Riceviamo e pubblichiamo una lettera firmata dall'avvocato Claudio Delle Fave, indirizzata al quotidiano Il Dubbio e all'Aiga (Associazione italiana giovani avvocati). Spettabile Redazione “ IL  DUBBIO” Spettabile “AIGA” La legge 247/2012, che reca Nuova disciplina dell'Ordinamento della professione forense, ha modificato le modalità di accesso all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. In particolare, l'articolo 22 dispone che l'iscrizione all'albo speciale possa essere richiesta al CNF.

OMISSIS

“Possono altresì chiedere l'iscrizione coloro che maturano i requisiti secondo la previgente normativa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge 247/2012 (ossia entro il 2 febbraio 2016, termine prorogato al 2 febbraio 2017 dall'art.2, comma 2-ter del D.L. 30/12/2015, n. 210, convertito dalla L. 25/02/2016 n. 21, successivamente prorogato al 2 febbraio 2018 dall'art. 10, comma 2-ter del D.L. 30/12/2016, n. 244, convertito dalla L. 24/02/2017, n. 19), ulteriormente prorogato al 2 febbraio 2019 dall'art. 1, comma 470, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (in GU 29-12-2017) ed ulteriormente prorogato al 2 febbraio 2020 dall’art. 1, comma 1139, lett. e, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (G.U. n. 302 del 31 dicembre 2018) e ulteriormente prorogato al 2 febbraio 2021 dall'articolo 8, comma 6-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 e da ultimo ulteriormente prorogato al 2 febbraio 2022 dall'articolo 8, comma 5 bis, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21 (G.U n. 51 del 1 marzo 2021), da ultimo ulteriormente prorogato al 2 febbraio 2023 dall'articolo 8, comma 4 ter, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022.”  L’AIGA ha sempre auspicato che il Legislatore disponesse definitivamente circa il criterio temporale da adottare per l’iscrizione all’Albo per il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori e che venisse, pertanto, consentito l’accesso secondo la disciplina previgente a tutti coloro che si sono iscritti all’albo degli avvocati prima dell’entrata in vigore della legge 247/2012 ovvero il 2 febbraio 2012. Invero che come sopra detto la prorogatio si ferma al 2 febbraio 2023. Ergo, allo stato attuale, possono presentare domanda come cassazionisti i colleghi che al 2 febbraio 2023 abbiano maturato 12 anni di anzianità dall’iscrizione all’albo (circolare del CNF). Rimarrebbero, pertanto, fuori gli avvocati che si sono iscritti all’albo dal 3 febbraio 2011 al 1 febbraio 2012 (un giorno prima dell’entrata in vigore della normativa  de quo sull’iscrizione alle giurisdizioni superiori). Parimenti L’AIGA, in relazione all’ultima proroga approvata - 2/2/2023 - , riferisce che trattasi di provvedimento “di assoluta importanza per la crescita professionale di numerosissimi … avvocati la cui legittima aspettativa di conseguire l’abilitazione al patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori mediante il regime previgente, che prevedeva il requisito dei ‘dodici anni di anzianità’. E’ stata, di fatto, spazzata via una norma che entrando in vigore in maniera indiscriminata …….si è posta, di fatto, come norma retroattiva, andando a disciplinare anche la situazione di soggetti iscritti all’Albo in costanza di una legge diversa, sicuramente più favorevole”. Pertanto è lapalissiano che la legge più favorevole (ovvero quella  antecedente alla legge 247/2012 che prevedeva per l’iscrizione alla giurisdizioni superiori  aver maturato 12 anni di anzianità  dall’iscrizione all’albo), alla stato attuale, non verrà applicata ai colleghi  che si sono iscritti all’albo avvocati nel periodo 3.2.2011 al 1.2.2012 creando una disparità di trattamento evidente. La presente affinché possa essere utilizzata e divulgata nei modi che le SS.VV. riterranno più opportune. Cordiali Saluti, Claudio Delle Fave