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LA SODDISFAZIONE DELLA GARANTE PER L’INFANZIA
Irimborsi per i tutori volontari di minori stranieri non accompagnati ( Msna) sono realtà. Dopo la firma dei ministri dell’Interno e dell’Economia e delle finanze il decreto che li regolamenta è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale verso fine settembre scorso. «Finalmente, dopo le mie sollecitazioni e il lavoro svolto dal tavolo interministeriale a cui ha partecipato anche l’Autorità garante, viene sbloccato il milione di euro annuo che il Bilancio di previsione dello Stato ha previsto annualmente a sostegno di chi fa da tutore di minori stranieri senza adulti di riferimento nel nostro Paese», ha commentato l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza Carla Garlatti.
Il decreto regolamenta la concessione dei rimborsi ai datori di lavoro del 50% del costo dei permessi ( tetto massimo 60 ore) accordati ai dipendenti per lo svolgimento di interventi o prestazioni a favore dei minori avallati dal tribunale. Disciplinato anche il rimborso a favore dei tutori delle spese di viaggio sostenute per adempimenti connessi con l’ufficio della tutela volontaria. Normata, infine, la possibilità di riconoscere – in circostanze straordinarie e su decisione dei tribunali per i minori– un’equa indennità fino a 900 euro al tutore volontario al termine di una tutela particolarmente onerosa e complessa ( purché non sia iniziata nei tre mesi precedenti la maggiore età). I fondi saranno erogati dalle prefetture, ai cui uffici andranno indirizzate le richieste. «I tutori – spiega la Garante – sono persone che svolgono una funzione fondamentale: punto di riferimento per ragazzi soli fanno da raccordo con servizi sociali, centri di accoglienza, uffici scolastici regionali e scuole, tribunali e procure minorili. A questo impegno civico dedicano il loro tempo libero e del loro apporto, specie in questo periodo, c’è particolarmente bisogno. Non era giusto – conclude – che i tutori volontari dovessero anche sostenere, senza alcuna possibilità di rimborso, le spese legate all’esercizio di tali compiti».
Ricordiamo che il minore straniero non accompagnato che non ha cittadinanza italiana o dell’Unione Europea e si trova per qualsiasi ragione nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano ( articolo 2 legge 47/ 2017). Ognuno di loro ha diritto di essere affiancato da un adulto che vigili su di lui e garantisca il rispetto dei diritti che la legge gli attribuisce. La legge 47 del 7 aprile 2017 “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati” - cosiddetta “legge Zampa” - ha istituito la figura di Tutore Volontario per i Msna i cui elenchi sono tenuti dai Tribunali per i minorenni.