La magistratura di Sorveglianza non può impartire disposizioni al carcere per migliorare la vita detentiva di chi è al 41 bis. Questo è, in sintesi, quanto emerge da una recente sentenza della Cassazione, numero 12362. Tale decisione si basa su un ricorso proposto dal ministero della Giustizia contro un'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Perugia, relativa alla fornitura di servizi di barberia nella sezione del 41 bis del carcere di Spoleto.

Il caso riguarda Roberto Mazzarella, detenuto al 41 bis, il quale aveva richiesto un miglioramento delle condizioni del servizio di barberia. Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, accogliendo il reclamo del detenuto, aveva emesso un'ordinanza dettagliata riguardo alle modifiche da apportare. Ha imposto alla direzione della casa reclusione di Spoleto precise disposizioni, fissando un termine di sessanta giorni entro il quale l'Amministrazione avrebbe dovuto ottemperare: «Dispone che la Direzione della Casa Reclusione di Spoleto fornisca la saletta ove si svolge il servizio barberia della sez. 41 bis di ubicazione del reclamante di un aeratore per il ricambio dell'aria, provveda alla riparazione della poltrona in uso e predisponga che la mansione di barbiere sia svolta, anche presso la sez. 41 bis di ubicazione del reclamante, da un detenuto che sia stato formato, seppur in modo minima, allo svolgimento della stessa, ed all'approntamento dei necessari accorgimenti igienico- sanitari, cui saranno anche fornite anche forbici ed almeno una seconda testina per il rasoio per capelli, nonché adeguati presidi igienizzanti, al fine di consentire le necessarie operazioni di igienizzazione tra un taglio e l'altro».

Il ministero della Giustizia ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo la carenza di giurisdizione del Tribunale di Sorveglianza nell'ingerire negli affari amministrativi, soprattutto per quanto riguarda le decisioni sull'organizzazione dei servizi penitenziari. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del ministero, evidenziando che il Tribunale di Sorveglianza ha superato i limiti della sua competenza, interferendo con decisioni che rientrano nella discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria. La Corte ha sottolineato che l'esistenza di una posizione giuridica attiva del detenuto non implica automaticamente la possibilità di sindacare ogni decisione amministrativa relativa alle modalità di esercizio dei diritti penitenziari. In particolare, la Corte ha chiarito che la negazione di un diritto costituisce un'azione sindacabile, ma le modalità di esercizio di tale diritto rimangono sotto la giurisdizione dell'Amministrazione penitenziaria, a patto che non siano manifestamente irragionevoli o impediscano gravemente l'esercizio del diritto stesso. Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che le disposizioni dettagliate impartite dal Tribunale di Sorveglianza riguardo alla gestione del servizio di barberia non fossero necessarie sotto il profilo igienico- sanitario e rappresentassero un'eccessiva interferenza nell'ambito amministrativo, senza alcun effettivo beneficio per il detenuto. Pertanto, la sentenza della Corte di Cassazione del 22 novembre 2023 ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Perugia, confermando la discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria nell'organizzazione dei servizi all'interno delle strutture detentive. Tale decisione sottolinea l'importanza di bilanciare i diritti dei detenuti con la necessità di mantenere l'ordine e la sicurezza all'interno delle carceri, rispettando i confini della discrezionalità amministrativa. Nel contempo, c’è da dire, che spesso accade l’inverso. Soprattutto nell’ambito del 41 bis, accade che l’amministrazione penitenziaria non dia seguito alle ordinanze della magistratura di sorveglianza. O meglio, un continuo opporsi nonostante parliamo di ordinanze già oggetto di sentenze delle corti superiori. In particolar modo il diritto alla cottura dei cibi, l’eliminazione del divieto di scambio di oggetti tra detenuti appartenenti allo stesso gruppo di socialità, l’eliminazione delle limitazioni alla permanenza all’aria aperta a una sola ora e di annullamento di sanzioni disciplinari inflitte per condotte consistenti in meri scambi di saluto tra detenuti.