RICHIESTA DEL LOCATORE RIGETTATA IN VIRTÙ DELLA NORMA CHE TUTELA I DEBITORI

La norma sembra generica. Non lo è. In realtà ne è chiara la ratio. Articolo 91 del decreto 18 del 2020, il fin troppo noto, soprattutto agli operatori del diritto, “Cura Italia”: «Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c. c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti» . «Riferita all’ambito delle locazioni, quell’articolo produce effetti prevedibili», assicura l’avvocato Giuseppe Aliffi di Catania, che ne parla mentre ha fra le mani l’ordinanza con cui il Tribunale etneo ha rigettato nei giorni scorsi la pretesa di sfratto avanzata nei confronti di un suo cliente. Decisione assunta proprio in virtù della norma citata all’inizio.

Si tratta di un albergo. Il locatario è infatti titolare di un hotel sulla centralissima via Etnea, nei pressi di villa Bellini. Non si tratta di un canone da poco: 7.000 euro al mese, per un contratto in essere da una decina d’anni. Aliffi, che ha difeso l’albergatore insieme con l’avvocato Antonino Ciavola, anche lui del Foro di Catania, è convinto che il caso sia «limpido» e che attesti «un equilibrio nella valutazione» ( compiuta dal giudice civile Elena Anna Codecasa, ndr), ma anche la «chiarezza del principio affermato dalla norma, la cui ratio consiste nella necessità, per il giudice, di considerare, nel caso dei locatari morosi, il pregresso andamento del rapporto. A essere più chiari: qui si tratta di un albergo, cioè di una delle categorie commerciali che più hanno sofferto, evidentemente, per l’emergenza covid», dice Aliffi. «Nello specifico, il nostro cliente, locatario, aveva interrotto i pagamenti relativamente ai mesi di marzo, aprile e maggio. Il punto è che il giudice ha potuto apprezzare la buona volontà, confermata dal fatto che ci siamo presentati banco judicis con un circolare relativo ai canoni di giugno e luglio. Era insomma chiarissimo come la ragione della morosità fosse solo ed esclusivamente legata alla paralisi prodotta dal covid».

Certo, l’avvocato Aliffi può proporre un esempio che pare di una linearità assoluta, persino «banale», dice, quanto ad applicazione della norma. Lo stesso professionista catanese segnala peraltro una pronuncia del tutto analoga da lui ottenuta tre giorni dopo per un altro cliente, stavolta titolare di un’agenzia di scommesse. Il vero interrogativo è legato però agli ulteriori effetti dell’emergenza. All’andamento della stagione turistica, nel caso delle attività ricettive, ma soprattutto alle eventuali nuove restrizioni che potrebbero intervenire in autunno: fino a che punto i giudici dovranno tenere conto dell’emergenza sanitaria? Ci sarà, per stare nell’esempio, un limite ragionevole di mensilità per le quali non solo l’interruzione dell’attività, ma anche il forte calo degli utili prodotto dalla crisi potrà giustificare locatari morosi? Interrogativo che, sempre rispetto alla specifica materia degli affitti, va sciolto anche alla luce di uno specifico profilo: il rischio cioè che alcuni locatori possano approfittare della oggettiva difficoltà della controparte per avanzare richieste di sfratto non effettivamente riconducibili alla “morosità emergenziale”, ma all’opportunità di avvicendare il locatore con un altro che offre di più. Così come si presenteranno fatalmente casi rovesciati, con la pretesa di veder rigettato lo sfratto in virtù dell’emergenza nonostante la morosità sia antecedente. È un punto di tenuta non trascurabile della vita sociale, e dell’adeguatezza degli aiuti introdotti dal governo. E certo non si può pensare che avvocati e magistrati possano da soli continuare ad assicurare quella tenuta.

SECONDO L’ARTCOLO 91 DEL DECRETO 18, L’EMERGENZA VA VALUTATA AI FINI DELLA RESPONSABILITÀ DEI CONDUTTORI CHE RESTANO INDIETRO COL CANONE. COME TUTTI GLI HOTEL, QUELLO SICILIANO AVEVA PATITO L’ASSENZA DI TURISTI