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giustizia
Ha studiato legge ed è ricca di famiglia? Addio assegno di divorzio. È quanto ha stabilito con un’ordinanza del dicembre scorso la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul caso di una coppia piemontese. La donna aveva rinunciato alla carriera da avvocato per dedicarsi all’ex marito e ai figli. Ma per i giudici, una laurea in giurisprudenza (sommata al patrimonio della famiglia originaria) avrebbe potuto «assicurarle, ove messa a frutto, adeguati redditi», garantendole un sostentamento più redditizio e stabile dell’ex marito. «La condizione della ex moglie, come confermato anche in appello dalla Corte torinese - scrivono i giudici - è complessivamente più solida del marito e tanto è stato fin dall’inizio della vita matrimoniale in ragione di una più forte consistenza reddituale della famiglia di origine che ha formato il livello reddituale della prima, come poi mantenuto in costanza di matrimonio». E ciò nonostante la donna lamentasse di non potersi reinserirsi nel mondo del lavoro a 54 anni. Una motivazione, questa, già bocciata dalla Corte di appello, per la quale il titolo di studi le avrebbe consentito di «immettersi sul mercato del lavoro restando comunque titolare di redditi che le garantiscono un’ampia autosufficienza economica». La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza degli ultimi anni, che ha fissato condizioni sempre più restrittive per il riconoscimento dell’assegno di divorzio. Che ora viene attribuito soltanto a chi è economicamente debole e non è in grado di mantenersi autonomamente, mentre in passato era necessario garantire all’ex coniuge il precedente tenore di vita. Il mantenimento dopo il divorzio infatti ha, secondo la Corte di Cassazione, una funzione «assistenziale, compensativa e perequativa», cioè consiste in un sostentamento versato in favore di chi è privo di risorse economiche proprie o delle capacità lavorative necessarie per guadagnarle. I criteri sulla base dei quali stabilire il mantenimento dell'ex coniuge sono comunque diversi e variabili: i giudici possono disporre lo stop ad un assegno divorzile già riconosciuto in precedenza, come nel caso piemontese, tenuto conto delle mutate condizioni economiche dell’ex coniuge beneficiario, o anche di chi è obbligato al pagamento. L’articolo 156 del Codice civile sancisce che, a seguito della separazione coniugale, il mantenimento è disposto qualora l’ex coniuge «non abbia adeguati redditi propri». In questa fase, l’importo dell’assegno viene parametrato (sull’accordo delle parti o con la decisione del giudice) in base alle condizioni economiche degli ex coniugi, tenendo conto anche del contributo apportato da ciascuno alla formazione del patrimonio familiare. In questo caso è di rilievo il fatto che l'ex moglie avesse rinunciato alla carriera per dedicarsi alla famiglia dopo aver ottenuto un titolo di studi. Mentre il mantenimento è sempre negato se il richiedente dispone di redditi adeguati a garantirgli la conservazione del tenore di vita di cui godeva durante il matrimonio.