Continua l’iter della riforma. Il 6 settembre le commissioni Giustizia di Camera e Senato daranno il loro parere sugli ultimi due schemi di decreto legislativo della riforma dell’ordinamento penitenziario riguardanti la giustizia riparativa e quella minorile. Ricordiamo che erano stati trasmessi alle Camere, per l’espressione del parere, quattro schemi di decreto legislativo in attuazione della delega per la riforma dell’ordinamento penitenziario contenuta nella legge n. 103 del 2017. Le procedure di esercizio della delega, il cui termine di scadenza era il 3 agosto 2018, sono state avviate dal governo Gentiloni a cavallo tra la XVII e l’attuale legislatura. Sul più ampio degli schemi di decreto legislativo, relativo alla complessiva riforma dell’ordinamento penitenziario, le commissioni Giustizia di Camera e Senato hanno espresso un parere contrario. Il 2 agosto 2018 il governo legastellato ha approvato in esame preliminare un nuovo schema di decreto di riforma dell’ordinamento penitenziario, sul quale dovranno pronunciarsi le commissioni. Il 21 maggio 2018, il governo Gentiloni ha trasmesso alle Camere lo schema di decreto legislativo attuativo della delega relativa alla giustizia riparativa e alla mediazione reo- vittima, quali momenti qualificanti del percorso di recupero so- ciale sia in ambito intramurario sia nell’esecuzione delle misure alternative. Il provvedimento, che si inserisce in un quadro normativo in cui la posizione della vittima assume un ruolo sempre più centrale, anche sulla spinta di obblighi e sollecitazioni di natura sovranazionale, fornisce la nozione di giustizia riparativa, disciplina i presupposti dell’attività, l’oggetto e l’esito dei programmi nonché gli obblighi di formazione dei mediatori.

A questo si affianca quello minorile. ll 24 aprile 2018 il governo Gentiloni ha trasmesso alle Camere lo schema di decreto legislativo sull’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, assegnato alle commissioni Giustizia. Il provvedimento si propone di introdurre una normativa speciale per l’esecuzione della pena nei confronti dei condannati minorenni e dei giovani al di sotto dei venticinque anni ( cd. giovani adulti), al fine di adattare la disciplina dell’ordinamento penitenziario alle specifiche esigenze di tali soggetti, con particolare riguardo al peculiare percorso educativo e di reinserimento sociale di cui gli stessi necessitano in ragione della giovane età. L’intervento legislativo mira ad adeguare il quadro normativo alle numerose pronunce della Corte costituzionale e agli impegni assunti dall’Italia con la sottoscrizione di svariati atti internazionali ed europei. In particolare, il provvedimento introduce e disciplina le misure penali di comunità, quali misure alternative alla detenzione qualificate dall’essere destinate ai condannati minorenni e giovani adulti. Si tratta di affidamento in prova al servizio sociale, affidamento in prova con detenzione domiciliare, detenzione domiciliare, semilibertà e affidamento in prova terapeutico. L’ammissione alla misura di comunità, nonché la revoca, sono di competenza del tribunale di sorveglianza per i minorenni, mentre l’applicazione in via provvisoria è demandata al magistrato di sorveglianza. Quanto alla concessione la riforma prevede che il provvedimento possa essere adottato su richiesta dell’interessato, del difensore e dell’esercente la potestà genitoriale se il condannato è minorenne o su proposta del pm o dell’ufficio di servizio sociale per i minorenni. La riforma detta inoltre disposizioni circa l’intervento educativo e l’organizzazione degli istituti penitenziari per i minorenni, con particolare riferimento: alle caratteristiche delle camere di pernottamento ( due persone, al massimo quattro); alle ore di permanenza all’aperto ( almeno 4 ore al giorno); alla formazione professionale. Si prevede che i detenuti siano ammessi a frequentare i corsi di istruzione, formazione professionale, previa intesa con istituzioni, imprese, cooperative o associazioni così da consentire ai minori di perfezionare all’esterno le loro capacità per ricevere un’adeguata preparazione per l’accesso al mondo lavorativo; alla tutela dell’affettività dei minori reclusi ( colloqui mensili, colloqui telefonici, supporto psicologico, visite prolungate con familiari); alle regole di comportamento all’interno degli istituti penitenziari minorili, alla sorveglianza dinamica e alle forme di custodia attenuata e alla fase di dimissione del detenuto minorenne ( nei sei mesi precedenti l’ufficio di servizio sociale per i minorenni, in collaborazione con l’area trattamentale, deve preparare e curare la dimissione). Permangono però gli ostacoli del 4 bis per accedere ai benefici.

Entrambi gli schemi, tuttora in esame, il 6 settembre riceveranno i pareri di entrambe le camere e saranno trasmessi al consiglio dei ministri per l’approvazione finale, oppure preliminare se intenderà riscrivere anche questi.