Che i boss al 41 bis possano scriversi tramite lettere è consentito, salvo un divieto da parte dell’autorità giudiziaria, da sempre. Quando, in alcuni casi, è stato vietato dall’Amministrazione penitenziaria i magistrati di sorveglianza hanno accolto i reclami. Sì, perché anche in relazione a detenuti sottoposti al regime del 41 bis, limitazioni e controlli sulla corrispondenza possono essere adottati esclusivamente con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria e non sulla base di provvedimenti amministrativi, quali le circolari del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.

Per comprendere meglio va prima evidenziato che il diritto alla corrispondenza dei detenuti è disciplinata, in via generale, dall'articolo 18- ter dell’ordinamento penitenziario. La disposizione prevede che limitazioni della corrispondenza e la sottoposizione della stessa al cosiddetto ' visto' di controllo siano consentite, per limitati periodi di tempo, sulla base di un decreto motivato dell'autorità giudiziaria competente, su richiesta del pubblico ministero procedente o su proposta del direttore dell'istituto. Tale provvedimento può essere adottato per «esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione di reato, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto».

L'art. 41- bis comma 2 quater lett. e), a differenza dell'art. 18- ter, non contiene alcun riferimento, da un lato alle limitazioni della corrispondenza menzionando esclusivamente il ' visto' - e, dall'altro, al provvedimento autorizzativo dell'autorità giudiziaria. Tali lacune sono state ritenute superabili, evidenziando, da un lato, che la disposizione della lett. e) non rappresenta una deroga alla disciplina dell’articolo 18- ter dell’ordinamento, e, dall'altro, che essa debba essere interpretata conformemente all'art. 15 della Costituzione, che contiene, a tutela del diritto alla corrispondenza, oltre a una riserva di legge, una riserva di giurisdizione.

Anche per i detenuti al 41- bis sono dunque possibili limitazioni della corrispondenza - e non solo la sottoposizione al visto di controllo prevista dalla lett. e) – e tali restrizioni devono essere autorizzate dall'autorità giudiziaria.

D’altronde nella circolare di tre anni fa del Dap, che ha uniformato le regole del 41 bis, sul controllo della corrispondenza viene ulteriormente chiarita la questione: «Dovrà inoltre essere richiesta l’autorizzazione, ai sensi dell’articolo 18 ter, comma 1, lettera a) dell’ordinamento penitenziario, in caso di corrispondenza tra detenuti/ internati sottoposto al regime 41 bisi, fatti salvi i rapporti epistolari tra congiunti».

Ancora una volta – a proposito di alcuni contatti epistolari tra boss al 41 bis avvenuti nel 2008 - è stato sollevato uno “scandalo” che non c’è. Ci si augura che la prossima azione politica faccia tesoro del vecchio insegnamento di Luigi Einaudi, ovvero «Prima conoscere, poi discutere, poi deliberare».