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giudici onorari
«L’anno che è appena iniziato risulta particolarmente significativo perché è quello del cinquantesimo anniversario dell’istituzione dei tribunali amministrativi regionali: è sufficiente uno sguardo retrospettivo per rendersi conto di quanta strada sia stata percorsa dalla Giustizia amministrativa, in questo oramai lungo periodo di tempo, verso una sempre più effettiva tutela delle posizioni soggettive incise dai pubblici poteri». Lo ha detto il presidente del Tar del Lazio Antonino Savo Amodio aprendo l’anno giudiziario. Tra le sentenze del 2020, «per tutte, e per gli effetti favorevoli che può produrre per la tutela dei consumatori, voglio citare la sentenza che ha ritenuto legittima la sanzione irrogata dall’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato ad una società, leader mondiale nella produzione di prodotti informatici, per le insufficienti informazioni rese circa gli inconvenienti che potevano derivare dagli aggiornamenti al proprio sistema operativo», ha detto Savo Amodio, il quale, parlando poi del settore degli appalti pubblici, ha ribadito «l’importanza e la delicatezza del relativo contenzioso». Inoltre, ha ricordato, «numerose sono state le questioni di rilievo costituzionale trattate, tra cui quella vertente sull’impugnabilità dei decreti di indizione del referendum sul taglio dei parlamentari e i giudizi in ordine ai provvedimenti del Consiglio Superiore della Magistratura. Significative risultano anche le decisioni in materia di tutela della salute e del patrimonio culturale e paesaggistico». Accanto a questo contenzioso, «di evidente ricaduta economica e sociale», si pongono i ricorsi «che, pur riguardando esclusivamente il singolo amministrato, presentano implicazioni umane e spesso anche giuridiche delicate e significative. Per tutti - ha sottolineato il presidente - quelli relativi all’attribuzione delle ore di sostegno agli studenti disabili». «Indubbiamente la principale novità dell’anno trascorso è rappresentata dai numerosi ricorsi proposti avverso i provvedimenti assunti per far fronte all’emergenza da Covid-19, in particolare i Dpcm, acronimo divenuto oramai quasi gergale», ha sottolineato il presidente del Tar del Lazio. «Due sono le particolari implicazioni processuali riscontrate in ordine a tali impugnative: la loro appartenenza alla sfera della cosiddetta alta amministrazione - ha rilevato - che ha reso oltremodo delicata la ricerca del punto di equilibrio tra effettività della tutela giurisdizionale e rispetto dei limiti della discrezionalità amministrativa, e il rapido succedersi di tali decreti, sempre ad efficacia temporanea». Tali peculiarità, secondo il presidente del Tar, «hanno determinato una non indifferente ricaduta sul sindacato giurisdizionale: basti pensare che, in molti casi, il rispetto dei termini processuali ha reso di fatto impossibile assumere in tempo utile decisioni collegiali, sia pure di natura cautelare, residuando la sola misura monocratica». «A dimostrazione dell’eccezionalità dell’anno trascorso - sottolinea- evidenzio che i decreti cautelari monocratici emessi hanno visto un incremento di quasi il 15% rispetto al 2019 (2.489), avendo costituito, in base alla normativa emergenziale, l’unico strumento di tutela interinale immediata nei mesi di marzo e aprile. Per quanto concerne gli esiti dei giudizi, mi limito a sottolineare la sostanziale equivalenza percentuale delle pronunce di accoglimento, rigetto e definizione in rito dei gravami presentati. Il tempo medio di definizione dei ricorsi - prosegue - si è attestato su poco più di3 anni (1.117 giorni), una variazione di circa 6 mesi in più rispetto al 2019, dovuta al rallentamento dell’attività decisionale imposto dall’emergenza sanitaria». «Il rallentamento dell’attività amministrativa ordinaria del Paese, pur facendo emergere una nuova tipologia di contenzioso - quello dell’emergenza -, ha determinato una riduzione di circa il 28% dei ricorsi depositati nei settori connumeri tradizionalmente più elevati di impugnative (per tutti, quello in materia di istruzione, che comunque resta anche nel 2020quantitativamente il più rilevante)», ha precisato. «Ciò nonostante, il Tar del Lazio è stato destinatario di oltre il 27% del totale nazionale delle impugnative di primo grado - aggiunge -Significativamente, due delle sezioni interne (I ter e III-bis) hanno ricevuto, da sole, nel 2020, più ricorsi di quelli pervenuti nella maggior parte degli altri Tar - Ulteriore considerazione - sottolinea- forse ancor più rilevante, è che, in un’ipotetica graduatoria di tutte le sedi in ordine al numero dei ricorsi depositati, le tre sezioni esterne del Tribunale si collocherebbero al secondo, terzo e quarto posto». «Il dato sull’impugnazione delle sentenze del Tribunale, necessariamente riferito al 2019. Anche quest’anno la percentuale delle pronunce divenute definitive, sia perché non appellate, sia perché confermate in secondo grado, è molto significativa, risultando pari al 93,11% del totale». «Non posso non rilevare l’esistenza di ulteriori fattori che alimentano, mi sentirei di dire in maniera distorta, il contenzioso. Innanzi tutto, l’inefficienza, talvolta spinta fino all’inattività, della Pubblica amministrazione, che preferisce demandare al giudice decisioni che pure istituzionalmente le competono», ha sottolineato Antonino Savo Amodio, secondo il quale è «emblematica in tal senso è la definizione del fenomeno "paura della firma" coniata dalla dottrina e riferita ai funzionari pubblici che sono chiamati ad assumere le decisioni amministrative e che si astengono dal farlo». Altro elemento che incide sul volume del contenzioso «è certamente - ha aggiunto - l’eccessiva domanda di giustizia, originata, oltre che dall’inefficienza anzidetta, dall’inesistenza di opportuni strumenti deflattivi». Da ultimo, «ma non in ordine di importanza - ha concluso Savo Amodio - assume rilievo l’assenza di un effettivo coordinamento e di un dialogo fra la pluralità di centri decisionali, chiamati, in uno stesso procedimento, a tutelare ciascuno uno specifico interesse pubblico; i tentativi del legislatore di fornire una soluzione a tale problema, per tutti, i rimaneggiamenti introdotti, anche dalla più recente legislazione, alla disciplina delle varie tipologie di conferenza di servizi, non hanno finora prodotto effetti significativi».