Il tema delle sorti del processo Morandi ha a mio avviso una certezza e molte questioni oggi solo astrattamente prospettabili.

La certezza: il tempo della prescrizione sostanziale è governato dalla legge Orlando del 2017 che ne sospende il decorso con la sentenza di condanna di primo grado e poi prevede una disciplina per il successivo decorso della stessa. In questa legge non c’è nulla che si riferisca alla prescrizione processuale (improcedibilità). Quindi fino alla sentenza di condanna di primo grado i reati successivi al 2017, cioè, il Morandi 2018, si possono prescrivere ricorrendo le condizioni dei successivi sviluppi processuali.

La riforma Cartabia ha due elementi novità: fa cessare la prescrizione con la sentenza di primo grado, introduce l’improcedibilità e afferma che l’operatività delle previsioni opera solo per i reati successivi al primo gennaio 2020 (quindi non al Morandi). Bisognerà tuttavia attendere cosa succede al processo Morandi dopo la pronuncia della sentenza di primo grado per verificare in quel momento come si sono evolute le norme dovendosi applicare quelle più favorevoli. In punto di prescrizione la norma del 2017 resta più favorevole rispetto a quella del 2021.

L’improcedibilità è teoricamente più favorevole della prescrizione. Nel caso concreto però bisognerà considerare se sia stata riconosciuta o meno la retroattività dei reati precedenti il primo gennaio 2020, la tipologia dei reati, le eventuali modifiche in termini di operatività, se allungati ovvero ridotti per esaurimento del regime transitorio, così da comparare in concreto i tempi delle due cause estintive non potendosi escludere che la prescrizione perché più breve risulti più favorevole.

In altre parole, per rendere ulteriormente chiaro il discorso, mentre a seguito della riforma la prescrizione (cessata) e l’improcedibilità sono ipotesi alternative, se si riconosce la retroattività dell’improcedibilità ai reati ante 2020, questa nel caso qui affrontato può concorrere con la riforma della prescrizione del 2017.