La Cassazione, disponendo l’immediata scarcerazione di un detenuto immigrato accusato di piccoli reati, ha evidenziato che la custodia cautelare in carcere va sostituita da misura meno afflittiva non solo in fase applicativa, quando il giudice prognostica come infratriennale la futura condanna, ma anche quando durante l'esecuzione intervenga condanna - anche non definitiva - inferiore a tre anni.Parliamo della sentenza n. 4948 del 2021, relativa al ricorso del detenuto contro l'ordinanza del 10 ottobre scorso del tribunale del riesame de L’Aquila. Questa ordinanza ha confermato quella del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Chieti che aveva applicato al ragazzo la misura della custodia cautelare in carcere per più episodi di tentato furto aggravato di autovetture. La Cassazione ha posto rimedio alle diverse interpretazioni dovute alla lacuna normativa Com’è detto, il ricorso non solo è dichiarato fondato, ma per l'effetto, l'ordinanza impugnata viene annullata senza rinvio quanto all'applicazione della custodia cautelare in carcere, con conseguente scarcerazione del ricorrente se non detenuto in carcere per altra causa e collocazione del medesimo agli arresti domiciliari. La Cassazione, quindi, ha posto rimedio alle diverse interpretazioni dovute alla lacuna normativa che espressamente esclude - per le esigenze cautelari - l'applicazione della misura maggiormente afflittiva del carcere solo nella fase applicativa, cioè quando la prognosi del giudice sulla futura condanna si assesti entro i tre anni. La vicenda prende le mosse da due errori dei giudici di merito in questo caso. Il primo l'assenza di tale giudizio prognostico che non può assolutamente mai mancare al fine di applicare o escludere la misura cautelare. Il secondo la non presa in considerazione dell'intervenuta condanna, non superiore a tre anni, per quanto non definitiva. Spiega, infatti, la Cassazione che se è vero che il comma 2 bis dell'articolo 275 del Codice penale prescrive esplicitamente tale obbligo prognostico da parte del giudice solo al momento di decidere, ciò non azzera la previsione dell'articolo 299 dello stesso Codice, che impone al giudice di valutare adeguatezza e proporzionalità delle misure restrittive della libertà personale, anche nelle fasi successive all'irrogazione. Quindi anche nella seconda fase, cioè dopo l'applicazione, che la Cassazione definisce "dinamica", si impone appunto di provvedere a sostituire con misura meno afflittiva del carcere il rispetto delle esigenze cautelari, nel caso in cui sia intervenuta condanna inferiore a tre anni anche se non ancora definitiva. Quindi si rafforza un importante principio. Ovvero che il carcere va sostituito con misure cautelari meno afflittive per condanne inferiori ai tre anni.