La Corte costituzionale ha depositato una ordinanza in merito alla questione sollevata dal giudice di sorveglianza di Tivoli sulle Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems). Ha disposto una istruttoria sulle difficoltà dell’applicazione di tali misure, indirizzando un pacchetto di quattordici domande ai ministeri della Giustizia e della Salute, la Conferenza delle Regioni e l’Ufficio parlamentare di bilancio. La Consulta chiede di chiarire se esistano forme di coordinamento Nei 14 punti elencati nell’ordinanza si chiede, fra l’altro, di chiarire se esistano, allo stato, forme di coordinamento tra il ministero della Giustizia, il ministero della Salute, le Asl e i Dipartimenti di salute mentale volte ad assicurare la pronta ed effettiva esecuzione, su scala regionale o nazionale, dei ricoveri nelle Rems; se sia prevista la possibilità dell’esercizio di poteri sostitutivi del governo nel caso di riscontrata incapacità di assicurare la tempestiva esecuzione di tali provvedimenti nel territorio di specifiche Regioni e se le difficoltà riscontrate siano dovute a ostacoli applicativi, all’inadeguatezza delle risorse finanziarie o ad altre ragioni. Il Gip di Tivoli ha sollevato la legittimità costituzionale della disciplina sulle Rems L’intervento della Corte è stato sollecitato da un Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli, che aveva disposto il ricovero di un imputato in una residenza per l’esecuzione di una misura di sicurezza. A distanza di quasi un anno dal provvedimento, la misura era rimasta ineseguita a causa della carenza di posti disponibili nelle Rems della Regione Lazio. Il giudice aveva allora sollevato questione di legittimità costituzionale della disciplina sulle Rems, che affida ai sistemi sanitari regionali una competenza esclusiva nella gestione delle misure di sicurezza privative della libertà personale disposte dal giudice penale. Secondo il giudice, questa disciplina, sollevando il ministro della Giustizia da ogni responsabilità in materia, contrasta in particolare con la sua competenza costituzionale in materia di “organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia”, prevista dall’articolo 110 della Costituzione. La Corte vuole acquisire informazioni sul funzionamento delle Rems La Corte costituzionale ha quindi ritenuto necessario acquisire, ai fini della decisione, una serie di informazioni concernenti il funzionamento concreto del sistema delle Rems, introdotto a partire dal 2012 in sostituzione di quello degli Opg.La questione non è di poco conto. Qui è in gioco lo scopo per il quale sono nate le Rems. Il Gip di Tivoli reclama il ripristino della competenza al ministero della Giustizia Ricordiamo che il Gip di Tivoli, attraverso l’ordinanza, reclama dunque il ripristino della competenza in capo al ministro della Giustizia in relazione all’esecuzione della misura di sicurezza detentiva, nel caso di specie provvisoria, per malati psichiatrici autori di reato.Di fatto mette così in discussione il principio cardine che supera la logica manicomiale: ovvero l’esclusiva gestione sanitaria delle Rems, affidate esclusivamente alla sanità pubblica regionale, senza alcun potere decisionale o organizzativo del ministero della Giustizia; le ridotte dimensioni per evitare l’ “effetto-manicomio”: la capienza massima di ogni Rems non deve superiore ai 20 posti. La Corte costituzionale ha disposto che venga depositata una relazione entro 90 giorni Una dimensione assimilabile a quella delle comunità terapeutiche, ma superiore a quella dei Servizi psichiatrici di Diagnosi e Cura (Spdc) ospedalieri. La Consulta, però, prima di decidere, ha deciso di vederci chiaro. Per questo ha disposto che, «entro novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, il ministro della Giustizia, il ministro della Salute e il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, (…) il presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio (…) depositino una relazione, per quanto di rispettiva competenza», in merito ai quesiti posti.