. Resta una notazione marginale: la legge che allart.6 istituisce il Garante si dichiara urgente nel titolo stesso; dunque è legittimo chiedersi se la dilazione di cinque anni e mezzo sia accettabile da parte di uno Stato democratico attento al rispetto delle sue proprie leggi. LAZIONel Lazio la Legge Regionale del 6 ottobre 2003 - n.31 ha istituito il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale con rifermento a persone presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, nonché nei centri di prima accoglienza, nei centri di assistenza temporanea per stranieri e nelle strutture sanitarie in quanto sottoposti al trattamento sanitario obbligatorio. Secondo questa legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 29 del 20 ottobre 2003, il Garante è affiancato da due coadiutori e può avvalersi dellopera di consulenti esterni; egli ed i coadiutori sono eletti dal Consiglio regionale con deliberazione adottata a maggioranza assoluta (la metà più uno degli aventi diritto al voto) con voto limitato, durano in carica cinque anni e possono essere rieletti una sola volta.Dalle informazioni presenti nel sito ufficiale della Regione non è possibile stabilire quando e con quale deliberazione sia stato nominato il Garante, perché la prima traccia di un bando per la ricerca di un Garante e di due coadiutori porta la data del 2010, e non cè alcun documento relativo alla prima nomina dopo la promulgazione della legge. Una data approssimativa si può dedurre leggendo quanto nel mese di settembre 2005 il giornale Ristretti Orizzonti diretto da Ornella Favero, scriveva: «È il primo Garante dei diritti delle persone private della libertà personale istituito da una Regione, ha una sede allEUR, bella, luminosa, immersa nel verde, e molte persone che lavorano con lui per rendere sempre più concreto il suo ruolo. Angiolo Marroni, avvocato, volontario in carcere, ricopre da più di un anno il ruolo di Garante dei detenuti del Lazio». Più preciso il quotidiano lOpinione online, che in data 31 marzo 2004 scrive: Il 26 febbraio il consiglio regionale del Lazio ha eletto Angiolo Marroni garante dei diritti dei detenuti. Il Lazio è la prima regione in Italia ad aver istituito questa figura di garanzia. Ancora da Ristretti Orizzonti, in un altro articolo, apprendiamo che il dott. Marroni è stato eletto allunanimità: un voto unanime è un segno inequivoco di gradimento del personaggio, ovvero di accordi fra partiti e correnti per la sua nomina. Evidentemente tale gradimento è continuato a lungo, poiché dalla Legge del 2003 fino a tutto il 2014, nel Lazio cè stato un solo Garante, appunto lavv. Marroni, rimasto in carica per un decennio. Nel 2010 dunque, alla scadenza del primo mandato, il dott. Marroni è stato evidentemente rieletto, ma nel sito della Regione non è stato possibile reperire alcun documento probatorio né della prima né tanto meno della seconda nomina; e non si trova alcuna traccia relativa ai due coadiutori previsti dalla Legge. Quanto segue è su Huffington Post, in data 5 marzo 2015. Dopo dieci anni come Garante dei diritti dei detenuti, uno fra i primi ad essere nominato nel 2005, da qualche giorno l'avvocato Angiolo Marroni è in procinto di liberare gli uffici all'Eur, della regione Lazio, destinati al Garante dei detenuti. Nella sua ultima relazione annuale, del 2014, si legge: Al termine del mio mandato di Garante dei diritti dei detenuti della Regione Lazio, ritengo sia opportuno tracciare un bilancio di ciò che abbiamo realizzato in questi anni con lambizione di indicare questo Ufficio come punto di riferimento, come modello per le Regioni italiane dove i Garanti operano con difficoltà, o addirittura non sono stati ancora eletti. Non è obiettivo di questo studio valutare loperato dei vari Garanti, ma soltanto di ricostruire una mappa il più possibile precisa della situazione dei garanti regionali. Pertanto sulla regione Lazio cè da dire che lincarico è vacante, e le candidature sono state affidate allesame di una apposita Commissione. Per il momento non si conoscono i nomi dei concorrenti, né allincarico di Garante, né per i due incarichi di coadiutore: con buona pace del Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n.33 (Amministrazione Trasparente), in attuazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Anticorruzione). Lelenco ministeriale conferma: nel Lazio, lincarico è vacante.MARCHENella Regione Marche, con la legge regionale 28 luglio 2008 n° 23 e successive modifiche ed integrazioni (pubblicata nel Bollettino Ufficiale 7 agosto 2008 n.75) è stato istituito lOmbudsman Regionale, che