La sezione Lavoro della Corte d’Appello di Palermo dà ragione agli avvocati. «L’avvocato non è tenuto al pagamento delle somme in favore della gestione separata dell’Inps», scrivono i giudici, ribaltando decine di sentenze di primo grado sulla stessa questione. La vicenda processuale ha origine dalla cosiddetta “operazione Poseidone”, una manovra promossa dall’Inps e dall’Agenzia delle Entrate nel 2011 con l’obiettivo di recuperare contributi “sommersi”, attraverso l’iscrizione d’ufficio alla gestione separata dei professionisti iscritti a un albo ma non alla propria cassa previdenziale. Per quanto riguarda gli avvocati, prima del 2011 l’iscrizione alla Cassa forense non era obbligatoria sotto una soglia minima di reddito e così l’istituto previdenziale ha avviato per i legali non iscritti alla Cassa l’iscrizione d’ufficio alla gestione separata Inps. L’operazione ha prodotto l’invio di circa 65 mila cartelle di pagamento, a carico soprattutto dei giovani professionisti di età compresa tra i 30 e i 40 anni, con un reddito inferiore ai 5mila euro l’anno, con richieste di pagamento dai 2.500 euro fino anche ai 30mila euro. Sul fronte dell’avvocatura, “l’operazione Poseidone” ha provocato una pioggia di ricorsi da parte dei professionisti e proteste da parte degli ordini forensi. «Il Cnf esprime soddisfazione per questa giurisprudenza favorevole agli avvocati», ha commentato il consigliere del Cnf, Vito Vannucci, il quale ha rilevato come «il dato sociale è che a fare le spese di questa operazione sono colleghi con livelli di reddito molto bassi, cui sono stati richiesti esborsi anche molto significativi» . Sul fronte giurisprudenziale, tuttavia, «servirà una pronuncia di Cassazione che faccia chiarezza», anche se – ha aggiunto Vannucci – «la questione a livello normativo ha ricevuto una parziale soluzione grazie alla legge che consente il cumulo gratuito di ogni contributo pensionistico, con la possibilità dunque di cumulare gli eventuali contributi chiesti dall’Inps con quelli di Cassa forense». In questo modo, dunque, gli avvocati raggiunti dall’iscrizione d’ufficio alla gestione separata non corrono più il rischio di essere costretti a versare “a fondo perduto” ad un ente di previdenza diverso da quello a cui l’iscrizione è diventata nel frattempo obbligatoria.