Gli uomini del Ministro Piercarlo Padoan posso controllare le spese degli uffici giudiziari? Alla domanda ha risposto l’altro giorno il Consiglio superiore della magistratura che ha approvato in Plenum, su proposta della Sesta Commissione, una risoluzione che mette dei “paletti” all’attività svolta dagli ispettori del Ministero dell’economia presso i tribunali e le procure al fine di tutelare l’autonomia e l’indipendenza nei casi di rischio di “interferenza” con le determinazioni dei magistrati.

Il tema era già stato sollevato nel 2015 quando il Procuratore della Repubblica di Bolzano si era rivolto al Csm perché valutasse se l’attività di verifica amministrativo- contabile condotta presso l’ufficio da lui diretto da parte dell’Ispettorato Generale di Finanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a seguito della quale erano stati sollevati una serie di rilievi in ordine a costi sostenuti dall’Amministrazione ritenuti ingiustificati, fosse tale da ledere il principio di autonomia ed indipendenza dell’esercizio della funzione giudiziaria.

Al quesito, il Csm aveva risposto dicendo che «la verifica ammini-strativo contabile del Ministero delle Finanze non può e non deve spingersi a sindacare il merito degli atti giudiziari, né le strategie di indagine adottate dal pubblico ministero, cui la legge ( art. 327 c. p. p.) rimette l’esclusiva direzione delle indagini preliminari e la disponibilità della polizia giudiziaria ( art. 109 Cost.)». Anzi, «neppure possono ammettersi valutazioni di ‘ economicità’ delle risorse finanziarie destinate a mezzi di indagine, laddove tali verifiche dovessero tradursi in un sindacato della discrezionalità delle relative strategie del Pubblico Ministero, con conseguente violazione del principio costituzionale dell’indipendenza della funzione giudiziaria».

Va ricordato che l’ispezione amministrativo- contabile riguarda tutti gli uffici della Pubblica Amministrazione. La prima legge con cui è stata disciplinata è il R. D. 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato» in cui è previsto che il Ministro delle finanze esercita il riscontro finanziario e contabile su tutte le amministrazioni dello Stato. A tale fine ha facoltà di disporre verifiche ed ispezioni presso qualsiasi ufficio o servizio che abbia gestione finanziaria o attribuzioni contabili. Tale impianto normativo è rimasto sostanzialmente immutato fino ad oggi.

Per quanto riguardo l’ispezione dei tribunali si inserisce, però, il Ministro della Giustizia il quale esercita l’“alta sorveglianza” su tutti gli uffici giudiziari, su tutti i giudici e su tutti i magistrati del pubblico ministero, servendosi, a questo scopo, dell’Ispettorato Generale presso il Ministero della Giustizia.

“Alta sorveglianza” che si svolge tramite verifiche ispettive e inchieste amministrative. Le verifiche ispettive hanno la finalità di accertare la regolarità dell’organizzazione e dell’andamento di un ufficio Le inchieste amministrative, invece, sono rivolte alla verifica di fatti ed episodi concreti già individuati. Gli accertamenti di competenza del Ministero della Giustizia e quelli di competenza del Ministero dell’Economia hanno, quindi, natura diversa: mentre i primi riguardano l’organizzazione e l’andamento degli uffici giudiziari, nonché il lavoro, in termini quantitativi e temporali, dei magistrati, i secondi si risolvono in una verifica amministrativo- contabile svolta nell’ottica di assicurare il migliore utilizzo delle risorse dedicate dallo Stato all’Amministrazione ispezionata. Pertanto, conclude il Csm, solo agli ispettori del Ministero della Giustizia può essere consentito l’accesso anche ad atti segretati verificando i costi affrontati ad esempio per le intercettazioni telefoniche. L’indagine svolta dagli ispettori del Ministero delle Finanze trova sempre un insuperabile limite istituzionale nella necessità di tutelare il segreto investigativo, rispetto a singoli atti od anche, a seconda dei casi, rispetto all’intero procedimento. Pertanto il pubblico ministero potrà sempre rifiutare le informazioni e i dati richiesti ogni qualvolta sussistano concreti pericoli legati allo specifico momento processuale.