Modifica e riscrittura dei testi originali della riforma dell’ordinamento penitenziario sulla vita detentiva, perquisizioni corporali, colloqui. Non solo, quindi, l’eliminazione del decreto riguardante ciò che è fuori dal carcere, ma anche una modifica sostanziale riguardante il suo interno. Oggi le commissioni giustizia delle camere esamineranno il decreto della riforma interamente riscritto dal governo legastellato. A questo si aggiungono i due decreti ancora in esame riguardante l’ordinamento minorile e la giustizia riparativa. La delega è scaduta da giorni, ma i decreti sarebbero stati incardinati in una specie di “clausola di salvezza”, che prevederebbe di posticipare di 60 giorni la scadenza del termine di agosto, in quanto ci sono i 45 giorni per avere i pareri delle Commissioni, compresi i 10 giorni se il Consiglio dei ministri non dovesse recepire gli eventuali pareri. Il testo principale è stato, appunto, rifatto ex novo, tanto da aggiungere delle parole a diversi commi, oppure facendo rimanere così com’è alcuni commi del “vecchio” ordinamento e con il rischio evidente di fuoriuscire dal perimetro delle legge delega che puntava soprattutto a una graduale decarcerizzazione che parte dalla vita detentiva finalizzata alla riabilitazione, fino all’implementazione delle pene alternative concesse dai magistrati di sorveglianza quando accertano che si verificano le condizioni. Una delega che orientava a rimuovere diversi ostacoli ai benefici, al lavoro soprattutto di pubblica utilità, ai rapporti affettivi, compresa la modifica del 4 bis che avrebbe permesso l’accesso al trattamento penitenziario a coloro che ne rimanevano esclusi a prescindere. Tutto cambiato.

Nei prossimi giorni il Dubbio entrerà più approfonditamente nel dettaglio, compresi alcuni punti relativi all’assistenza sanitaria. Per quanto riguarda le perquisizioni corporali, il governo ha preferito conservare l’articolo del vecchio ordinamento, non recependo il testo originale della riforma. Parliamo dell’articolo 34 che, nell’attuale ordinamento, prevede il diritto per l’Amministrazione Penitenziaria di svolgere perquisizioni personali sul detenuto con il solo limite della tutela della personalità. La riforma aveva previsto una modifica sostanziale, andando nella direzione della tutela dei diritti della dignità umana del detenuto, fissando limitazioni e obblighi e limitando ' solo in presenza di specifici e giustificati motivi'. Un vero e proprio controllo su un atto invasivo della persona: un controllo non recepito dall’attuale governo. Altri interventi che il governo non ha recepito riguarda la disciplina dei permessi premio per i recidivi ( art 30 quater) e quello che riguarda il divieto di concessione dei benefici a chi è evaso o ha avuto una precedente revoca di misura alternativa. In entrambi i casi, il precedente testo abrogava interamente l’art 30 quater e interveniva a limitare i divieti di concessione dei benefici nell’art 58 quater. Ora, con il nuovo testo i divieti dell’attuale ordinamento restano in vigore. Viene modificato anche il discorso sui colloqui. Il nuovo testo riscritto prevede di poter favorire i colloqui coi famigliari ' ove possibile', mentre nel testo precedente al posto del potenziale verbo ' potere' si leggeva che era un dovere dell’amministrazione favorire i colloqui. La differenza è tra “potere” e “dovere”, dove lascia ampio margine di manovra all’amministrazione che non lo impegna troppo nella garanzia del rispetto degli obblighi di tutela dei diritti del detenuto allo svolgimento dei colloqui coi famigliari. Così come è stata cancellata la parte che mette nero su bianco la sorveglianza dinamica, cancellando addirittura ogni riferimento alle regole penitenziarie europee.