Presidente Mascherin, come può spiegarsi la lettera di accompagnamento del Capo dello Stato a chi non è un esperto di diritto?

A me pare che il presidente Mattarella abbia con puntualità individuato le necessarie chiavi di lettura secondo Costituzione della nuova normativa, a partire dagli obiettivi della stessa, da individuarsi da un lato in un atteggiamento di “favor” per gli argomenti difensivi di chi reagisce a una intrusione illecita nel proprio domicilio, dall’altro nella precisazione che da ciò non deve derivare alcuna deresponsabilizzazione dello Stato in materia di sicurezza e di tutela del cittadino. Diverso indirizzo interpretativo si sconterebbe con i principi costituzionali e con gli equilibri da essa garantiti fra i diversi diritti e interessi coinvolti nella quotidiana convivenza sociale.

Cosa intende per deresponsabilizzazione dello Stato?

Lo Stato di diritto è quello che garantisce la pace sociale facendosi carico della sicurezza dei cittadini da un lato e della reazione punitiva attraverso il giusto processo dall’altro. In altri termini lo Stato di diritto non può permettere che siano i cittadini a doversi sobbarcare il compito della sicurezza, per assolvere il quale sono richiesti mezzi e professionalità specifica, quale quella delle forze dell’ordine. Neppure può permettersi che siano i cittadini a farsi giustizia da se’, piuttosto che attraverso gli strumenti giudiziali, ovvero il processo e le sue regole. Non a caso il presidente della Repubblica precisa che la nuova norma non ( deve) né indebolire né attenuare la responsabilità dello Stato.

Quanto invece alla puntualizzazione del Capo dello Stato sullo “stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto”?

Anche in questo caso si riafferma la necessità di tenere in equilibrio i principi e i diritti costituzionali, tra cui quello primario alla vita. Dunque va escluso ogni automatismo interpretativo da parte del giudice che porti a una applicazione meccanica della esimente della legittima difesa, con il rischio di violare la tutela del bene primario della vita, dovrà invece verificarsi caso per caso e con grande attenzione lo stato di grave turbamento, attraverso una valutazione, appunto, obiettiva del suo ricorrere, e non solo soggettiva.

Indagine non semplice, in quanto di natura psicologica.

In realtà gli operatori del diritto, avvocati e magistrati, sono adusi a costruire le proprie valutazioni sull’elemento psicologico appoggiandosi necessariamente anche a emergenze oggettive, lo si fa per esempio in tutti i casi in cui si cerca di capire se un testimone ha detto la verità o ha mentito, si cercano riscontri.

Cosa è grave turbamento e cosa no?

Per esempio non potrà negarsi che sia obiettivamente diversa la situazione di chi sorprenda un intruso in salotto armato e con la pistola in vista, da chi sorprenda l’intruso nell’intento di scappare dalla finestra del salotto una vol- ta vistosi scoperto. Nel primo caso avremo una situazione che oggettivamente potrebbe giustificare il grave turbamento e dunque potranno farsi le ulteriori valutazioni anche di carattere soggettivo, ad esempio la presenza dei figli o del coniuge, l’età, traumatiche esperienze precedenti, ecc. Nel secondo caso a chi sparasse alle spalle del ladro che sta fuggendo scavalcando la finestra, ben difficilmente potrebbe riconoscersi il grave turbamento e la legittima difesa, pur essendosi svolti i fatti nel domicilio.

Lei ebbe modo di essere ascoltato in audizione dalla commissione giustizia alla Camera.

Sì, nell’occasione sottolineai l’importanza di evitare automatismi interpretativi di sorta e di considerare sempre la assoluta centralità delle condizioni della “necessità” e della “immediatezza” della reazione da parte di chi invoca la legittima difesa. E’ chiaro che nei confronti di chi sta all’evidenza fuggendo non potrà ravvisarvi la necessità di sparargli, lo stesso ragionamento deve valere per i tempi di reazione, più sono dilatati più evidentemente si ha avuto modo di realizzare la necessità o meno di usare l’arma. Ovviamente, va considerato che i singoli fatti presenteranno sempre particolarità diverse tra loro che andranno singolarmente indagate.

Da quanto suggerito dal Capo dello Stato dunque ne esce una lettura equilibrata della tanto discussa nuova legittima difesa?

Direi di sì, in quanto da un lato si offrono elementi presuntivi a favore del diritto alla difesa di chi ha reagito e dall’altro si esclude però che tali presunzioni possano tramutarsi in una automatica legittimazione “a sparare”, ma soprattutto resta così centrale il compito della magistratura di interpretare il caso specifico con l’esercizio della propria discrezionalità così come regolata dalla legge.

Chiusa ogni discussione?

In genere le discussioni nascono quando si vuole usare il diritto per fini diversi da quello di regolatore dei rapporti sociali. E allora da un lato si è esagerato nel sostenere che con la nuova norma non vi saranno più procedimenti penali a carico di chi invoca la legittima difesa, dall’altro che vi sarà il far west in Italia. Ritengo invece che seguendo le indicazioni del Presidente Mattarella e grazie al lavoro degli operatori del diritto, avvocati, magistrati e accademia, ci si assesterà su una interpretazione costituzionalmente orientata, come del resto penso debba essere quanto sempre voluto dal Parlamento quando legifera.