Le associazioni specialistiche forensi si mobilitano, dopo che le commissioni Giustizia di Camera e Senato hanno reso pareri favorevoli ma non vincolanti sullo schema di decreto ministeriale che modifica il dm del 2015 sul titolo di avvocato specialista, che ora sono al vaglio del ministro Alfonso Bonafede. I pareri sono vincolati a due condizioni: che il conferimento del titolo di avvocato specialista vada anche a chi consegua il titolo di dottore di ricerca in materia riconducibile a uno dei titoli di specializzazione e a chi consegua un diploma di master di II livello in materia corrispondente a uno sei settori di specializzazione. Inoltre, tra le osservazioni, le commissioni chiedono di consentire al Cnf di stipulare convenzioni anche con associazioni rappresentative non specialistiche.

I giuslavoristi di Agi, i familiaristi di Aiaf, i tributaristi di Uncat, le Camere Civili e le Camere Penali hanno firmato insieme una lettera inviata al ministero della Giustizia, in cui esplicitano le loro considerazioni sul tema.

«Quanto alle condizioni, appare a noi evidente l’anomalia di conferire un titolo di specializzazione a persone che, nella stragrande maggioranza dei casi, ancorchè magari intendano esercitare in futuro la professione forense, potrebbero essere neppure abilitate, al momento in cui consegnano il dottorato di ricerca o il diploma di master», osservano le associazioni, «L’equiparazione, oltretutto, avviene con qualificazioni che sono del tutto estranee al requisito di esperienza che caratterizza l’avvocato specialista». Inoltre, tale previsione potrebbe essere «una vera forzatura dei principi dell’ordinamento e anche una violazione di legge, posto che la riforma professionale dispone all’articolo 9 che il Cnf stipula convenzioni per corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista. Tra i soggetti delle convenzioni possono rientrare certamente le Università, ma non attraverso l’equipollenza con altri titoli conferiti nell’ambito della loro offerta formativa».

Quanto alla possibilità di stipulare convenzioni anche con le associazioni non specialistiche, i firmatari della lettera sottolineano come «oltre alla evidente contraddizione tra il conferimento della specializzazione e il soggetto non specializzato che la rilascia», «l’ipotesi contrasta con l’articolo 7 del dm 144/ 2015, che fa riferimento per due volte alle convenzioni con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative».

Infine, le associazioni rilevano come queste osservazioni delle commissioni, per essere attuabili, richiederebbero una modifica di alcuni articoli del dm 144/ 2015, «del tutto estranei allo schema di decreto» presentato dal Guardasigilli, la cui ragion d’essere è solo quella di modificare il dm «in conformità con la sentenza del Consiglio di Stato n. 5575/ 2017».

A conclusione della lettera, Agi, Aiaf, Uncat, Camere Penali e Camere Civili sottolineano come «una sola cosa temiamo: non l’erosione di spazi e vocazioni che da tempo coltiviamo in modo appropriato, ma una ulteriore dilatazione dei tempi per l’entrata in regime di questa parte essenziale della riforma; essenziale per l’affidamento dei cittadini nella giustizia e per il riequilibrio di una evidente asimmetria informativa nella scelta del professionista da cui farsi assistere». Dunque, «L’intervento sull’assetto complessivo della disciplina, al contrario, innescherebbe con tutta probabilità nuovi contenziosi, con l’unico effetto di creare incertezza e di rendere necessari nuovi interventi del giudice amministrativo, con possibili ulteriori effetti sospensivi».