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MODIFICA ARTICOLO 4 BIS, ASSISTENZA SANITARIA E MISURE ALTERNATIVE
La riforma dell’ordinamento penitenziario, che attende il via libera definitivo con l’approvazione di una parte dei decretivi attuativi, si compone di 26 articoli. Il Consiglio dei ministri ha approvato preliminarmente solo una parte dei decreti, tralasciando quelli che riguardano la giustizia riparativa, quella minorile, le misure di sicurezza, l’affettività e il lavoro. Il testo è suddiviso in 6 capi dedicati rispettivamente alla riforma dell’assistenza sanitaria in ambito penitenziario, alla semplificazione dei procedimenti, alla eliminazione degli automatismi e preclusioni nel trattamento penitenziario, alle misure alternative, al volontariato e alla vita penitenziaria. Tutti aspetti di vitale importanza per l’esecuzione penale volta al recupero delle persone e, nello stesso tempo, alla responsabilizzazione del detenuto.
MODIFICA ARTICOLO 4 BIS
Permette l’accesso al trattamento penitenziario a coloro che ne rimanevano esclusi a prescindere, i cosiddetti reati ostativi. Tale modifica rientra nell’eliminazione degli automatismi e di preclusioni nel trattamento penitenziario volto alla riabilitazione del recluso. L’art. 4 bis dell’attuale ordinamento stabilisce che alcune categorie di reati siano sottratte per legge alla rieducazione e al reinserimento nella società. Ma nessuna pena può essere costituzionalmente legittima se non è proiettata al raggiungimento della libertà. Ecco perché c’è stata una leggera modifica, escludendo categoricamente i terroristi e appartenenti alla criminalità organizzata. Il decreto delegato prevede che la limitazione ai benefici ( lavoro all’esterno, permesso premio, misure alternative) in caso di sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata deve essere provata con elementi che provino la esistenza di tali legami. Altra modifica importante è l’esclusione del divieto del lavoro esterno, permessi premio, misure alternative nel caso in cui la procura antimafia stabilisca che non ci sia più il collegamento con la criminalità organizzata.
AFFIDAMENTO IN PROVA, MISURE ALTERNATIVE
L’affidamento in prova, secondo l’ordinamento attuale, viene applicato alle persone che non hanno superato i tre anni di pena. Con il nuovo ordinamento la soglia si allarga a quattro, relativamente a quella da eseguire. Sempre per l’affidamento in prova, ci sono diverse indicazioni sull’esecuzione. Viene considerata anche l’assunzione di specifici impegni per attenuare le conseguenze del reato e, cosa molto importante, l’adoperarsi anche a favore della vittima. Sempre per l’affidamento in prova, ci sono diverse indicazioni sull’esecuzione. Ad esempio coloro che non hanno una dimora propria, possono accedere a un luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, oppure a un luogo di dimora sociale appositamente creata per l’esecuzione della pena. Poi, altro elemento importante, c’è anche il discorso relativo alla responsabilizzazione: all’atto dell’affidamento ci sarà un piano di trattamento individuale in cui ci sono i rapporti con l’Uepe ( Uffici per l’esecuzione penale esterna) e con altri soggetti pubblici o privati con finalità di cure e sostegno.. Viene considerata anche l’assunzione di specifici impegni per attenuare le conseguenze del reato e, cosa molto importante, l’adoperarsi anche a favore della vittima.
RIFORMA DELL’ASSISTENZA SANITARIA
L’articolo 1 modifica, anzitutto, gli articoli 147 e 148 del codice penale in tema di infermità psichica dei condannati. Con l’equiparazione tra grave infermità fisica e psichica, si determina un passo importante in quanto anche il disagio psichico si potrà giustificare l’applicazione di benefici per una detenzione in favore di una dignità del malato.