Un detenuto non può perdere automaticamente la responsabilità genitoriale, perché a prevalere è il diritto del minore ad avere entrambi i genitori. A stabilirlo è il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta con un decreto della scorsa settimana. L'uomo stava scontando una condanna che, pur comportando la pena accessoria della sospensione dal ruolo paterno, gli era stata irrogata per reati che nulla avevano a che fare coi figli. Ma c’è di più, durante l'audizione dei bambini era emersa l'esistenza di un forte legame con il padre, occupatosi delle loro esigenze fin dalla nascita e partecipe, compatibilmente con il regime carcerario, delle loro vite. Circostanza confermata dalla madre che, per non sciupare la relazione tra i figli e il padre, li accompagnava periodicamente a fargli visita e ne sollecitava i contatti telefonici.

Quindi per i giudici del tribunale per i minorenni non esistono motivi validi per recidere il rapporto prole- genitore. Nel sostenerlo, il Tribunale tiene a marcare come dalla reclusione non derivi automaticamente la decadenza dalla responsabilità genitoriale, anche se già sospesa per interdizione legale. Con questo decreto, si dà piena adesione all'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Ue che sancisce il diritto del minore a intrattenere regolarmente rapporti personali e diretti con entrambi i genitori ( salvo interesse contrario del figlio) e l'articolo 9 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo che chiede agli Stati di vigilare affinché il bimbo non sia separato dai genitori contro la loro volontà ove non necessario per il suo bene. D’altronde non si tratta di un genitore violento, minaccioso, incapace di capire i bisogni del figlio, manipolatore, dedito alle droghe o assente.

Non esistono regole precise: è quindi sempre il giudice, di volta in volta, a valutare la sussistenza di elementi legittimanti la decadenza. Misura che, invece, scatterà in automatico per delitti particolarmente gravi contro la persona, perpetrati approfittando della veste genitoriale o puniti con l'ergastolo. Nella vicenda esaminata dal Tribunale per i minorenni di Caltanissetta non solo il detenuto non era colpevole di reati che comportassero di per sé la perdita della responsabilità, ma era riuscito a coltivare un rapporto significativo con i figli e ad adempiere ai suoi doveri nonostante la restrizione. Tutto ciò rientra anche nell’ordinamento penitenziario, in particolar modo quella parte dove dice espressamente di favorire l’affettività e quindi a responsabilizzazione i detenuti agevolandone gli incontri con i figli.