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La detenzione domiciliare speciale può essere applicata in via provvisoria dal magistrato di sorveglianza a fronte al rischio di un rilevante danno per il figlio piccolo del detenuto che, per esempio, nelle more della decisione del tribunale potrebbe essere collocato in un istituto. La Consulta, con la sentenza numero 30 sottoscritta dal neo presidente Giuliano Amato e il redattore Stefano Pettiti, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 47-quinquies, commi 1, 3 e 7, nella parte in cui, di fatto, impedisce al magistrato di sorveglianza di valutare le particolarità del caso concreto. Il caso è stato sollevato quando, nel 2020, gli avvocati Marco Tringali, del Foro di Catania, e Michele Passione, del Foro di Firenze, difensori di fiducia di detenuto presso il carcere di San Gimignano, hanno fatto istanza di detenzione domiciliare speciale. Il detenuto è padre di due figlie minori che vivono con la madre. Quest’ultima, a causa della gravissima malattia dalla quale è affetta, si trova nella impossibilità ad occuparsi compiutamente delle minori. Per questo, nel caso di specie, gli avvocati chiedono che si possa applicare l’art. 47-quinquies o.p. trattandosi di detenuto padre di prole di età inferiore ad anni 10 che dispone di un idoneo domicilio ove potrebbe ristabilirsi la convivenza con i figli minori, la cui moglie è impossibilitata (a causa delle condizioni di salute documentate) ad occuparsi. Gli avvocati hanno contestualmente chiesto al magistrato di sorveglianza Siena, di sollevare la questione di legittimità costituzionale. Hanno evidenziato, appunto, che l’articolo in questione (47-quinquies) - a differenza del 47-ter, comma 1 - non prevede che «nei casi in cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l’istanza di detenzione domiciliare speciale è rivolta al magistrato di sorveglianza che può disporre l’applicazione provvisoria della misura». Detto, fatto. Il magistrato ha sollevato la questione e la Consulta l’ha accolta. La Corte Costituzionale, sottolinea che il magistrato di sorveglianza può applicare in via provvisoria la detenzione domiciliare speciale «quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione» e «al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione», a ciò provvedendo con ordinanza tipicamente interinale, la quale «conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato trasmette immediatamente gli atti, che decide entro sessanta giorni».