ANNO 2000, UN DECRETO DEL QUIRINALE PER RIORDINARE L’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

FOUNDER ECONOMIA CARCERARIA

Quasi contemporaneamente alla legge Smuraglia, circa 8 giorni dopo, viene promulgato il decreto del Presidente della Repubblica n.

230 del 30/ 06/ 2000. L’obbiettivo del decreto è riformare radicalmente l’ordinamento penitenziario, assorbendo e armonizzando le varie novazioni normative succedutesi dal 1975 in poi.

Si tratta di 136 articoli che non trascurano l’aspetto del lavoro sia inframurario che extramurario dedicando ad esso la parte centrale del decreto, dall’articolo 47 all’articolo 56.

Si allenta il controllo diretto della direzione dell’istituto sulle imprese pubbliche e private che offrono lavoro ai detenuti e si prevedono delle convenzioni tra imprese e istituti.

I lavoratori che prestano la propria opera nelle lavorazioni dipendono direttamente dall’impresa, la quale provvederà a versare all’istituto penitenziario la retribuzione dovuta al lavoratore, al netto delle ritenute previste per legge e facendosi carico degli obblighi di tutela assicurativa, previdenziale e assegni famigliari. Rimane tuttavia la previsione per l’istituto penitenziario di trattenere un terzo della retribuzione per coprire le spese di mantenimento della persona detenuta.

I locali dedicati a produzione e lavoro possono essere concessi alle imprese in comodato d’uso gratuito.

Dato il successo dell’ingresso di imprese e cooperative nell’organizzazione del lavoro, viene prevista la possibilità di affidare servizi come pulizia, somministrazione dei pasti, fornitura di vestiario, corredo personale e arredi a cooperative esterne al carcere.

In questo caso la produzione è destinata a soddisfare in primo luogo le commesse dell’Amministrazione Penitenziaria, successivamente quelle di altre Amministrazioni Pubbliche, infine di enti pubblici e/ o privati.

L’articolo 48 si dedica ad esplicitare le caratteristiche fondamentali del lavoro extra- murario, al quale si accede con disposizione della direzione e approvazione del magistrato di sorveglianza, tenendo conto del tipo del reato, della durata effettiva o prevista della misura privativa della libertà nonché della pericolosità del soggetto ammesso al fine di evitare che commetta altri reati.

Si permette al detenuto un abbigliamento civile e gli stessi diritti per i lavoratori della società libera. Non è più obbligatoria una scorta per accompagnare il detenuto, ma quest’ultimo deve rispettare le fasce orarie di ritorno in carcere le quali prevedono la possibilità di ritardo per causa di forza maggiore.

Se il lavoro è svolto presso un’impresa pubblica il direttore del carcere prende accordi per la segnalazione immediata di eventuali comportamenti anomali del detenuto che necessitano di controlli.

Il direttore dell’istituto, sentiti i pareri del gruppo di osservazione e/ o il datore di lavoro o il preposto alle lavorazioni, può escludere dal lavoro il detenuto che manifesta un sostanziale rifiuto nell’adempimento dei compiti e doveri lavorativi.