Una tela di Penelope, tessuta e disfatta ogni manciata d'anni. Il valzer riguarda il danno determinato da responsabilità medica: dal 2010 è in vigore un decreto legislativo che impone l'obbligo di «preliminare esperimento del procedimento di mediazione», il Senato però sta per votare un disegno di legge (già approvato in gennaio dalla Camera) che sostituisce la mediazione con l'accertamento tecnico preventivo. Una scelta, questa, in controtendenza con la politica del ministero della Giustizia di estendere la mediazione come strumento di risoluzione delle controversie e di deflazione del contenzioso civile. Nel solo 2015, infatti, la mediazione in campo medico è stata esperita in 13mila casi, con il 23,5% di accordi conclusi positivamente. Seppur con un inizio farraginoso, la mediazione tra privati e aziende ospedaliere - almeno in alcune regioni italiane, come la Lombardia - ha dato ottimi risultati, riducendo i costi sia per i cittadini che per le Asl. «Noi abbiamo scelto, come Asl, di partecipare sempre alla mediazione. Questo ci ha permesso di chiudere positivamente le controversie in circa un terzo dei casi nel 2016, ottenendo un risparmio sia per l'azienda che per il cittadino», ha spiegato l'avvocato Cristina Clementi, direttrice degli Affari generali legali della Asl di Vimercate. Il meccanismo di risparmio, per le aziende sanitarie, riguarda soprattutto l'aspetto assicurativo. Oggi la maggior parte delle Asl utilizza la formula della cosiddetta "autoassicurazione": l'ospedale non si assicura per i sinistri entro la soglia dei 500mila euro, pagando in proprio il risarcimento. Il plus superiore a quella cifra, invece, viene garantito dalla polizza assicurativa. «La mediazione permette di entrare nel merito del contenzioso e, spesso, dall'incontro tra le parti scaturisce un accordo gradato sul caso specifico, permettendo un risparmio per la Asl a fronte della soddisfazione del malato, che risparmia a sua volta i costi di una causa», ha spiegato Clementi. Con l'introduzione della consulenza tecnica preventiva, invece, è obbligatorio il passaggio davanti al giudice per la nomina del perito (con l'obbligo di presentare un ricorso al tribunale e il pagamento del contributo unificato, che - per esempio nel caso di una presunta invalidità grave - corrisponde a quasi 900 euro). Il consulente nominato (normalmente un medico) ha il compito di stabilire l'ammontare del risarcimento e tentare anche la conciliazione delle parti.il ddl«Il senso del ddl è di togliere la responsabilità medica alla mediazione - che è accordo soggettivo tra le parti per ottenere un risarcimento - portandola nell'alveo più oggettivo di una consulenza tecnica», ha spiegato Paola Binetti, medico e uno dei firmatari del disegno di legge. «Ferma restanto la necessità di alleggerire il carico sui tribunali, rimane la volontà di tutelare il soggetto debole con la presenza di un medico che svolga il ruolo di perito, in grado di porre l'accento sul danno e le sue conseguenze e non solo sul risarcimento».cosa cambiaIl cambio di rotta nella scelta dei mezzi deflattivi del contenzioso civile riporta, almeno in parte, il procedimento nell'alveo delle competenze del giudice. Se la mediazione è un metodo stragiudiziale in cui un terzo imparziale assiste le parti nella ricerca di un accordo amichevole (anche con l'ausilio di un perito nominato dal mediatore in accordo con le parti), la consulenza tecnica preventiva, invece, è un procedimento giurisdizionale che si innesca con ricorso. «Il procedimento ex articolo 696bis mette al centro il perito, la mediazione, invece, le parti. Servirebbe una revisione dell'attuale disciplina dell'accertamento tecnico preventivo, prevedendo l'allegazione al ricorso degli elementi costitutivi della controversia e l'estensione delle garanzie previste per la consulenza tecnica d'ufficio, ovvero la possibilità delle parti di proporre osservazioni e di nominare consulenti tecnici di parte», ha spiegato Beatrice Ficcarelli, ordinario di procedura civile all'università di Siena. Un meccanismo, quello della consulenza tecnica preventiva, che dunque rischia di vanificare gli sforzi fatti sino ad ora per riportare al tavolo del confronto le Asl, perchè permette solo una valutazione del danno, non essendo ancora dotato (come è nella mediazione) degli strumenti esplorativi necessari per esaminare il merito.