svolge i compiti di Difensore civico Regionale, Garante anti-discriminazioni, Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Garante dei diritti dei detenuti. La ratio istitutiva del Garante dei diritti dei detenuti nella Regione Marche lo identifica come l'organo deputato ad accertare che anche all'individuo sottoposto a misure restrittive della libertà personale vengano garantiti i diritti stabiliti dalla Dichiarazione Universale dei diritti delluomo e dalla Costituzione della Repubblica Italiana (articolo 13, comma 1, Legge 23/2008). Difatti, il principale interlocutore del Garante è proprio l'Ente regionale ed, in subordine, le aziende sanitarie ed enti locali, in ragione della funzione di soggetti erogatori di servizi sul territorio regionale e, soprattutto, in ragione della sfera di competenza territoriale loro pertinente (articolo 13, comma 3, della Legge). Il Garante viene eletto dallAssemblea regionale allinizio di ogni legislatura e non è rieleggibile. Lelezione ha luogo a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi. Dopo la quarta votazione, se nessuno dei candidati ha ottenuto la maggioranza qualificata, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti e se nella votazione successiva risulta parità di voti tra i due candidati, viene eletto il candidato più giovane di età; bisogna ammettere che, fra tanti metodi originali, questo delletà è davvero innovativo. Da nessuna parte della legge si fa cenno della durata della funzione, ma possiamo calcolarla in 5 anni visti gli accadimenti: il Garante Italo Tanoni presumibilmente è entrato in carica nel 2010 con il Presidente Gian Mario Spacca, è decaduto nel 2015 ed è stato sostituito in settembre da Andrea Nobili con la nuova Giunta di Luca Ceriscioli. La funzione di garante dei diritti dei detenuti è coperta nella Regione Marche fino al termine della legislatura attuale. Il nome del Garante Nobili appare nellelenco del Ministero aggiornato al 23 marzo 2016..UMBRIALa Regione Umbria ha sancito la funzione di garanzia per i detenuti con la legge regionale del 18 Ottobre 2006, n. 13, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 50 del 31/10/2006, dal titolo Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale.Lincarico è assegnato mediante voto favorevole dei due terzi dei consiglieri; se nelle prime tre votazioni non si ottiene la maggioranza prescritta, a partire dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri regionali (cioè la metà più uno degli aventi diritto al voto). Il Garante dura in carica cinque anni e non può essere riconfermato. Alla scadenza del mandato, il Garante rimane in carica fino alla nomina del successore e comunque per un tempo non superiore a novanta giorni, entro il quale deve concludersi il procedimento della nomina del nuovo Garante. (art.2).Dopo una serie di articoli relativi alla funzione, alle modalità di azione, al trattamento economico (peraltro qui sensibilmente più basso rispetto alle leggi promulgate in tutte le altre Regioni) nelle norme finali transitorie si legge: il Consiglio regionale provvede alla elezione del Garante ai sensi dell'articolo 2 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. I novanta giorni entro i quali il Garante doveva essere nominato sono passati trentasei volte, prima che il Garante fosse scelto. La deprecabile abitudine di molte Istituzioni italiane, di non rispettare le leggi che esse stesse si sono date, trova lesempio paradigmatico nella Regione Umbria, che si era data tempo tre mesi per nominare il Garante, e non lo aveva ancora scelto dopo otto anni.Stefano Anastasia (Presidente onorario di Antigone) due anni fa lamentava sul Corriere dell'Umbria del 14 gennaio 2014 la mancata nomina alla quale egli stesso, un anno prima, aveva posto la candidatura rispondendo al bando pubblico, come altre qualificate e stimabili persone (testuale). Evidentemente la protesta del candidato Anastasia ha avuto effetto, poiché in data 8 aprile 2014, con deliberazione dellAssemblea legislativa n. 321, è stato nominato difensore civico con funzioni di Garante Regionale il prof. Carlo Fiorio, nato a Torino ma residente a Perugia. TOSCANANella Regione Toscana il Garante era stato istituito con la Legge regionale 2 dicembre 2005, n. 64 dal titoloTutela del diritto alla salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari ubicati in Toscana, aggiungendovi in modo posticcio, dopo le norme finali e transitorie, questo: Art.8 Ufficio del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Successivamente questo articolo è stato abrogato con lart.12 della legge regionale 19 