di Guido Clemente di San Luca*
L’autonomia dell’ordinamento sportivo, saldamente radicata nella cultura istituzionale (italiana e non solo), nonché riconosciuta dalla legge e dalla consolidata giurisprudenza della
Corte Costituzionale, ha la sua vera ragione esistenziale nell’intimo e autentico significato dello sport. Tuttavia, deve riconoscersi che, almeno con riferimento al calcio, essa si è, purtroppo, palesemente ridotta a mero scudo giuridico-formale per consentire e garantire il riprovevole traffico di una cosa in sé nobile, e non venale: un mercimonio tanto deprecabile quanto insopportabile. Se, dunque, non è opportuno pensare di ridimensionare la portata della L. 280/2003, giacché il contenuto ed il senso delle regole tecniche del gioco del calcio sono – e non possono che restare – territorio riservato in via esclusiva all’autonomia dell’ordinamento sportivo.
Al tempo stesso, però, va sottolineato che siffatto contenuto non può contrastare con i principi e i valori caratterizzanti l’ordinamento generale. E, a una non superficiale osservazione delle cose, non appare peregrino avanzare dubbi sulla conformità a tali principi e valori del sistema calcio. Ciò proprio in ragione della difesa del significato ultimo dello sport, che – nonostante si sia dovuta sopportare, come accennato, la “corruzione” della sua idea pura, per effetto di una esagerata spettacolarizzazione del fenomeno e del conseguente abnorme sfruttamento commerciale – resta la leale competizione. Uno degli aspetti più controversi - proprio per la importanza economico-sociale assunta dal fenomeno, ben oltre i confini dell’ambito sportivo in sé - è senza dubbio quello concernente la giuridicità delle regole del gioco, e la vigilanza sul loro rispetto da parte degli attori principali (i calciatori) affidata agli arbitri. Ad essi l’ordinamento sportivo assegna il compito di garantire che, sui singoli episodi, vengano sanzionati i comportamenti non conformi. La loro attività è concettualmente scomponibile in tre fasi:
- la rilevazione del fatto, e cioè se esso sia o no effettivamente avvenuto;
- la qualificazione giuridica del fatto, e cioè stabilire se il dato intervento sia o no conforme alle regole;
- infine, la eventuale irrogazione della sanzione, tecnica e/o disciplinare.
Nel rinvenire una delle ipotesi di fallo puntualmente codificate dal Regolamento (la negligenza, l’imprudenza e la vigoria sproporzionata), l’arbitro ben può incorrere in un errore. E – va precisato – la commissione di un errore, da un canto, è assai difficilmente rilevabile, per l’ovvia, e indiscutibile, necessaria tempestività della decisione al fine di consentire il prosieguo del gioco. E, d’altro canto, mai è censurabile, la giurisprudenza sportiva sul punto essendo pacifica nel considerare
«il giudizio tecnico, che l’ordinamento sportivo rimette all’arbitro», attinente all’«area assolutamente insindacabile che investe le decisioni adottate sul campo», e nel ribadire che le «valutazioni e decisioni di natura tecnica/disciplinare adottate in campo dall’arbitro, devolute alla sua esclusiva discrezionalità tecnica, si esauriscano» al termine della competizione. A meno che non si tratti del cd. “errore tecnico”,
l’acclaramento ex post del quale i giudici sportivi considerano sussistente in ipotesi assai circoscritte, e soltanto per «errori dell’arbitro particolarmente eclatanti, di fatto accertati sempre per ammissione dello stesso direttore di gara». Ora, è ben noto che da qualche anno, allo scopo di ridurre gli errori, è stata preziosa la istituzione del Var. L’arbitro, nelle ipotesi tassativamente stabilite dal relativo Protocollo, deve essere assistito. L’opera del Var peraltro –
che in relazione alla rilevazione del fatto è in sé praticamente pressoché infallibile – finisce di continuo sotto esame. In non rare circostanze, invero, fallisce la sua missione in maniera inspiegabile, vista la evidenza dei fatti non opinabili per i quali viene omessa la chiamata alla revisione. In maniera assolutamente arbitraria, risultando palese e non giustificabile la violazione di legge. Se appare impossibile – e a dire il vero anche inopportuna – ogni eventuale intenzione di prevedere una qualche forma di controllo sulle decisioni degli arbitri, essendo impensabile un intervento statale per assicurare il regolare svolgimento delle partite. Ciò nondimeno, la questione è talmente macroscopica da suscitare consistenti preoccupazioni in chi ha a cuore, ad un tempo, la bellezza del gioco ed il rispetto della legalità. Insomma, l’arbitro non va necessariamente qualificato come funzionario pubblico, così da rendere possibile il sindacato giurisdizionale sull’attività che svolge. E ciò – va sottolineato – nonostante la relativa questione sia annosa. Un risalente orientamento minoritario del giudice ordinario infatti (ritenendo che «esercita un’attività di pubblico interesse, e quindi pubblica») lo considerò «a tutti gli effetti un pubblico ufficiale». Tuttavia la Corte di Cassazione
(sebbene si sia pronunciata con argomentazioni non sempre coerenti, ciò rivelando come la questione sia tutto fuorché risolta in maniera chiara e definitiva) da tempo ribadisce che non sia possibile qualificare l’arbitro come tale. È bene comunque tener presente che v’è una proposta di legge (presentata alla Camera dei Deputati il 20 gennaio 2022, n. 3449) secondo cui, per assicurarne la loro tutela, andrebbe attribuita agli arbitri la «qualifica di pubblico ufficiale», naturalmente «durante lo svolgimento delle competizioni sportive». E però, a prescindere dal qualificarlo come «pubblico ufficiale», guardando al tipo di attività che svolge, il compito affidato all’arbitro nel seno dell’ordinamento sportivo (non in quello generale) evoca quello del funzionario di polizia, e non quello del giudice. Detto altrimenti, esso è da ritenersi assimilabile, in via analogica, al compito svolto (nell’ordinamento generale) da un funzionario preposto all’officium di polizia amministrativa (verifica della conformità dei comportamenti alle prescrizioni normative), e non al compito proprio di un giudice (
iuris dicere sulla risoluzione di una controversia). Concettualmente, la partita consiste in una competizione, una gara, non in una lite. In conclusione, non è auspicabile aprire a un possibile sindacato dei giudici
(ordinari o amministrativi) sulle decisioni degli arbitri. Tuttavia, alcuni episodi sembrano consentire di ritenere configurabile il delitto di frode sportiva (art. 1, co. 1, L. 401/1989). Il dolo specifico - necessario affinché possa considerarsi sussistente il profilo soggettivo del reato (quello oggettivo non essendo in discussione, visto che si è obiettivamente operato in modo da determinare «un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione») - sarebbe evincibile dal complesso dei dati fattuali disponibili,
nei casi in cui il Var, senza alcuna plausibile giustificazione, ometta di richiamare l’arbitro a rivedere le immagini che mostrano in modo inopinabile un comportamento illegittimo. In fattispecie concrete di tal genere, insomma, paiono ricorrere i presupposti per verificare in sede giurisdizionale penale l’esistenza del reato di frode sportiva. Ciò vuol significare che, nelle situazioni in cui l’omissione di un atto dovuto si presenta incontrovertibile, il mancato intervento del Var sembra poter non infondatamente integrare gli estremi dell’atto fraudolento, mostrandosi inconfutabile la sussistenza del
fumus. E questa, unitamente alla obbligatorietà dell’azione penale,
rende doverosa l’apertura di una indagine giudiziaria. Ovviamente, il relativo processo potrebbe anche concludersi decidendo per l’assenza del dolo al di là di ogni ragionevole dubbio. Ma l’indagine andrebbe aperta. La verità è che non si può più fingere di non vedere il malcontento
(largamente diffuso in Italia: basti pensare al generalizzato netto rifiuto della filosofia sottesa alla creazione della Super league) per l’iniquità del funzionamento del sistema calcio, che sempre più va rivelandosi non coerente con i principi dello Stato di diritto.
(*Ordinario di Diritto Amministrativo, Università della Campania Luigi Vanvitelli)