Se l’iter dell’attuazione della riforma Cartabia andrà in porto, avremo finalmente una disciplina organica della giustizia riparativa nell’interesse sia della vittima che dell’autore del reato. Non solo. Sempre nel discorso della riparazione del danno, verrà esteso il concetto di “familiare della vittima”. Non dovrà essere esclusivamente un coniuge, ma anche parte di una unione civile tra persone dello stesso sesso, oppure di una duratura relazione intima.

A inizio settembre, dopo il via libera della Camera, sarà il Senato a votare il disegno di legge voluto dalla ministra Cartabia per la riforma del processo e del sistema sanzionatorio penale. Ricordiamo che si tratta un disegno di legge-delega e tra le novità c’è il tema della giustizia riparativa. Il governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per tutte le modifiche e norme contemplate dalla riforma. Ma quali sono i principi e criteri direttivi che la legge delega detta in merito alla giustizia riparativa?

Punto primo

Introdurre, nel rispetto delle disposizioni della direttiva 2012/ 29/ Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, e dei princìpi sanciti a livello internazionale, una disciplina organica della giustizia riparativa quanto a nozione, principali programmi, criteri di accesso, garanzie, persone legittimate a partecipare, modalità di svolgimento dei programmi e valutazione dei suoi esiti, nell’interesse della vittima e dell’autore del reato.

Punto due

Definire la vittima del reato come la persona fisica che ha subìto un danno, fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono state causate direttamente da un reato; considerare vittima del reato il familiare di una persona la cui morte è stata causata da un reato e che ha subìto un danno in conseguenza della morte di tale persona.

Interessante la definizione del familiare della vittima. La concezione è finalmente estesa. Può essere non solo il coniuge, ma anche la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, la persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, nonché i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle e le persone a carico della vittima.

Punto tre

Prevedere la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento penale e durante l’esecuzione della pena, su iniziativa dell’autorità giudiziaria competente, senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità, sulla base del consenso libero e informato della vittima del reato e dell’autore del reato e della positiva valutazione da parte dell’autorità giudiziaria dell’utilità del programma.

Giustizia riparativa, i requisiti e i criteri

Per quanto riguarda l’attuazione del programma di giustizia riparativa, la legge delega chiede di disciplinare la formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa, tenendo conto delle esigenze delle vittime del reato e degli autori del reato e delle capacità di gestione degli effetti del conflitto e del reato nonché del possesso di conoscenze basilari sul sistema penale. Inoltre, bisogna prevedere i requisiti e i criteri per l’esercizio dell’attività professionale di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa e le modalità di accreditamento dei mediatori presso il ministero della Giustizia, garantendo le caratteristiche di imparzialità ed indipendenza del ruolo.

La legge delega chiede che l’esito favorevole dei programmi di giustizia riparativa possa essere valutato nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena. Non solo. Chiede di prevedere che l’impossibilità di attuare un programma di giustizia riparativa o il suo fallimento non producano effetti negativi a carico della vittima del reato o dell’autore del reato nel procedimento penale o in sede esecutiva.