novembre 2009, n.69, che contiene le "Norme per l'istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale". In un ampolloso preambolo alla legge, dopo i riferimenti alla Costituzione e allo Statuto Regionale, il capo 2 precisa che è emersa la necessità di istituire, la figura del Garante quale organo autonomo, al fine di assicurare la finalità rieducativa della pena ed il reinserimento sociale dei condannati, così come, più in generale, leffettivo godimento dei diritti civili e sociali. Dal primo tentativo del 2005 fino alla legge tuttora vigente dal 2009, sono passati quattro anni, una gestazione lunga quanto inspiegabile davvero: comunque la legge istitutiva è in vigore dal 1° gennaio 2010.Il garante dura in carica sei anni e non è immediatamente rieleggibile, ma prosegue nellesercizio delle proprie funzioni per novanta giorni a decorrere dalla scadenza del proprio mandato o per il più breve termine di entrata in carica del successore. Il garante Alessandro Margara è entrato in carica per delibera del Consiglio Regionale del 20 luglio 2011; si è dimesso nel 2015 alletà di 83 anni, a mandato non ancora scaduto, dichiarando per le dimissioni il motivo della tarda età. Il 20 luglio 2015 è entrato in funzione il nuovo Garante Franco Corleone, che lo stesso Margara aveva indicato come proprio successore.Mentre questo studio procedeva, il 19 febbraio 2016 il Consiglio dei Ministri ha nominato Franco Corleone Commissario Unico per il superamento degli ex Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) situati in Piemonte, Toscana, Veneto, Abruzzo, Puglia e Calabria, le sei regioni commissariate dallesecutivo per non aver ancora chiuso gli Opg. In Toscana, pertanto, il Garante Regionale dovrà essere sostituito a norma dellart.5 della legge che così recita: In caso di cessazione anticipata lelezione del nuovo garante è posta allordine del giorno del Consiglio regionale della prima seduta successiva. Nel periodo di compimento delle procedure di nomina, lincarico è transitoriamente ricoperto dal segretario generale del Consiglio regionale, senza diritto allindennità. Qualcuno ha ipotizzato che il Garante Franco Corleone possa conservare lincarico in Toscana anche dopo la nomina a Commissario unico di sei Regioni: è ben vero che lart. 3, comma 2 della legge istitutiva del Garante recita: Non possono essere nominati i membri del parlamento e del governo, i sindaci, gli assessori e i consiglieri regionali, provinciali e comunali e non fa cenno della carica di Commissario governativo. Tuttavia il senso comune suggerisce limpossibilità materiale di affrontare contemporaneamente tante emergenze, sicché si può ritenere vacante il mandato del Garante della Regione Toscana, salvo percorsi creativi come quelli ai quali abbiamo spesso assistito. Nellelenco del Ministero aggiornato all8 marzo 2016, lincarico risulta affidato a Franco Corleone.EMILIA-ROMAGNALa regione Emilia Romagna si è dotata di un Garante con la Legge Regionale 19 febbraio 2008, n.3 Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli Istituti penitenziari della Regione Emilia-Romagna, integrata da modifiche apportate con la LR n.13 del 27 settembre 2011. Dopo aver descritto ilSistema integrato di interventi (tutela della salute, attività socio-educative, di sostegno alle donne detenute, di istruzione e formazione, attività lavorativa) nei primi otto articoli, larticolo 10 come sostituito dalla legge del 2011- provvede alla istituzione dellUfficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale. La legge precisa che il Garante resta in carica per cinque anni e non può essere rieletto, anche se alla scadenza del mandato resta in carica fino alla nomina del successore e comunque per un periodo di tempo non superiore a novanta giorni, entro il quale deve essere eletto il nuovo Garante. La deliberazione dellAssemblea Legislativa regionale 28 novembre 2011, n.65 (pubblicata nel BUR-ER n. 177 del 07.12.2011) informa che lAssemblea legislativa elegge il Garante con voto segreto, e risulta eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. Dopo la terza votazione, qualora non si raggiunga detto quorum, lelezione è rimandata alla seduta del giorno successivo. In questa seduta. Dopo due votazioni, se il candidato non raggiunge i due terzi dei voti assegnati si elegge il Garante con la maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione. Sempre dallo stesso Bollettino apprendiamo che la Sig.ra Desi Bruno è risultata eletta alla sesta votazione con 26 voti sui 50 Consiglieri assegnati alla regione. Il suo mandato scadrà alla fine del 2016.LIGURIANel sito