Rafforzamento del dialogo tra fra i giudici e gli avvocati, oltre che ascolto reciproco derivante dal deposito delle relazioni scritte. La Corte costituzionale aggiorna le modalità di svolgimento delle udienze, seguendo il modello delle Corti europee e anglosassoni. Il maggiore spazio destinato all’oralità è contenuto nelle “Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale”, approvate dalla Consulta qualche giorno fa e pubblicate ieri sulla Gazzetta Ufficiale. Con decreto del presidente della Corte costituzionale sono state completate le nuove regole che entreranno in vigore a partire dall’udienza del 21 giugno prossimo. Ma cosa cambia concretamente? Sono diversi gli elementi di novità. Prima di tutto, il giudice relatore, cinque giorni prima dell’udienza, potrà rivolgere alcune domande scritte agli avvocati.

Al posto della relazione iniziale dell'udienza ci sarà una sintetica introduzione del giudice relatore della durata massima di cinque minuti. Per quanto riguarda gli avvocati, questi avranno a disposizione nel corso dell’udienza quindici minuti per esporre le proprie difese e rispondere alle domande scritte del relatore. Un aspetto rilevante introdotto dalle “Norme integrative” è la possibilità per ciascun giudice ( non solo il relatore) di interloquire direttamente con gli avvocati. Il giudice potrà anche interrompere l’avvocato con domande e obiezioni. L’obiettivo è rendere meno rigida la discussione della causa, dato che, come si legge nel comunicato stampa diramato dalla Consulta, «con le modifiche approvate, l’udienza diventerà non solo più vivace, ma soprattutto più utile ai fini della decisione della Corte».

Vittorio Manes, ordinario di Diritto penale nell’Università di Bologna, valuta positivamente quanto introdotto dalla Corte costituzionale. «Si tratta – afferma di una novità positiva perché assicura maggiore dialogicità all’udienza ed amplifica la funzione gnoseologica della discussione, vale a dire la funzione che alimenta un contraddittorio vero, reale tra il Collegio e l’avvocato, tra il giudice relatore e l’avvocato, che in questo modo contribuiscono a focalizzare al meglio le questioni cruciali. L’esempio europeo va da molti anni in questa direzione, perché, prima di discutere, per esempio, una causa davanti alla Grande Camera della Corte europea, l’avvocato riceve una lettera di invito alla concentrazione delle arringhe su punti specifici che la stessa Corte ritiene problematici o particolarmente problematici. Questo non significa che le altre doglianze prospettate vengano tralasciate, ma solo che la Corte non le ritiene particolarmente problematiche. Sulle questioni aperte l’avvocato è invitato, quindi, a chiarire alcuni aspetti che possono risultare meno chiari al Collegio chiamato a decidere».

Davanti al giudice delle leggi l’avvocato è indotto a dare il meglio di sé con uno studio della causa che non ammette sbavature. «Le novità introdotte dalla Corte costituzionale – prosegue Manes -, se da un lato impegnano il giudice relatore, dall’altro contribuiscono a responsabilizzare l’avvocato, perché questi deve rispondere con prontezza. Dovrà farsi trovare pronto non solo rispetto alle questioni che gli vengono anticipate con la previsione delle domande scritte, che potranno arrivare dal giudice cinque giorni prima dell’udienza, ma non farsi sorprendere neanche di fronte ad ulteriori domande proposte durante l’udienza all’esito della prima fase di discussione. Anche a questo riguardo la possibilità di rivolgere ulteriori domande durante l’udienza è quanto normalmente accade sia in sede di discussione davanti alla Cedu sia in sede di discussione davanti alla Corte di Giustizia. Ciascun giudice può prendere la parola, intervenire e chiedere dei chiarimenti in ordine a dei profili che ritiene problematici, e al più l’avvocato può chiedere una pausa di pochi minuti per organizzare le proprie risposte».

I cambiamenti in vista dal prossimo 21 giugno vengono salutati con favore anche da Felice Giuffrè, ordinario di Diritto costituzionale nell’Università di Catania. «Le nuove previsioni – commenta - vanno a focalizzare l’attenzione dell’udienza sui punti che sono realmente oggetto di approfondimenti. Siccome il giudizio davanti alla Corte costituzionale è fondamentalmente scritto, la razionalizzazione dell’udienza la ritengo opportuna. In questo modo ci si concentrerà sui profili davvero problematici.

Da questo punto di vista favorire l’interlocuzione tra il relatore e i singoli giudici, che possono porre domande, e le parti costituite è un aspetto molto utile. Si evita così pure il rischio che l’udienza pubblica si risolva in un mero cerimoniale. Piuttosto che svolgere una udienza di tipo cerimoniale, le modifiche introdotte tendono a fare dell’udienza pubblica un’occasione di reale approfondimento sulle questioni, comprese quelle che necessitano del contraddittorio. Tanto nel giudizio amministrativo quanto in quello davanti alla Corte costituzionale le parti tendono a ripercorrere e ripetere tutto ciò che hanno già scritto. Tale tendenza rischia di fare sprecare tempo. Ora si punterà a mettere a fuoco il problema vero della causa e di mettere da parte tutto il superfluo».