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La Consulta dovrà esaminare la legittimità costituzionale dell’automatismo sanzionatorio nei confronti di un ergastolano ostativo che è in libertà condizionale, ma obbligato a cinque anni di libertà vigilata e senza la possibilità di revisione da parte del magistrato di sorveglianza, a causa della presunzione assoluta di pericolosità.
Parliamo di un ergastolano ostativo in liberazione condizionale, condannato per fatti avvenuti prima che entrasse in vigore il 4 bis, l’articolo dell’ordinamento penitenziario nato a seguito delle stragi di mafia e quindi per una questione “emergenziale”. Tale beneficio è stato ottenuto grazie all’avvocato Michele Passione del foro di Firenze, il quale era riuscito ad ottenere la sentenza che ha stabilito la non retroattività dell’ostatività. Nel caso di specie però, per legge, alla liberazione condizionale consegue la libertà vigilata per 5 anni. L’avvocato Passione ha posto due questioni di illegittimità costituzionale, accolte dal tribunale di sorveglianza di Firenze trasmettendo gli atti alla Consulta. La prima: se abbia senso che una persona in libertà condizionale, ottenuta per sicuro ravvedimento, sia sottoposta a una misura di sicurezza il cui presupposto è la pericolosità sociale. La seconda: se sia ragionevole il fatto che tale misura di sicurezza – nei confronti della libertà vigilata - debba per forza essere fissata a cinque anni, e senza essere rivista dalla magistratura di sorveglianza. In sostanza parliamo della presunzione assoluta della pericolosità sociale.
Andiamo con ordine. Con provvedimento del 29 ottobre 2020, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha disposto l'applicazione della liberazione condizionale in relazione alla pena dell'ergastolo che gli era stata inflitta con la sentenza emessa dalla Corte d'Assise dell' 8 giugno 1994 nella quale era stato riconosciuto colpevole di aver fatto parte della criminalità organizzata, in cui si inserisce anche l'omicidio eseguiti per motivi di mafia e consumato il 23 luglio del 1990. Il provvedimento di concessione veniva emesso dal Tribunale di sorveglianza sul presupposto che lo svolgimento della carcerazione fosse stato contrassegnato da effettiva partecipazione alle attività trattamentali, da particolare impegno negli studi universitari e dall'esistenza di un adeguato percorso di revisione critica - che lo aveva portato a riconoscere l'origine della propria condotta omicida nell'inesperienza, ignoranza ed impulsività della giovane età - oltre che dalla fruizione di diversi giorni di liberazione anticipata, dalla ammissione al beneficio dei permessi premio e della semilibertà.
Secondo il Tribunale, il giudizio favorevole si fondava sul riconoscimento del sicuro ravvedimento del soggetto, considerata l'irreprensibile condotta, l'ampia revisione critica, l'assenza di altri precedenti o pendenze e di problemi di tossicodipendenza, il conseguimento della laurea in Architettura, come motivazione al proprio riscatto personale e sociale, riconoscendo l'importanza dello studio nel suo processo di riabilitazione, il buon esito dei permessi premio, usufruiti per lungo tempo anche nei luoghi di origine e di commissione dei reati, la disponibilità di una valida attività di lavoro, prorogabile nel tempo e svolta da sempre con notevole impegno, come anche l'attività di volontariato. Infine, la fruizione della semilibertà, eseguita senza rilievi di sorta.
Nel provvedimento si faceva inoltre riferimento all'avvenuto adempimento delle obbligazioni civili ed alla indicazione delle circostanze dalle quali evincere l'impossibilità di risarcire integralmente il danno. Il Tribunale pertanto, accolta l'istanza di liberazione condizionale, disponeva la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza di Firenze per gli adempimenti, sicché a partire dal 5 novembre 2020 l'interessato è stato sottoposto alla misura della libertà vigilata che ha avuto inizio regolare con la prescrizione di una serie di obblighi che, a tutt'oggi, non risultano mai violati.
La misura avrà termine il 5 novembre 2025, salva concessione della liberazione anticipata. L’avvocato Michele Passione ha presentato istanza di revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata già deducendo una probabile incompatibilità costituzionale della norma che determina in misura fissa la durata della misura senza possibilità di una sua revoca anticipata. La richiesta è stata respinta ritenendo la piena legittimità costituzionale della norma.
L’avvocato Passione ha quindi proposto appello ben argomentato. Come ha ben sottolineato l’avvocata Veronica Manca sulla rivista on line “Giurisprudenza penale”, il tribunale di sorveglianza ha recepito l’appello, evidenziando che il divieto assoluto, per il magistrato, di anticipare il termine della misura di sicurezza, anche a fronte del venir meno della pericolosità sociale del condannato, rappresenta un automatismo sanzionatorio e si pone, quindi, in contrasto con i principi costituzionali, che, impongono invece – scrivono i giudici nell’ordinanza -, che «per ogni misura afflittiva che consegua alla commissione di un reato, la proporzionalità della sanzione e la sua concreta individualizzazione nonché l’adeguatezza della stessa alle esigenze di rieducazione ed alle concrete prospettive di reinserimento sociale».
Prendiamo sempre in prestito il contributo dell’avvocata Manca su Giurisprudenza penale. Secondo il Collegio, composto dal magistrato Valeria Marino e dal presidente Marcello Bortolato, quindi, la disciplina di cui agli artt. 230, co. 1 n. 2) c. p. e 177, co. 1 c. p. colliderebbe con i parametri costituzionali degli artt. 27, co. 3 e 3 Cost., perché, da un lato, impedirebbe al magistrato di sorveglianza di valutare in concreto il percorso del singolo, anche a fronte del venire meno della pericolosità sociale; dall’altra, finirebbe per attuare un trattamento sanzionatorio uniforme per situazioni assolutamente differenti, con percorsi rieducativi eterogenei e gradi di pericolosità diversi.
Come si legge nell’ordinanza del tribunale di sorveglianza, il collegio dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale nella parte in cui: 1) stabiliscono l'obbligatoria applicazione della misura della libertà vigilata al condannato alla pena dell'ergastolo ammesso alla liberazione condizionale; 2) stabiliscono la durata della libertà vigilata in misura fissa e predeterminata; 3) non prevedono la possibilità per il magistrato di sorveglianza di verificare in concreto durante l'esecuzione della libertà vigilata l'adeguatezza della sua permanente esecuzione alle esigenze di reinserimento sociale del liberato condizionalmente e non ne consentono, per l'effetto, la revoca anticipata. L’ordinanza ha disposto l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ha sospeso, quindi, il procedimento in corso sino all'esito del giudizio e incidentale di legittimità costituzionale.