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La Corte di Cassazione ha emesso una sentenza che cambia le regole del sistema di determinazione dei compensazione degli avvocati che assistono più soggetti con la stessa posizione processuale. Secondo la pronuncia della Cassazione n. 10367/2024, il compenso per tali prestazioni deve essere maggiorato del 30% per ogni soggetto dopo il primo.
Il caso che ha portato a questa sentenza riguardava i familiari di un uomo deceduto in un tragico incidente stradale. La vedova e i suoi quattro figli hanno intentato una causa contro il responsabile dell'incidente e la compagnia assicurativa per ottenere un risarcimento dei danni subiti. Dopo una serie di gradi di giudizio, la Corte di Appello ha modificato la decisione di primo grado, aumentando il valore del danno non patrimoniale e confermando la colpa della vittima nell'incidente.
In sede di Cassazione, i figli della vedova (ormai deceduta), hanno sollevato diverse questioni riguardanti la liquidazione delle spese relative ai due gradi di giudizio. Essi hanno contestato il fatto che il valore effettivo della causa non sia stato adeguatamente preso in considerazione e che non sia stata applicata la maggiorazione prevista nel caso in cui l'avvocato assista più soggetti. La Cassazione ha accolto parzialmente le loro richieste, stabilendo che l'avvocato che si trova nella situazione di dover assistere più parti con la stessa posizione processuale, che siano attori, convenuti o terzi intervenuti, ha il diritto a ricevere un solo compenso. Tuttavia, questo compenso deve essere maggiorato, come stabilito dall’art.4, co 2 del d.m. 55/2014, anche quando le richieste dei suoi assistiti coincidono in modo esatto.
Questa decisione si basa sulla consapevolezza che la difesa di più parti, anche quando le richieste sono identiche, comporta comunque un carico di lavoro aggiuntivo per l'avvocato. Questo include molteplici compiti, come raccogliere procure, fornire informazioni e compilare anagrafiche per ciascuna parte coinvolta nel caso.
La maggiorazione del compenso è resa obbligatoria per le prestazioni professionali concluse dopo il 23 ottobre 2023, mentre per quelle concluse prima di questa data rimane facoltativa.
La differenza tra i casi in cui le richieste dei vari assistiti sono identiche e quelli in cui sono diverse sta nella misura della maggiorazione applicata. Nel primo caso, il compenso standard è ridotto del 30% e poi maggiorato secondo le disposizioni dell'articolo 4, comma 2 del decreto ministeriale 55/2014. Questo scenario è noto come "connessione impropria", come definito dall’art.103 c.p.c.
Per calcolare il compenso in casi in cui le richieste dei vari assistiti sono diverse, si parte dal compenso che sarebbe stato liquidato per una sola parte, aumentato del 30% per i primi dieci clienti e del 10% per gli undici successivi fino al trentesimo.
È importante notare che, per entrambi i casi, il valore della causa preso in considerazione per il calcolo del compenso non è la somma delle richieste, ma il valore della domanda più elevata.