della Regione Liguria, con data 1° marzo 2006, si annuncia la presentazione della proposta di legge n.51/2006, di Cristina Morelli e Carlo Vasconi, per listituzione dell'ufficio del garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Lavvenimento era già stato annunciato, durante una Conferenza Stampa del Gruppo dei Verdi in Regione insieme allAssociazione radicale Adelaide Aglietta, con la seguente dichiarazione: La proposta mira alla creazione, presso il Consiglio regionale, di un nuovo organo di garanzia per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e cioè detenuti negli istituti penitenziari o negli istituti penali per minori nonché stranieri collocati nei centri di prima accoglienza e di assistenza temporanea. L'obiettivo è quello di contribuire a trasformare le carceri da luoghi di punizione a sedi di riabilitazione.Mancano successive notizie circa liter della proposta:presumibilmente non è mai stata posta in discussione, poiché solo nel gennaio 2013 (sette anni dopo) la Capogruppo IdV e presidente della commissione Pari Opportunità richiama lattenzione sullemergenza carceri in Liguria, invocando lurgenza dellistituzione del Garante. Questa iniziativa non ha altro effetto che di provocare la protesta del segretario generale del SAPPE, il Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria, che dichiara: Le priorità penitenziarie della Liguria sono ben altre che istituire il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.Passano altri tre anni e finalmente, in data 20 gennaio 2016, il Consigliere Gianni Pastorino (Rete a sinistra) presenta la Proposta di legge n. 17 per lIstituzione del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.La proposta Pastorino è molto precisa e dettagliata: rivela un precedente studio delle altre leggi regionali, con il dichiarato scopo di ottenere lassenso e la condivisione del Consiglio in tutte le sue parti. Innovativo il metodo di elezione, a scrutinio segreto mediante i voti dei tre quinti dei Consiglieri assegnati alla Regione, in luogo dei consueti due terzi richiesti dalle altre Leggi regionali. In data 25 febbraio 2016 la proposta di Legge ha iniziato il suo percorso legislativo con il passaggio alla prima commissione del Consiglio Regionale (Affari Generali, Istituzionali e Bilancio). Il 15 marzo è stato inviato alla Commissione un Testo Unificato con alcune variazioni migliorative: si tratta ovviamente di una base di discussone, suscettibile di mutamenti, ma liter della legge è monitorato con attenzione dallo staff di segreteria del Consigliere Pastorino, presentatore della Proposta di Legge, e dal Gruppo Consiliare Rete a Sinistra.Alla data del 5 maggio lesame del testo in Commissione risulta in fase avanzata, ma restano da mettere in calendario numerose audizioni: tre esperti (due professori universitari ed una psicologa), alcuni rappresentanti delle Istituzioni (amministrazione penitenziaria, carcere di Marassi, casa circondariale della Spezia, Ministero Giustizia) ed infine numerose Associazioni che hanno chiesto di partecipare alle audizioni.Fra le Associazioni che hanno proposto di essere ascoltate non mancano le solite ben note: Antigone, Amnesty International, la Veneranda Compagnia di Misericordia, la Compagnia delle Opere e la Comunità San Benedetto. Di fronte a tanta buona volontà collaborativa, era inevitabile un commento di finta ingenuità ma di reale malizia: linsinuazione ha invece ricevuto una cortese ma ferma risposta. Linterlocutore, funzionario del Gruppo Consiliare presentatore della Legge, ha dichiarato: «garantisco che vigileremo sulla assoluta trasparenza delle procedure». Con questo auspicio, ci si augura che i risultati delle Commissioni siano rapidi e condivisi. Per il Ministero, la Regione Liguria è praticamente lettera morta: né più né meno come la Calabria e la Basilicata, le altre Regioni che non hanno ancora né il Garante, né la legge che ne istituisca le funzioni. La pubblicazione di questo Dossier fornirà notizie allUfficio del Garante Nazionale.PIEMONTEIn Piemonte listituzione del Garante è avvenuta con la promulgazione della legge regionale n.28 del 2 dicembre 2009, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n.48 del 7 dicembre. Si tratta di una legge lodevolmente snella e chiara, di 8 articoli, senza ripetizioni e senza fronzoli.Lart. 2 della Legge precisa che la designazione del Garante avviene per maggioranza qualificata, dei due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione. Qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza, il Garante è designato a maggioranza assoluta dei