Introdurre i telefonini in carcere diventa reato, c’è l’aggravante per quanto riguarda il 41 bis e nello stesso tempo si valorizza la figura del Garante nazionale delle persone private della libertà dandogli potere di delega. Inoltre l’attuale collegio presieduto da Mauro Palma viene prorogato per un periodo di due anni oltre la scadenza naturale. Parliamo delle misure introdotte nel nuovo decreto sicurezza approvato dal Consiglio dei ministri.

Aggravante per avvocati e agenti se introducono il cellulare

Prima, introdurre i cellulari, era un illecito disciplinare sanzionato all’interno del carcere. Da oggi invece diventa reato attraverso l’introduzione nel codice penale dell’articolo 391- ter, ovvero “l’accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti”. Nel decreto approvato, infatti, si legge che «chiunque indebitamente procura a un detenuto un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni o comunque consente a costui l’uso indebito dei predetti strumenti o introduce in un istituto penitenziario uno dei predetti strumenti al fine renderlo disponibile a una persona detenuta è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni». Inoltre, si legge sempre nel nuovo articolo introdotto dal decreto, «si applica la pena della reclusione da due a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense». Quindi se ad introdurre il cellulare è un agente o un avvocato, la pena può arrivare anche fino a cinque anni di carcere. Inoltre, salvo che il fatto costituisca più grave reato, «la pena prevista dal primo comma si applica anche al detenuto che indebitamente riceve o utilizza un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni». In sostanza, il decreto sicurezza interviene aggiungendo un’ipotesi di reato nel codice penale, articolando due distinte ipotesi di reato, oltre che descrivendo un’aggravante.

41 bis, sanzioni più elevate per la norma introdotta dal governo Berlusconi

Il decreto sicurezza introduce anche un’aggravante per quanto riguarda il 41 bis. Interviene sulla disposizione introdotta dal governo Berlusconi nel 2009 allo scopo di sanzionare chiunque agevoli il detenuto sottoposto al carcere duro nelle comunicazioni con l’esterno, completandone il perimetro ed elevando il regime sanzionatorio. In sostanza si modifica l’articolo 391 bis del codice penale, quello che riguarda il regime sanzionatorio alzando la pena base, ora fissata nel range “da uno a quattro anni” per collocarla nella misura più elevata “da due a sei anni”. Per quanto riguarda la pena aggravata prevista per il caso in cui il fatto sia compiuto da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio oppure da un soggetto che esercita la professione forense, si passa dai “due a cinque anni” ai “tre a sette anni”.

In più si è estesa la punibilità anche al detenuto che, sottoposto alle restrizioni del 41 bis, comunica con altri eludendo le prescrizioni imposte. Da ricordare che per un buongiorno e una buonanotte, dei reclusi al 41 bis hanno subito dei provvedimenti disciplinari, nonostante che poi – grazie al ricorso – sia stato riconosciuti dalla cassazione come un diritto che non esula le esigenze di sicurezza del 41 bis. Ora potrebbe diventare tutto più complicato nel momento in cui diventa una questione da codice penale.

Valorizzazione e proroga mandato dell'attuale Garante Nazionale

Il decreto sicurezza approvato contempla anche un intervento normativo che apporta alcune modifiche alla disciplina sul Garante nazionale delle persone private della libertà personale, al fine di rendere più efficace l’esercizio del mandato assegnato dalla legge e di ridefinire sul piano normativo primario il ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione della tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti in coerenza con l’obbligo previsto dalla legge 9 novembre 2012 n. 195 di ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002. Visto il particolare momento di crisi emergenziale e nell’ottica di potenziare le funzioni di coordinamento delle azioni in tema di tutela dei diritti delle persone private della libertà personale, si consente espressamente al Garante nazionale di delegare i garanti territoriali, in specifiche circostanze e per un tempo limitato ( sei mesi), per lo svolgimento dei compiti assegnati dalla legge.

In sostanza la novità consiste nel dare al Garante Nazionale il potere di delega. Un passaggio importante, perché in questa maniera il monitoraggio nei luoghi dove le persone sono private della libertà ( non solo carcere) può avvenire in maniera capillare. Inoltre, l’emergenza della pandemia da Covid- 19 e le note conseguenze sul piano della libera circolazione delle persone sul territorio nazionale, oltre che di quello del mantenimento dell’ordinaria attività lavorativa, non ha determinato la sospensione dell’attività del Garante nazionale che ha mantenuto inalterate le sue funzioni di vigilanza nella situazione eccezionale data ed ha acquisito ulteriori competenze operative. Per questo motivo il decreto sicurezza valorizza le sue funzioni in un arco temporale più lungo garantito da un tempo contenuto di proroga. In sostanza si è deciso di prorogare il mandato del collegio presieduto da Mauro Palma per ulteriori due anni, oltre la scadenza naturale del mandato.

In sintesi si interviene ad integrare la disciplina contenuta nell’articolo 7 del decreto- legge 23 dicembre 2013, n. 146 con quattro punti: rimodula la denominazione del Garante nazionale per renderla coerente alla pluralità dei compiti svolti; ridefinisce sul piano normativo primario il ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione ai sensi dell’articolo 3 del Protocollo opzionale alla Convenzione contro tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottato il 18 dicembre 2002; consente espressamente al Garante nazionale di delegare i garanti territoriali, in specifiche circostanze e per un tempo limitato, per lo svolgimento dei compiti assegnati dalla legge allo stesso Garante nazionale e proroga di due anni il mandato del collegio attualmente in carica.