Linvio di armi allesercito ucraino viola gli articoli 11 e 52 della nostra Costituzione come hanno scritto alcuni nei giorni scorsi? Il presidente della Consulta Giuliano Amato, che ieri è intervenuto sulla questione presentando la relazione annuale sulle attività della Corte Costituzionale, ha spiegato che non è così, che laiuto militare alla resistenza di Kiev non è per nulla un atto illegale o illegittimo. E lo ha fatto in punta di diritto, citando larticolo 78 della Costituzione che conferisce a Camera e Senato la decisione di un nostro impegno militare. «Vale più larticolo 11 o larticolo 52 della Costituzione? Valgono entrambi gli articoli. Però cè un terzo articolo che va ricordato, larticolo 78 il quale evidenzia che Parlamento delibera lo stato di guerra e conferisce al governo i poteri necessari, ciò implica inesorabilmente che lItalia possa trovarsi in guerra». Amato precisa che quindi non esiste nessuna contraddizione nella linea scelta dal governo italiano di supporto attivo allesercito ucraino e prova allo stesso tempo a mettere fine alle polemiche sulla presunta violazione della Carta da parte dellesecutivo guidato da Mario Draghi. «Questo risponde al dibattito che cè stato nelle scorse settimane: se il ripudio della guerra sia assoluto o se la guerra difensiva sia consentita o meno dalla nostra Costituzione. Mettendo insieme i tre articoli si ottiene la risposta alla domanda». Rispondendo alla questione se lItalia possa partecipare alla guerra di un paese aggredito. In tal senso Amato non sembra nutrire molti dubbi e prova a fare chiarezza chiamando in causa altri trattati internazionali di cui il nostro paese è firmatario: «Ci tengo a sottolineare che se allItalia non fosse consentito per Costituzione di partecipare alla difesa di paesi terzi sarebbero illegittimi sia larticolo 5 del Trattato della Nato sia, e non lo ricorda mai nessuno e mi dispiace, anche larticolo 42 del trattato sullUnione europea che dice che qualora uno stato membro subisce pressione sul suo territorio, gli altri stati membri sono tenuti a prestare aiuto e attuare assistenza con tutti i mezzi in loro possesso e in conformità allarticolo 51 della Carta dellOnu che considera come diritto naturale lautotutela a difendersi da un attacco armato». Il presidente della Consulta è poi intervenuto su uneventuale incriminazione di Vladimir Putin e della sua cerchia per crimini di guerra e contro lumanità in merito ai massacri nella città di Bucha, alle esecuzioni di civili e alle fosse comuni, orrori documentati da centinaia di testimonianze. Anche in questo caso la partecipazione attiva dellItalia a unazione penale nei confronti del presidente russo rientrerebbe nelle prerogative costituzionali. «Non è certo la nostra Costituzione a creare ostacoli. Gli ostacoli sono altri. Ad esempio la Russia non ha ratificato il trattato, mentre i primi a non volerne saperne sono stati proprio gli Usa, negli anni in cui avevano i marine in missione in vari paesi del mondo e temevano accuse. Neanche lUcraina lo ha fatto, ma ha accettato lo statuto e quindi rientra in questa giurisdizione». Amato è poi entrato nei dettagli giuridici su una possibile istruttoria della Corte penale dellAja, ricordando quanto sia difficile vincolare gli stati sovrani a norme sovranazionali, e al contempo omaggiando limpegno del segretario e fondatore del partito radicale Marco Pannella, probabilmente il più grande fautore in Italia dellistituzione di un tribunale che giudicasse le atrocità delle guerre: «La situazione è tale che una istruttoria può essere avviata soprattutto perché le prove si trovano in Ucraina che ha accettato lo statuto della Corte. E poi si vedrà quello che succede. Mi sono occupato a lungo del tribunale internazionale per i crimini di guerra, creato nel 1998 -puntualizza ancora il presidente della Consulta - Lo debbo al mio rapporto con Marco Pannella, che mi spinse ad occuparmene in un tempo in cui lunico che se ne interessava era lui. Ma il mondo, nonostante le Nazioni Unite, è ancora nelle mani delle sovranità nazionali. Quindi la giurisdizione del tribunale internazionale sarà effettiva solo nei confronti degli stati che la accetteranno. Laspirazione a trasformare in legge il fatto che chiunque abbia commesso un crimine venga processato non è universale».