Secondo la Suprema Corte di Cassazione c’è «carenza di motivazione» nell’ordinanza del Tribunale del Riesame di Catanzaro che lo scorso 5 aprile, accogliendo l’istanza della Procura della Repubblica del capoluogo calabrese diretta da Nicola Gratteri, aveva ripristinato il carcere per Giancarlo Pittelli, imputato nel processo "Rinascita Scott" per concorso esterno in associazione mafiosa ed altri reati. La carenza di motivazione è riferita principalmente alla «compatibilità delle condizioni di salute di Pittelli con il regime custodiale carcerario». Per questo l’ordinanza, come richiesto nel ricorso difensivo, è stata annullata con rinvio e l’ex parlamentare di Forza Italia è potuto restare ai domiciliari.

Ma facciamo un piccolo passo indietro per sbrogliare questa intricata vicenda. Nel dicembre del 2021 Pittelli, assistito da Salvatore Staiano, Guido Contestabile e Gian Domenico Caiazza, era tornato in carcere per decisione del Tribunale di Vibo Valentia. Il collegio aveva accolto la richiesta della Procura di Catanzaro di aggravare, dai domiciliari al carcere, la misura cautelare cui è sottoposto l’uomo in seguito alla scoperta di una raccomandata che l'avvocato (ora sospeso dall’ordine di appartenenza e sottoposto a procedimento disciplinare) aveva inviato al ministro per il Sud Mara Carfagna.

Due mesi dopo, lo stesso Tribunale di Vibo, composto diversamente poiché il presidente era assente per malattia, aveva accolto la richiesta dei difensori di Pittelli ed aveva ripristinato i domiciliari per l'ex parlamentare, ritenendo che il tempo trascorso in carcere consentisse di «esprimere un giudizio prognostico favorevole di resipiscenza del Pittelli in punto di futuro rispetto delle prescrizioni». Decisione impugnata dalla Dda di Catanzaro che aveva fatto appello al Tribunale del Riesame, che nell'aprile scorso aveva accolto l'istanza e ripristinato il carcere per Pittelli, decisione sospesa fino alla pronuncia della Suprema Corte.

Ora la Cassazione motiva perché quell’ultima ordinanza è da annullare: «Emerge con nettezza e in via dirimente il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata con riferimento alla sostanziale esclusione della valutazione delle condizioni legittimanti il provvedimento di attenuazione della misura, impugnato dal pubblico ministero, dello stato di salute di Giancarlo Pittelli, nonostante che tale argomento fosse stato quello che aveva costituito la base esclusiva dell’istanza di attenuazione della misura cautelare».

I consiglieri di Cassazione sono molto duri nei confronti dei colleghi magistrati di Catanzaro: «I giudici dell’appello cautelare avrebbero dovuto parimenti valutare le deduzione della difesa della parte appellante volte a riproporre il rilievo delle condizioni di salute di Pittelli, dedotte come incompatibili con la custodia inframuraria». Infatti la difesa dell’ex politico aveva elaborato una memoria in cui aveva dettagliato in merito al peggiorato stato di salute dell’imputato: grave forma di depressione e con elevatissimo rischio suicidario. Ma questo non è stato preso in considerazione dai giudici del Riesame, scrivono gli ermellini: «I giudici dell’appello cautelare avrebbero potuto e dovuto esaminare quegli atti: e non lo hanno fatto».

Inoltre la Cassazione stigmatizza l’ordinanza per non aver preso in considerazione un altro punto sollevato dalla difesa: quanto alla lettera inviata alla ministra Carfagna, il collegio difensivo aveva aggiunto che «il diritto di corrispondere con i parlamentari, garantito dall'art. 18ter Op al detenuto», non può «soffrire limitazioni in capo a chi si trovi sottoposto al regime degli arresti domiciliari». Per la difesa è paradossale che tale diritto sia concesso a chi sta in carcere e vietato a chi sta ai domiciliari. Perché i giudici non hanno risposto a questo tema sollevato dalla difesa? Ora il Tribunale di Catanzaro dovrà emettere un nuovo provvedimento «da effettuarsi con libertà valutativa - concludono i giudici di Cassazione - ma nel solco tracciato dai principi testé esposti».