Mentre agli inizi di luglio entrambe le Commissioni Giustizia hanno approvato un parere contrario allo schema di decreto legislativo di riforma dell’ordinamento penitenziario, bocciando così l’impianto principale del testo della riforma Orlando che prevede l’implementazione delle pene alternative, l’assistenza sanitaria e la modifica del 4 bis, si aspettano ora i pareri sugli ulteriori tre decreti attuativi, cioè quello in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario, in tema di esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni e per finire quello sulla giustizia riparativa. Tre decreti che ancora devono concludere l’iter di approvazione. Parliamo di decreti che l’attuale governo non intenderebbe bocciare, ma modificare ulteriormente. Nel caso accadesse, poi dovranno essere trasmessi al Consiglio dei ministri per l’approvazione finale. Però il tempo stringe visto che la procedure di esercizio della delega, scade il 3 agosto.

LAVORO PENITENZIARIO

La settimana scorsa le commissioni hanno cominciato a esaminare i decreti. Al Senato, la relatrice Bruna Piarulli del M5S ( ex direttrice del carcere di Trani) ha relazionato sullo schema di decreto in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario. Ha ricordato che il provvedimento dà espressa attuazione in particolare ai principi di delega fra i quali quelli di cui alla lettera g) sul lavoro intramurario; alla lettera h) relativo al volontariato e alla lettera r) sul trattamento penitenziario. Anche se non espressamente richiamato, il provvedimento dà attuazione anche al principio di cui alla lettera v) sulla libertà di culto. Passando al merito del provvedimento la Relatrice segnala che la lettera a) del comma 1 dell’articolo interviene in primo luogo sull’articolo 5 dell’ordinamento penitenziario per rendere gli istituti penitenziari degli insediamenti integrati, nei quali si possano svolgere tutte le attività che caratterizzano la vita quotidiana all’esterno. La disposizione modificata prevede che, pur nel pieno rispetto delle esigenze di sicurezza, gli edifici siano dotati di locali per lo svolgimento di tutte le attività che integrano il trattamento, incluse quelle di socializzazione. Piarulli ha fatto presente che nella relazione illustrativa si rileva come tali modifiche siano legate anche all’esigenza di coordinare le previsioni in questione con la nuova disciplina - prevista dall’Atto del governo n. 17 – in materia di colloqui familiari e con i minori di cui all’articolo 18 dell’ordinamento penitenziario. Si è soffermata poi sulla disposizione della lettera b) che modifica poi l’articolo 6 dell’ordinamento penitenziario che delinea le caratteristiche generali dei locali di detenzione. Il provvedimento confermereb- be – a suo avviso – i requisiti di adeguatezza già richiesti dalla legge vigente e cioè: ampiezza sufficiente, illuminazione con luce naturale e artificiale, tale da permettere il lavoro e la lettura, aerazione, riscaldamento, dotazione di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale, buono stato di conservazione e di pulizia.

Per quanto riguarda il lavoro penitenziario, la relatrice entra nel dettaglio. L’articolo 2 – in attuazione del criterio di delega di cui alle lettere g) e h) - reca modifiche agli articoli da 20 a 25- bis dell’ordinamento penitenziario in materia di lavoro penitenziario. In proposito si evidenzia che con riguardo all’articolo 20 dell’ordinamento penitenziario, si estende anche ai soggetti ospitati nelle Rems, quali strutture nelle quali sono eseguite misure privative della libertà, la possibilità di fruire dell’elemento trattamentale del lavoro; ha specificato che l’amministrazione penitenziaria può organizzare e gestire attività di produzione di beni o servizi, sia all’interno che all’esterno dell’istituto. La relatrice ha evidenziato come si elimini la previsione del lavoro come «obbligo», atteso che la previsione di un tale obbligo stride con il principio del libero consenso al trattamento penitenziario, quale necessario presupposto per l’effettivo successo del percorso di reinserimento del condannato; si ridisegni la composizione della commissione istituita presso ogni istituto penitenziario per l’avviamento al lavoro. Poi è entrata nel dettaglio dei lavori di pubblica utilità, sottolineando come il numero e la qualità dei progetti promossi dagli istituti penitenziari debbano costituire titolo di priorità nell’assegnazione agli stessi dei fondi erogati da Cassa delle ammende. In caso di proficua partecipazione ai progetti di pubblica utilità, attestata dal gruppo di osservazione e trattamento, la detrazione di pena pari a 45 giorni per ogni singolo semestre di pena scontata è aumentata nella misura di un giorno per ogni cinque giorni di partecipazione al progetto.

Per ogni semestre di detenzione tale maggiore detrazione non può comunque eccedere i quindici giorni.

GIUSTIZIA RIPARATIVA

Mentre per il lavoro, i relatori non hanno avuto nulla da obiettare, qualche modifica invece è stata suggerita per quanto riguarda la giustizia riparativa. Sempre alla commissione del Senato, il relatore leghista Simone Pillon ha sollecitato innanzitutto una preliminare e più generale riflessione sulla mediazione in ambito penale e sulle sue finalità, auspicando di uscire da una rappresentazione reo- centrica del diritto penale, ponendo invece al centro le esigenze della vittima del reato. Evidenzia il duplice obiettivo della giustizia riparativa: da un lato, il riconoscimento della sofferenza patita dalla vittima per il male subito da parte del reo e, dall’altro, la necessaria riparazione del danno subito. Ricorda come in linea con tale assunto si collochi anche la stessa normativa dell’Unione europea. La Direttiva 2012/ 29/ UE, che costituisce l’architrave della legislazione europea a tutela delle vittime di reato, infatti, nel fornire una definizione di giustizia riparativa, impone agli Stati membri di adottare misure che assicurino alla vittima accesso a servizi di giustizia riparativa sicuri e competenti, prevedendo anche misure che proteggano le vittime dai rischi di una vittimizzazione secondaria e ripetuta o da eventuali intimidazioni e ritorsioni. Ha evidenziato come la giustizia riparativa europea sia «pensata» intorno alla vittima. Rileva quindi come l’intero impianto legislativo sembrerebbe fondarsi – invece – su una diversa concezione della giustizia riparativa, eccessivamente orientata al ravvedimento e al recupero del reo, autore del reato, e poco attenta alla posizione della persona offesa dal reato stesso e alla «riparazione» del torto da essa subito. Passando al merito, Pillon ha ricordato che il provvedimento si compone di 9 articoli suddivisi in 3 Capi. Il Capo I ( articoli 1- 3), reca le disposizioni generali. L’articolo 1 fornisce, anzitutto, la nozione di «giustizia riparativa» quale procedimento cui partecipano la vittima, l’autore del reato e, ove possibile, la comunità che – con l’apporto di un mediatore penale professionista – mirerebbe a comporre il conflitto generato dal reato e a ripararne le conseguenze. Evidenzia quale criticità il fatto che la disposizione non fornisca la nozione di «vittima», dovendosi quindi riferire alla sola persona offesa dal reato, propone pertanto un’interpretazione estensiva di tale nozione che comprenda anche il danneggiato dal reato.

Nel frattempo, ieri, durante le audizioni alla commissione del Senato, è stato ascoltato padre Francesco Occhetta, redattore di Civiltà Cattolica, che ha sottolineato l’importanza delle giustizia riparativa spiegando che «non è negoziazione, non è risarcimento, non è prestare volontariato sociale nel carcere e fuori, non è diventare collaboratori di giustizia, non è il premio della messa alla prova o dell’applicazione delle misure alternative. Ma è un modello culturale».