Non esiste «disparità di trattamento» tra parlamentari e amministratori locali nel caso di sospensione per effetto della legge Severino. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, giudicando infondate le questioni di legittimità sollevate. Nessuna "reintegra", dunque, per gli amministratori sospesi a causa di una condanna non passata in giudicato. I giudici costituzionali hanno «giudicato infondate le questioni, ritenendo in particolare che non vi è stato un eccesso di delega, che il carattere non sanzionatorio della sospensione esclude che sia stato leso il divieto di retroattività, e che la oggettiva diversità di status e di funzioni dei parlamentari rispetto ai consiglieri e agli amministratori degli enti territoriali non consente di configurare una disparità di trattamento». La Corte era stata chiamata ad occuparsi ancora una volta dei profili di incerta interpretazione sollevati dal Tribunale di Napoli sulla vicenda De Luca.