Consiglieri aventi diritto al voto. Il Garante dura in carica cinque anni e può essere confermato per non più di una volta. Dopo la scadenza del mandato, il Garante rimane in carica fino alla nomina del successore. Allart.7 la Legge prescrive che la prima nomina del Garante debba avvenire entro centottanta giorni dalla pubblicazione della legge sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte, e pertanto non oltre linizio del mese di giugno 2010; a causa della consultazione elettorale di marzo, tuttavia, il bando di invito alla presentazione delle candidature appare soltanto nel BURT n.40 del 7 ottobre 2010. Passano altri tre anni e mezzo, e la designazione del Garante regionale avviene con la deliberazione di Consiglio n. 273-12286 (aprile 2014): dal 12 maggio 2014 il Garante regionale dei detenuti e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà è Bruno Mellano, come conferma anche il Ministero con laggiornamento 11 marzo 2016. VALLE DAOSTALa Valle d'Aosta non ha emesso una nuova legge, ma ha modificato la legge istitutiva del Difensore Civico (L.R. n.17 del 28/08/2001) e lha integrata con la legge regionale 1° agosto 2011 n.19 - che allart. 2 ter recita: Il Difensore civico svolge le funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale attuate nel territorio regionale, secondo la disciplina stabilita dalla legge sull'ordinamento penitenziario. Il Consiglio regionale elegge il Difensore civico a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione; dopo due votazioni consecutive senza esito, alla terza votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione. Il Difensore civico dura in carica cinque anni, e può essere rieletto una sola volta. Il Comunicato n° 45 del 1° febbraio 2012, pubblicato nel sito InfoconseilVallée, informa che il nuovo Difensore civico della Valle d'Aosta è Enrico Formento Dojot, eletto dal Consiglio regionale nella riunione del 21 dicembre 2011: un lodevole esempio di puntuale semplicità. Lelenco ministeriale dei Garanti Regionali, aggiornato al 22 marzo 2016, conferma la figura di Formento Dojot.LOMBARDIAIn Lombardia la legge regionale del 14/2/2005 n.8 recava disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Lombardia, poi abrogata. Successivamente è stata approvata la Legge Regionale n. 18 del 6 dicembre 2010 Disciplina del Difensore regionale (pubblicata nel BURL n. 49, 1° supplem. ordinario del 10/12/2010). Allart.8, commi 2 e 4, la legge recita: Il Difensore svolge la funzione di Garante e tutela dei detenuti, dei contribuenti, dei pensionati, dei consumatori e degli utenti, secondo la disciplina stabilita dalla presente legge e dalle altre specifiche disposizioni regionali. Il Difensore è eletto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei componenti nelle prime tre votazioni; dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto. Il Difensore dura in carica sei anni e non è rieleggibile. La Lombardia è molto generosa: è lunica Regione in cui la retribuzione del Difensore prevede indennità di funzione, indennità di missione e rimborso delle spese di trasporto nella stessa misura stabilita per i consiglieri regionali. Il 17 maggio 2011 Donato Giordano è stato eletto con ampia maggioranza e resterà in carca fino al maggio 2017. Linformazione è riportata correttamente anche nellelenco del Ministero. VENETOLa Regione Veneto si è dotata del Garante regionale dei diritti della persona con la legge regionale 37 del 24 dicembre 2013, pubblicata nel Bur n. 115 del 27 dicembre 2013. Si tratta di una figura di garanzia che riunisce varie funzioni: difesa civica e garanzia dei diritti dei minori e delle persone ristrette negli istituti di pena.La dott. Mirella Gallinaro, eletta il 3 marzo 2015, subentra pertanto al difensore civico Roberto Pellegrini ed anche ad Aurea Dissegna, garante per minori e detenuti.In Veneto il Garante è eletto dal Consiglio regionale con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati per le prime due votazioni e successivamente con la maggioranza dei consiglieri assegnati, sempre a scrutinio segreto. Dura in carica tre anni dalla data del giuramento, ed è rieleggibile.FRIULI VENEZIA GIULIANella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia vige la legge regionale 16 maggio 2014, n.9 : Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona (pubblicata nel BUR n° 21 del 21/5/2014) con le successive modifiche del 14/11/2014 n°24. Il Garante regionale è costituito in collegio, composto dal Presidente e da due componenti. Il Presidente esercita funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività del