Dal ministero della Giustizia arriva un testo molto atteso per la classe forense: il decreto che regola la responsabilità civile e professionale degli avvocati e che rende effettivo l’obbligo di stipulare una polizza. Il provvedimento è ancora in bozza ed è stato trasmesso al Consiglio nazionale forense per il previsto parere. L’organo di rappresentanza istituzionale dell’avvocatura si consulterà con gli Ordini per mettere a punto il giudizio da trasmettere a via Arenula.Si tratta di una misura attesa anche perché prevista dalla legge 247 del 2012. In quel provvedimento, all’articolo 12, si era stabilito che il ministro della Giustizia avrebbe precisato «le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze». Nella bozza firmata dal guardasigilli Andrea Orlando ci sono almeno due passaggi che modificano le attuali tendenze di mercato: la maggiore ampiezza delle fattispecie che l’avvocato può essere chiamato a risarcire e, sull’altro fronte, la maggiore efficacia temporale delle garanzie che le compagnie sono tenute a fornire. Di conseguenza potrebbero variare per qualche punto percentuale anche i premi. Ad oggi circa il 60 per cento degli studi è già coperto da una polizza, ma l’obbligatorietà sancita dal decreto potrebbe portare a un rapporto accentrato tra avvocati e compagnie: l’ipotesi più realistica è che ciascun Ordine stipuli una polizza da applicare a tutti gli iscritti. In questo modo il premio che ciascun avvocato sarà tenuto a pagare dovrebbe addirittura ridursi rispetto agli attuali prezzi di mercato.Nel dettaglio, sulla questione dei danni risarcibili il decreto interviene all’articolo 1, dove al quarto comma si stabilisce che «l’assicurazione deve coprire la responsabilità per i pregiudizi» causati ai «clienti» e alle «controparti processuali», e che devono rientrare nella copertura «tutti i danni» che l’avvocato «dovesse colposamente causare a terzi nello svolgimento dell’attività professionale». La polizza, soprattutto, deve riguardare ogni genere di pregiudizio, «patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro». La copertura è da estendersi anche ai «fatti colposi o dolosi» commessi da «collaboratori, praticanti, dipendenti».All’articolo 2 del provvedimento si stabilisce che «l’assicurazione deve prevedere, anche a favore degli eredi, una retroattività illimitata e un’ultrattività almeno decennale per gli Avvocati che cessano di operare nel periodo di vigenza della polizza». Una tutela importante, dunque, anche per i familiari del professionista.Le fasce di rischio e i relativi massimali, definiti all’articolo 3, variano a seconda del fatturato e del numero dei professionisti eventualmente associati: il massimo risarcibile ad anno assicurativo, per gli studi più grandi, è di 10 milioni di euro. Riguardo ai premi, l’obiettivo è di ottenerne appunto una riduzione rispetto agli importi attuali, che vanno dai 200-400 euro annui minimi agli oltre 10mila per gli studi più grandi. La stipula collettiva da parte degli Ordini avverrà dopo una gara europea. Tutti temi da affrontare insieme con il parere che il Cnf trasmetterà al ministero.