Piercamillo Davigo non demorde e reclama il proprio posto al Csm. Dopo che il Tar del Lazio, lo scorso 11 novembre, ha declinato la propria competenza in favore del giudice ordinario, e ha conseguentemente dichiarato inammissibile il suo ricorso, l’ex pm di Mani pulite ha deciso di rivolgersi al Consiglio di Stato. Già oggi dovrebbe rispondergli il plenum del Csm, chiamato a deliberare la costituzione in giudizio contro l’ex consigliere.

La storia è nota. Davigo a ottobre aveva compiuto settant’anni, età massima per il trattenimento in servizio dei magistrati, ed era stato dichiarato decaduto dalla carica di consigliere del Csm. Un provvedimento erroneo per il magistrato fondatore di Autonomia & indipendenza in quanto il mandato di consigliere, avendo durata quadriennale, sarebbe sganciato dall’età anagrafica. L’appello è del 26 novembre. Dal plenum di oggi dovrebbe arrivare il mandato all’Avvocatura dello Stato per resistere contro Davigo.

La tesi dell’ex togato punta inizialmente a dimostrare l’erroneità della motivazione con la quale i giudici del Tar hanno declinato la loro giurisdizione. Poi, chiedendo il cautelare, evidenzia «la non risarcibilità, per equivalente, del pregiudizio derivante dall’illegittima cessazione dell’incarico» e la circostanza che è stata convalidata l’elezione del consigliere subentrante Carmelo Celentano. Davigo osserva inoltre che, stante la durata quadriennale dell’incarico, decorrente dal 2018, la decisione sul merito, visti i tempi della giustizia, giungerebbe «verosimilmente in prossimità o addirittura dopo la conclusione della consiliatura, troppo tardi perché egli possa essere reintegrato nelle sue funzioni», con la conseguenza di non poter «mai ottenere il bene della vita illegittimamente sottrattogli con la deliberazione impugnata».

Come ribadito dall’Avvocatura dello Stato, l’eventuale presenza nell’organo consiliare di componenti estranei all’ordine giudiziario e non eletti dal Parlamento vulnera l’equilibrio voluto dal Costituente, comportando un’alterazione della proporzione tra componente togata e laica. E tale effetto verrebbe sicuramente a determinarsi qualora fosse consentito al consigliere posto in pensione nel corso della consiliatura ( o dimessosi) di proseguire il mandato. Il pensionamento ( come le dimissioni) determina, secondo la tesi opposta dal Csm a Davigo, la cessazione dall’appartenenza all’ordine giudiziario, con la conseguenza che il consigliere perde la qualità di membro togato e, non potendo essere incluso nella categoria dei componenti laici, in quanto non eletto dal Parlamento, verrebbe a configurare un “tertium genus” non esistente nel sistema e, quindi, inammissibile.

Questo aspetto fu oggetto di discussione durante l’Assemblea costituente. L’ipotesi di consentire ai magistrati collocati a riposo una partecipazione all’attività consiliare fu, infatti, espressamente esaminata con varie tesi. Nel dibattito sulla composizione del Csm venne avanzata la proposta di prevedere che il presidente dell’organo fosse coadiuvato da due vicepresidenti, nelle persone del procuratore generale della Cassazione e di un magistrato collocato a riposo col titolo onorifico di primo presidente di Cassazione eletto dai magistrati o di includere i magistrati in pensione tra i componenti laici. Tale proposta fu però abbandonata, e nel prosieguo del dibattito si arrivò all’adozione del testo attuale.

Portando alle estreme conseguenze la tesi di Davigo del diritto a conservare la carica dopo la fuoriuscita dall’ordine giudiziario, si dovrebbe ammettere che, qualora dopo le elezioni per il Csm, tutti i togati si dimettessero o fossero collocati a riposo ( si pensi a un’adesione in massa a “quota 100”), il Consiglio possa continuare a svolgere le proprie attività avendo come unici componenti togati il primo presidente e il procuratore generale. Se, invece, il Consiglio di Stato dovesse sposare la tesi di Davigo, la prima conseguenza si avrebbe sulla Sezione disciplinare, invalidando le attività svolte in queste settimane da Celentano che, come detto, ha sostituito il magistrato milanese.