collegio e la funzione specifica di garanzia per i bambini e gli adolescenti. I due componenti del collegio esercitano le funzioni di garanzia per le persone private della libertà personale e per le persone a rischio di discriminazione. Presidente e ciascuno dei componenti il Garante regionale sono eletti dal Consiglio regionale, con distinte votazioni, a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati. Dopo la seconda votazione nulla, sono eletti i candidati che ottengono la maggioranza assoluta dei voti.Il Garante regionale rimane in carica per la durata di cinque anni e il suo mandato è rinnovabile una sola volta. Il 26 giugno, con decorrenza 11 settembre 2014 sono stati nominati: Fabia Mellina Bares, presidente, con funzione di garanzia per i bambini e gli adolescenti; Giuseppe Roveredo, con funzione di garanzia per le persone private della libertà personale; Walter Citti, con funzione di garanzia per le persone a rischio di discriminazione. Lelenco del Ministero, allaggiornamento del 22 marzo 2016, riporta soltanto il nome di Giuseppe Roveredo.TRENTINO ALTO ADIGELa Regione Autonoma Trentino Alto Adige non è neppure nominata nellelenco ufficiale dei Garanti regionali sul sito del Ministero della Giustizia, e per un buon motivo. Alla richiesta di informazioni, la gentile signora che dirige lufficio affari e servizi generali risponde che la Regione Trentino Alto Adige non ha la figura del Garante Regionale dei diritti delle persone detenute in custodia dello Stato, o figure simili. La competenza in materia è delle due Province autonome di Trento e di Bolzano.La Provincia autonoma di Trento ha istituito il Difensore Civico, che nel sito viene definito come segue: organo di garanzia e tutela dei diritti e degli interessi del cittadino nei confronti della Pubblica amministrazione. Interviene, dufficio o su richiesta, nei casi di cattiva amministrazione, per favorire il rispetto dei principi di legalità, trasparenza, imparzialità, buona amministrazione. E autonomo ed indipendente dal potere politico e libero da ogni condizionamento. Nella Provincia autonoma di Trento il ruolo di garanzia è affidato a Daniela Longo, difensore civico e Garante dei minori. Analogamente la Provincia di Bolzano ha istituito la difesa civica, che (come risulta dal sito) tutela i diritti e gli interessi dei cittadini e delle cittadine nei confronti della pubblica amministrazione e a tal fine svolge la propria attività in modo libero e autonomo. Tra i principali compiti della Difesa civica ci sono l'esame dei reclami, l'attività d'informazione, la consulenza e la mediazione in caso di conflitti tra cittadini da una parte e pubblica amministrazione dall'altra. Paula Ladstatter è la Garante per linfanzia e ladolescenza a Bolzano.Come si vede, né luna né laltra Provincia prevedono il compito di garantire i diritti delle persone comunque private della libertà individuale. La voce del Trentino, in data 4 febbraio 2016, informava della avvenuta presentazione di ben tre diverse proposte di legge regionale: due per listituzione di due garanti, uno dei detenuti e uno dell'infanzia nonché una terza proposta emendativa, per eliminare dalla legge del difensore civico la non ri-eleggibilità a fine mandato. Le tre proposte hanno immediatamente sollevato proteste, non tanto sul merito, quanto sul fatto stesso che sia necessario provvedere ad un Garante regionale dei detenuti. Il che è comprensibile, in una Regione che per ragioni etniche e linguistiche ha istituito il sistema della "presidenza regionale a rotazione": la regione ha pertanto nel corso di una legislatura due presidenti, che sono in pratica i presidenti stessi delle due province autonome. Il Trentino-Alto Adige è una regione a statuto speciale. Le sue due province, la provincia autonoma di Trento (Trentino) e la provincia autonoma di Bolzano (Alto Adige) sono le uniche province italiane che godono di uno statuto di autonomia. Le due autonomie provinciali sono molto ampie e di fatto contano più della regione stessa: specifiche norme, basate sul titolo V della Costituzione (anche prima delle modifiche del 2001), prevedono un trattamento diverso da quello delle altre Provincie, tanto è vero che partecipano anche alla Conferenza Stato-Regioni, la cui denominazione ufficiale è, per l'appunto, Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Dallo Stato Italiano le due province autonome sono dunque considerate alla stregua di regioni. Se mai i cittadini delle due provincie decideranno di avere un Garante dei diritti delle persone ristrette, è da ritenersi che non sarà un unico Garante Regionale.