A rompere il silenzio è un costituzionalista del calibro di Giovanni Guzzetta, padre dei referendum sulla legge elettorale e ora promotore di una consultazione “di indirizzo” sul presidenzialismo. Il principio di diritto in base al quale rischia di essere paralizzata l’attività della Lega è al limite della legittimità costituzionale. Si tratta, come scrive Guzzetta nel suo editoriale sul Tempo di ieri, delle norme che hanno “abbattuto” i paletti fissati dal decreto legislativo 231 del 2001.

Tra queste, un articolo del codice penale, il 640 quater, introdotto in realtà dalla stessa legge che ha delegato il governo a emanare poi il decreto 231. Secondo le norme in questione gli enti pubblici sono equiparati alle aziende private in materia di responsabilità per reati commessi da propri dirigenti. Ma è altamente «problematica», aggiunge il professore di Diritto costituzionale dell’università Tor Vergata, proprio tale «equiparazione». Com’è intuibile anche da chi non insegna i princìpi sanciti nella Carta, un conto è un’impresa privata, ben altro è un soggetto politico, cioè un partito, che in quanto tale rappresenta interessi costituzionalmente garantiti almeno quanto quello alla repressione penale. E anzi, aggiunge il costituzionalista, «mentre la valutazione se sanzionare o no con la repressione penale è una scelta discrezionalmente rimessa al legislatore, ci sono dei principi che invece devono obbligatoriamente essere protetti» e tra questi, ricorda, «rientra certamente quello del diritto costituzionale di ogni cittadino di associarsi per costituire par- titi e “concorrere a determinare la politica nazionale”».

Chiarissimo, e sufficiente chiedersi se non sia fondata la tesi del difensore della Lega, Giovanni Ponti. Da una parte c’è il deposito delle motivazioni con cui la Cassazione ha sancito che, per recuperare la somma di 49 milioni di euro erogati dallo Stato alla vecchia Lega di Bossi ( e di Belsito), si può andare a pignorare non solo i conti correnti per i quali i pm di Genova hanno ottenuto il decreto di sequestro preventivo, ma anche ogni ulteriore risorsa che la Guardia di Finanza sarà in grado di rinvenire in futuro. Dall’altra parte, c’è la contestazione dell’avvocato Ponti, che ha subito pubblicamente rilevato come in tal modo finiscano per rispondere degli atti compiuti dalla vecchia gestione tutti i dirigenti e tutti i militanti del Carroccio, compresi quelli che non avevano alcun ruolo direttivo o, nel caso dei semplici iscritti, che si sono tesserati ben dopo l’epoca in cui Bossi e Belsito avrebbero commesso i reati. Ed è appunto qui che l’interesse dello Stato a sanzionare la “truffa” sui fondi ( peraltro accertata solo su una minima frazione di quei 49 milioni) confligge con il diritto dei cittadini a fare politica, visto che senza soldi la politica, quella vera, non esiste.

Nel suo intervento sul quotidiano diretto da Gian Marco Chiocci, Guzzetta premette di non «entrare nel merito dei fatti di causa». Eppure dei dubbi vengono innanzitutto sulla legittimità costituzionale del combinato disposto delle norme che hanno consentito il sequestro alla Lega, come gli articoli 640 quater e 322 ter del Codice penale, e che, con l’estensione del decreto 231 del 2001, trasformano anche i partiti, come altri enti, in aziende qualsiasi. Lo stesso decreto legislativo appena ricordato esclude dal proprio campo di applicazione i soggetti di rilievo costituzionale. Essere arrivati ad affermare, nell’ordinamento, il principio per cui di fatto ai partiti viene negata tale intangibilità è appunto «problematico», aggettivo a cui Guzzetta ricorre più volte.

Vale poco il fatto che a presiedere la sezione della Suprema corte da cui proviene la decisione contro la Lega sia Piercamillo Davigo, ossia un magistrato ( ora in corsa per far parte del Csm) che ha pubblicamente evocato la necessità di contrastare gli illeciti della politica quale obiettivo primario della giurisdizione. Vale poco anche perché Davigo non fa comunque parte del collegio che ha emesso la sentenza. Più interessante invece notare come la norma da cui si è formata la valanga, il decreto 231, sia finita in Gazzetta ufficiale per il rotto della cuffia: il governo di Giuliano Amato riuscì infatti ad adottarla in via definitiva l’ 8 giugno 2001, tre giorni prima di passare il testimone all’esecutivo Berlusconi, entrato in carica l’ 11 giugno del 2001. Il Cavaliere all’epoca era già uscito ampiamente vittorioso alle Politiche, che si celebrarono il 13 maggio. Amato rimase in carica per gli affari correnti e in quell’interregno varò il provvedimento delegato da una legge approvata dalle Camere a fine legislatura, la 300 del settembre 2000. Il decreto estendeva le norme sui sequestri dal privato al pubblico, metteva sì in salvo i partiti ma introdusse comunque il principio che poi è stato impugnato contro la Lega. Una qualche responsabilità, sul fatto di aver lasciato irrisolta una contraddizione come quella segnalata da Guzzetta, va ascritta a tutti i governi successivi che, come ricorda sempre il costituzionalista, ben si son guardati dall’approvare una legge attuativa dell’articolo 49 della Costituzione. E di almeno due di quei cicli politici ha fatto parte la stessa Lega. Oggi costretta a fare i conti, suo malgrado, con il discredito gettato dalla politica stessa sulla funzione dei partiti.