È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale di giovedì 20 luglio la legge n. 113 del 12 luglio 2017, in materia di “Elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi”. Entrano così in vigore le nuove disposizioni sull’elezione dei consigli degli ordini degli avvocati e la norma transitoria prevede che «i consigli dell’ordine che non hanno proceduto al rinnovo secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, procedono a deliberare le elezioni entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» e lo stesso vale anche per «i consigli dell’ordine eletti secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, le cui elezioni sono state annullate in via definitiva». Infine, il regime transitorio stabilisce che «in sede di prima applicazione, la durata dei consigli dell’ordine, ivi compresi quelli eletti ai sensi dei commi 1 e 2 ( e dunque quelli che non sono stati rinnovati e quelli le cui elezioni sono state annullate), è stabilita comunque alla scadenza del 31 dicembre 2018».

La nuova legge prevede l’eleggibilità di tutti gli iscritti aventi diritto di voto che non abbiano riportato nei 5 anni precedenti una sanzione disciplinare più grave dell’avvertimento.

Quanto alla candidatura, l’articolo 7 prevede «l’aggregazione di più candidati, eventualmente distinguendo l’aggregazione con un simbolo o un motto», ma l’articolo 8 prevede «che si possano presentare esclusivamente candidature individuali» e l’articolo 10 indica che «il voto è espresso attraverso l’indicazione del nome e del cognome degli avvocati candidati individualmente» e non dell’aggregazione a cui appartiene.

Quanto al numero di preferenze, la legge allega una tabella e indica all’articolo 4 che il limite massimo di voti esprimibili è «non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere». La tutela di genere, è previsto che «il numero massimo di voti può essere espresso se al genere meno rappresentato se ne riserva un terzo».

La legge conferma, come nella legge n. 247/ 2012, che i consiglieri non possono svolgere più di due mandati consecutivi e che, dopo questi, la ricandidatura è possibile solo dopo che sia trascorso un numero di anni «uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato».