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Una «risposta individuale e collettiva ferma e responsabile che rinsaldi i vincoli di solidarietà frale persone e il ruolo unificante dell’Unione europea». È quella auspicata, in apertura del nuovo anno giudiziario, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella e delle più alte cariche, dal presidente del Consiglio di Stato Filippo Patroni Griffi. «Di fronte a una pandemia che ha acuito le disuguaglianze - ha detto aprendo la cerimonia - il compito delle istituzioni di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale si è fatto più pregnante e ha imposto decisioni politicamente difficili. La moltiplicazione di atti regolativi ha sprigionato una massa di prescrizioni dai contenuti frammentati, sottoponendo a inedita tensione l’ordinamento giuridico e lo stesso tessuto politico e istituzionale del Paese». «La produzione giuridica nell’emergenza ha evidenziato due principali profili problematici nei rapporti sia tra Governo e Parlamento sia fra centro e autonomie territoriali», ha sottolineato Patroni Griffi. «Quanto ai primi - ha rilevato - le misure adottate hanno suscitato un dibattito sui limiti del potere di normazione secondaria del Governo e sull’esigenza di indirizzo e controllo parlamentare, con ripercussioni sul rapporto tra libertà fondamentali e riserva di legge e sul rispetto dello stesso principio di legalità, in un contesto in cui il diritto alla salute ha assunto valenza tendenzialmente primaria». Per quel che riguarda i secondi, «si sono registrate, da un lato, l’assenza di una tempestiva ed effettiva cooperazione tra Stato e Regioni, sintomo delle criticità della riforma costituzionale del 2001 nella gestione di situazioni di rilevanza nazionale - ha osservato il presidente del Consiglio di Stato - e dall’altro, una certa ritrosia dello Stato nell’esercitare funzioni di sua sicura competenza esclusiva (quali la profilassi internazionale) e nell’azionare il potere sostitutivo. Il che ha condotto a frequenti conflitti». Secondo Patroni Griffi, «nelle democrazie costituzionali non tutto è prevedibile a priori e riconducibile a procedure interamente predeterminate. Esistono - ha sottolineato - regole e princìpi fondamentali che delineano l’assetto costituzionale dello Stato. Ma il diritto positivo va contestualizzato, in tale cornice ineludibile, a certe situazioni di fatto. E tra queste esiste lo stato di emergenza, fatto che non tollera vuoti di potere». «L’incertezza nelle scelte politiche non può essere "scaricata" sull’amministrazione e sulla giurisdizione», è l'accusa. «L’inefficienza della macchina burocratica e l’illegittimo esercizio del potere pubblico - ha aggiunto - non possono essere tollerati nemmeno in situazioni emergenziali e quindi men che mai in una fase di ricostruzione». «Non possono sottacersi profili problematici, quali l’incertezza del quadro normativo, eccessivamente frammentato e complicato da capire; e una qualche criticità nella diffusione dei dati e delle informazioni sull’epidemia, sì da renderne difficile la consapevolezza e minarne l’efficacia». «Alla politica e all’amministrazione», ha aggiunto, spetta «il dovere di agire nella legalità in un quadro normativo chiaro e ben definito», mentre al giudice quello di «rispondere con tempestività e competenza alla domanda di giustizia»: nel quadro emergenziale, il giudice amministrativo «deve saper contribuire alla riduzione dell’incertezza ed alla ricostruzione della fiducia nella capacità dell’ordinamento di dare risposte effettive», ha osservato il presidente del Consiglio di Stato. «Il nostro sistema costituzionale ha dimostrato capacità di adattamento, rimanendo fedele alle premesse dello Stato di diritto, la pretesa cioè di controllare il potere attraverso la sua sottoposizione al diritto, senza snaturarsi e senza rotture dei paradigmi consolidati. La preminenza del diritto alla salute non lo ha sottratto al bilanciamento con altri valori costituzionali», ha aggiunto riferendosi alla produzione normativa legata all’emergenza nella gestione della pandemia. «Le misure limitative dell’ordinario svolgimento della vita sociale, ove sorrette da proporzionalità e temporaneità e rispettose della dignità umana, non hanno prodotto alterazioni irreversibili dei nostri diritti costituzionali - ha osservato - e sono state per lo più vissute dai consociati come legittime, perché percepite come funzionali alla tutela della salute». «Esistono regole e princìpi fondamentali che delineano l’assetto costituzionale dello Stato. Ma il diritto positivo va contestualizzato- la premessa posta da Patroni Griffi - in tale cornice ineludibile, a certe situazioni di fatto. E tra queste esiste lo stato di emergenza, fatto che non tollera vuoti di potere. Non sempre è tipizzato, come avviene per lo stato di guerra, ma da sempre è immanente al sistema». Nessun lockdown causa Covid per Tar e Consiglio di Stato: «La giustizia amministrativa ha affrontato questo periodo con la consapevolezza del ruolo cui era chiamata in un momento difficile per il Paese. Occorreva garantire la continuità del servizio, sia per rispondere alla domanda di giustizia in relazione all’esercizio dei poteri pubblici emergenziali (e spesso per dirimere le controversie tra autorità pubbliche), sia per evitare l’accumularsi di un contenzioso arretrato. Ma era necessario anche assicurare un regime processuale che, per quanto derogatorio in ragione dell’emergenza, fosse in grado di garantire difesa e contraddittorio». In tale quadro, ha affermato Patroni Griffi, «il processo telematico si è rivelato un valido strumento e ha retto alle nuove disposizioni processuali», e «si è riusciti sia a non creare arretrato nel contenzioso ordinario, sia ad assicurare il tempestivo sindacato giurisdizionale sugli atti dei pubblici poteri emergenziali». Nel periodo tra il primo marzo e il 31 dicembre 2020, la giustizia amministrativa, in entrambi i gradi, ha smaltito infatti più di quanto abbia incamerato: 47.869 procedimenti definiti in primo grado (a fronte dei 34.895 incamerati) e11.078 in secondo grado (a fronte dei 9.135 incamerati).