PHOTO
giustizia riparativa cartabia
Lo ha dichiarato da subito, e scritto, da sempre, la ministra Cartabia, che uno dei punti della sua Riforma avrebbe riguardato il grande tema della giustizia riparativa, ritenuto dalla stessa come un vero “investimento culturale” che «può diventare un nuovo pilastro della giustizia, complementare rispetto alla giustizia penale ed anzi trasversale, in grado di entrare in qualunque meandro della giustizia penale».
Così è stato come ampiamente annotato dallo scrivente su queste pagine. È con questo spirito riformatore ed innovatore che lo scorso 4 agosto il Consiglio dei ministri, su proposta della ministra della Giustizia Marta Cartabia, ha approvato tra gli altri, in esame preliminare, uno schema di decreto legislativo attuativo della l. 27 settembre 2021, n. 134 (“Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”). Il decreto passerà ora all'esame delle competenti Commissioni parlamentari, ai cui pareri seguirà un nuovo esame e l'eventuale approvazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri.
Una trasformazione della finalità della pena che, ferma quella pubblicistica general e special preventiva e quella rieducativa, si apre a quella privatistica della natura riparativa dell’interesse soggettivo leso con la commissione del reato, sia quello della cd. vittima primaria che di quello o quelli delle vittime cd. secondarie. Intervento organico sulla disciplina della giustizia riparativa che, come noto, è da più tempo richiesto anche a livello sovranazionale.
Si tratta, a parere di chi scrive, di principi e linee di fondo che segnano un grande passo in avanti dell’idea di giustizia penale che il Paese vuole dare al cittadino (non già solo o meramente punitivo- retributiva ma anche riparativo- restituiva di quell’ordine sociale che la commissione del delitto ha violato) che necessita, tuttavia, di un rigoroso e imprescindibile coordinamento con i principi costituzionali fondamentali e con le norme del Codice di rito per non veder sacrificati sull’altare della restorative justice principi cardine del nostro ordinamento quale, primo fra tutti, quello della presunzione di non colpevolezza fino a condanna definitiva. In questi termini sembra muoversi lo schema di decreto attuativo sebbene, forse, alcune modifiche “di sistema” possano ancora essere compiute.
Brevemente. Si prevede l’introduzione di un art. 129- bis c. p. p. il quale, andando oltre la fase d’elezione tipica di applicazione di forme di giustizia riparativa già presenti nell’ordinamento (quella dell’esecuzione) - motivo che, per inciso, ha condotto taluni illustri commentatori a paventare un rischio di illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 27, comma II, Cost. consentirebbe alla Autorità Giudiziaria “in ogni stato e grado del procedimento” di poter «disporre anche d’ufficio, l’invio dell’imputato e della vittima del reato al Centro per la giustizia riparativa di riferimento, per l’avvio di un programma di giustizia riparativa».
L’invio degli interessati presso tali Centri avverrebbe a seguito di una valutazione prognostica dell’A. G. circa il buon esito del tentativo: in particolare «qualora reputi che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l’accertamento dei fatti». Inoltre, si prevede altresì, che «nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato». Al termine dello svolgimento del programma di giustizia riparativa, all’Autorità Giudiziaria perverrà la relazione trasmessa dal mediatore penale, organo di nuovo conio, terzo ma privo di carattere giurisdizionale il quale, come osservato nella Relazione allo schema di decreto, ancor più che equidistante o neutrale dovrà mostrarsi equiprossimo, cioè “in mezzo a”, accanto alle due Parti contrapposte: autore del delitto e vittima.
La disciplina trova poi la sua completa collocazione all’interno dello schema di decreto (in attuazione dell’art. 18, comma 1, della legge delega) dagli artt. 42 a 67. Fondamentali, sul punto, l’art. 42 che, in ossequio alla ormai consolidata tecnica legislativa sovranazionale, compendia in un articolo la parte definitoria e l’art. 43 in materia di Principi generali della giustizia riparativa.
Nell’attesa, dunque, di conoscere le evoluzioni che avrà lo schema di decreto vale la pena sottolineare che l’essere arrivati sino a questo punto, con l’accordo delle forze politiche, è sintomo positivo della convergenza che il tema in esame comporta. Naturalmente, molto si può ancora fare soprattutto rivedendo alcuni meccanismi potenzialmente distorsivi in fase di applicazione ma, come scrisse Kant, «se derubi un altro, derubi te stesso». Da qui, dunque, l’innegabile importanza del traguardo raggiunto recentemente dall’Esecutivo ( dimissionario) con l’approvazione di questo schema preliminare contenente – dopo lungo tempo - una organica disciplina in materia di giustizia riparativa. (*AVVOCATO, DIRETTORE ISPEG)