La Cassazione, con la sentenza n. 1235/ 2024, ha respinto il ricorso presentato da un detenuto, condannato per associazione mafiosa, che chiedeva la concessione di un permesso premio. Ricordiamo che questo reato, grazie alla Consulta, non è più considerato ostativo nel senso che i benefici non sono più negati a prescindere. Il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, che aveva respinto l’istanza, aveva rilevato che il detenuto, pur mantenendo una condotta regolare in carcere e raggiungendo un'età ormai avanzata, continuava a rappresentare un pericolo per la sicurezza pubblica. Questo in quanto era radicato nell'ambiente criminale di Castelvetrano ed era intraneo alla famiglia mafiosa Messina Denaro.

Il detenuto ha lamentato, in particolare, che il Tribunale di Sorveglianza avrebbe richiesto una “presa di distanza etica e morale” dal fenomeno mafioso, non prevista dalla legge. Inoltre, ha sostenuto che il Tribunale non ha considerato il fatto che aveva chiesto di fruire del permesso premio all’interno di una struttura comunitaria, lontana dal luogo di attività dell’associazione mafiosa di appartenenza.

La Cassazione ha respinto il ricorso, ritenendo che l'ordinanza impugnata sia motivata in modo congruo e coerente. In particolare, il collegio ha evidenziato che il Tribunale di Sorveglianza ha correttamente valutato i seguenti parametri: il forte radicamento del ricorrente nell’ambiente criminale di Castelvetrano, la sua intraneità alla famiglia mafiosa Messina Denaro (una delle più potenti e pericolose del panorama criminale italiano), l'irrilevanza del ruolo di mero affiliato nella cosca mafiosa, l’assoluta mancanza di revisione critica del proprio operato da parte del ricorrente e l'atteggiamento reticente e comunque teso a sminuire il rilievo criminale del fenomeno mafioso.

La Corte Suprema ha inoltre ritenuto che il luogo indicato per la fruizione del permesso premio non sia rilevante ai fini della valutazione del rischio di ripristino dei collegamenti con la criminalità organizzata. In particolare, il collegio ha osservato che la pericolosità della cosca di appartenenza del ricorrente e il carattere anche internazionale della sua attività rendono possibile che il ricorrente possa ristabilire collegamenti con l'organizzazione criminale anche se si trovasse in una struttura comunitaria lontana dal luogo di consumazione del reato in espiazione.

In conclusione la Cassazione ha confermato la decisione del Tribunale di Sorveglianza, ritenendo che il ricorrente continui a rappresentare un pericolo per la sicurezza pubblica, pertanto nessun permesso premio. Questa sentenza è utile anche per sfatare le false informazioni propagate da diversi partiti, alcuni magistrati e giornali, quando sostennero che la sentenza della Corte Costituzionale sull’abbattimento del 4 bis, ovvero sull’ostatività ai benefici penitenziari, fosse un “tana libera tutti”.