Non si esclude a prescindere l’utilizzo del compact disk al 41 bis visto che l’ascolto della musica rientra tra le attività ricreative e culturali, ma è necessario che vengano acquisite sufficienti e adeguate garanzie affinché sia garantito che l’uso dei predetti supporti non consenta occulte comunicazioni con l'esterno. Però, nel contempo, è ragionevole il diniego dell’amministrazione penitenziaria visto che deve essere valutata l'effettiva praticabilità di mettere il lettore CD in sicurezza. È ciò che sentenzia la Cassazione sul ricorso da parte dell’Amministrazione penitenziaria avverso al Tribunale di Sorveglianza che aveva consentito l’utilizzo del CD a Crocifisso Rinzivillo, recluso al 41 bis all’Aquila.

Accade che con l’ordinanza del 7 dicembre 2021, il Tribunale di sorveglianza de L'Aquila ha rigettato il reclamo presentato dall'Amministrazione penitenziaria avverso l'ordinanza emessa dal magistrato di Sorveglianza il 28 aprile 2021 che aveva accolto il reclamo presentato da Crocifisso Rinzivillo, sottoposto al 41 bis, contro il rigetto della direzione della Casa circondariale di L’Aquila della richiesta di autorizzazione all’acquisto di un lettore compact disk per l'ascolto di musica. Pertanto ha disposto che sia consentito al detenuto l'acquisto, tramite l'impresa di mantenimento, di un lettore CD e di CD musicali contrassegnati dal marchio Siae e sigillati. A fondamento della decisione, il Tribunale ha evidenziato come la musica costituisca elemento rientrante nelle attività trattamentali e rieducative delle quali è parte integrante.

Il 41 bis, consente la sospensione dell'applicazione delle regole di trattamento che possono porsi in contrasto con le esigenze di ordine e sicurezza, con conseguente applicazione di una serie di restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l'associazione di appartenenza del detenuto.

Il Tribunale di Sorveglianza ricorda che l'acquisto, da parte dei detenuti sottoposti a tale regime, di supporti funzionali al solo ascolto di brani musicali è consentito, tenuto conto che esso non è oggetto di esplicito divieto nell'art. 14 Circolare del 2 ottobre 2017 che disciplina l'uso del televisore e delle radioline e prevede le modalità di impiego di personal computer e supporti informatici. La condizione è che l'acquisto avvenga  con modalità idonee a prevenire rischi per l'ordine e la sicurezza e, quindi, tramite l'impresa di mantenimento ed avendo cura che eventuali CD musicali siano dotati del marchio Siae e si presentino sigillati.

Il ministero della Giustizia, però, ha proposto ricorso per Cassazione. Secondo il ricorso il divieto di detenere lettori di CD musicali per i detenuti in regime differenziato sarebbe coerente, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, con le esigenze di sicurezza riferibili al regime detentivo differenziato. Ciò rende giustificata la previsione tipizzata dei supporti la cui detenzione è consentita; si tratta di beni che devono comunque superare il controllo di sicurezza ed essere sottoposti a verifiche periodiche non praticabili con la semplice apposizione del marchio Siae o con l'acquisto tramite impresa di mantenimento, potendo comunque essere veicolati messaggi violenti o di adesione a stili di vita criminali o di contrapposizione allo Stato.

Per la Cassazione il ricorso è fondato, nonostante ribadisca che l'ammissione da parte dell'Amministrazione all'uso di lettori compact disk e all'acquisto di supporti musicali possa avvenire indiscriminatamente in ogni situazione e contesto, dovendo bilanciarsi l'esigenza del detenuto con quella di controllo dell'Amministrazione penitenziaria, con specifico riguardo ai detenuti sottoposti al regime penitenziario differenziato. Tali esigenze riguardano, principalmente, la necessità di evitare forme di comunicazione tra il detenuto e l'organizzazione di appartenenza.

Per salvaguardare tale necessità – sottolinea la Corte Suprema - occorre che sia consentito all'Amministrazione di mettere in sicurezza i dispositivi per evitare sia manomissioni che l'accesso agevole ai relativi contenuti digitali. Ciò deve ritenersi in piena coerenza rispetto alla previsione del 41 bis che prevede delle limitazioni all'ordinario trattamento detentivo in funzione dell'esigenza di impedire comunicazioni tra il detenuto e l'esterno allo scopo di evitare il mantenimento di rapporti con il contesto delinquenziale di appartenenza.

Per la Cassazione occorre, quindi, che vengano contemperate le contrapposte esigenze che vedono, la possibilità, da un lato, di esercitare il diritto al proficuo percorso trattamentale con ogni strumento utile a rendere effettivo tale obiettivo, dall'altro di preservare le ragioni che impongono di adottare le cautele idonee per impedire ogni forma di collegamento del detenuto con l'ambiente criminale di provenienza. A tal fine, condivide la considerazione del ministero della Giustizia per cui non è sufficiente la semplice apposizione del contrassegno Siae sui supporti musicali atteso che si tratta di elemento che attesta il rispetto della normativa sul diritto di autore, senza garantire alcunché sui contenuti del CD e, ancora meno, sul dispositivo di lettura.

Per i giudici supremi è necessario, quindi, che vengano acquisite sufficienti e adeguate garanzie affinché sia garantito che l'uso dei predetti supporti non consenta occulte comunicazioni con l'esterno. Anche il lettore CD, potenzialmente, potrebbe essere utilizzato come veicolo. E si rifà alle considerazioni già date in una sentenza precedente in merito all’analogo discorso.

Anche in quel caso è stato concluso che è necessario che «il Tribunale, prima di riconoscere il diritto del detenuto a utilizzare lettori di compact disc per uso ricreativo, verifichi se tale utilizzo, pur in assoluto non precluso dalla normativa vigente, possa nondimeno comportare degli inesigibili adempimenti da parte dell'Amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi sui dispositivi e alle verifiche sui supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione del carcere, di non consentirne l'utilizzo». Per questo accoglie il ricorso del ministero della Giustiza con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza de L'Aquila.