Stop ai “baby gip”. Per poter firmare un’ordinanza di custodia cautelare servono almeno due anni di servizio. Il quesito al Consiglio superiore della magistratura era stato avanzato nei mesi scorsi dai presidenti dei Tribunali di Caltagirone, Lamezia Terme, Isernia e Vercelli. Considerate le carenze organiche dei loro uffici, i quattro presidenti avevano chiesto a Palazzo dei Marescialli di essere autorizzati ad attribuire le funzioni di giudice per le indagini preliminari ai neo magistrati che avevano ultimato il tirocinio.

La normativa attuale prevede infatti che per poter ricoprire le funzioni di gip sia necessario aver svolto almeno due anni le funzioni di giudice del dibattimento. E’ possibile, però, una deroga in caso di «imprescindibili e straordinarie esigenze di servizio».

Il termine dei due anni era stato indicato dal legislatore in quanto la funzione di gip è quella più delicata in assoluto nell’ambito del processo. Tantissime le competenze che sono attribuite a questo magistrato dal codice di procedura penale. Dall’autorizzazione allo svolgimento delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, all’ordine di applicazione di misure cautelari personali ed interdittive, dall’applicazione di misure di sicurezza personali provvisorie ( come l’internamento in una REMS), ai sequestri preventivi di natura patrimoniale.

Con indagini preliminari che si protraggono ormai per anni, quasi sempre svolte attraverso il massiccio ricorso di mezzi di ricerca della prova estremamente invasivi come appunto le intercettazione telefoniche, ed il ricorso costante alle misure cautelari, è di tutta evidenza l’importanza del corretto ed equilibrato esercizio di questa funzione. Il gip, scrive il Csm, fonda la sua decisione sulla base di un contraddittorio «meramente cartolare», e opera valutazioni cautelari «dell’insidiosa materia indiziaria» esclusivamente sulla scorsa degli elementi di prova forniti dal pubblico ministero.

Da qui, dunque, la necessità di magistrati che «abbiano maturato una specifica e concreta esperienza con riguardo alla formazione della prova nel contraddittorio pieno delle parti, momento topico in cui, esplicandosi appieno i diritti della difesa, è dato saggiare approfondita-mente la tenuta dell’impianto accusatorio». Non è quindi possibile affidare questa funzione, prosegue il Csm, «a magistrati privi di qualsiasi esperienza di trattazione diretta ed autonoma di procedimenti giurisdizionali». Neppure a titolo di supplenza. Verosimilmente per evitare la tentazione che ricorrano al “copia ed incolla”, conformandosi acriticamente alle richieste dell’accusa. Se non sono presenti nel Tribunale magistrati con queste caratteristiche, il capo dell’Ufficio dovrà richiedere al presidente della Corte d’Appello di applicare una toga, anche fuori dal distretto, che abbia i requisiti richiesti. Il Csm, però, lascia aperta una finestra: in caso di necessità, potrà svolgere le funzioni di gip anche il magistrato proveniente dal settore civile, purché abbia la prevista anzianità di servizio.