Tra i temi oggetto di discussione al prossimo Congresso nazionale compare quello su “Giustizia predittiva e salvaguardia del giusto processo. Il ruolo e le nuove competenze degli avvocati nella tendenziale automazione della decisione giudiziaria”. Il dibattito su questi argomenti è estremamente fervido. Si registrano posizioni così eterogenee, che hanno trovato corrispondente espressione nelle mozioni ammesse alla votazione da parte dell’Assise di Lecce. La mozione che ho avuto l’onore di presentare (n. 101), frutto anche del contributo di altri autorevoli Colleghi, propone una posizione netta, di contrarietà all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale nella decisione giudiziaria, nonché all’introduzione di sistemi di Giustizia Predittiva; in ogni caso, consapevoli delle tendenze innovative già in atto, si deve pretendere che l’Avvocatura sia invitata a partecipare a qualsiasi progetto che si inserisca in tali prospettive, contestualmente avviando un monitoraggio costante di eventuali iniziative attivate a livello locale e l’interlocuzione con i dirigenti degli uffici giudiziari interessati. I motivi di preoccupazione rispetto a scenari futuri di impiego di sistemi di I.A. nella decisione giudiziaria, illustrati nel testo della mozione, consistono in gravi profili di tensione con fondanti principi costituzionali in materia di diritto di difesa, giusto processo e giurisdizione. Anche l’utilizzo in materia meramente servente alla decisione umana presenta il rischio che il giudice ne sia condizionato, nonché, in prospettiva di lungo periodo, quello di favorire un percorso di progressivo esautoramento dell’uomo. Sfruttare le potenzialità del progresso tecnologico per rendere più efficiente la giurisdizione (ad es. digitalizzazione degli atti) non deve tradursi nella incondizionata implementazione di ciò che esso offre. L’I.A. non può sostituire l’uomo nella decisione giudiziaria. A tacer d’altro, le macchine non possono acquisire quelle capacità di ponderazione di aspetti specifici della res iudicanda e di comprensione della dimensione umana delle conseguenze delle decisioni. Una macchina non potrebbe decifrare e apprezzare i profili paralinguistici della comunicazione non verbale, salvo ad imboccare pericolose derive biometriche. Un decisore algoritmico comporterebbe così anche il tramonto dell’oralità, che rappresenta invece, soprattutto nel processo penale, aspetto nevralgico del contraddittorio argomentativo e probatorio. Le decisioni affidate alle macchine lungi dall’essere “oggettive” restano comunque connotate da un’ineliminabile matrice soggettiva, essendo affidati all’uomo la programmazione delle istruzioni degli algoritmi e l’inserimento delle informazioni da processare. A dispetto della dichiarata finalità di favorire la certezza del diritto, i progetti di implementazione dell’I.A. nel campo della giustizia tendono in realtà a perseguire l’obiettivo di disincentivare la domanda di giustizia con intenti produttivistici. Certezza del diritto, uniformità del trattamento giuridico e prevedibilità della decisione vanno perseguite utilizzando altri strumenti, a partire da appropriate scelte e tecniche normative, dalla formazione congiunta di tutti i protagonisti della giurisdizione, dall’accessibilità delle decisioni di tutte le corti e da una corretta attività nomofilattica da parte della Cassazione. L’introduzione di sistemi di Giustizia Predittiva (sono già in atto diversi progetti, da cui l’Avvocatura risulta esclusa), imperniati sul precedente, finirebbe per ostacolare la fisiologica evoluzione innovativa della giurisprudenza, favorendo, invece, la tendenza al conformismo giudiziario e generando, specularmente, un fortissimo condizionamento dell’avvocato nella scelta della strategia difensiva, sino ad assumere rilievo ai fini della responsabilità professionale. Alcune possibili applicazioni sono prospettabili in un futuro non molto remoto: ad es. filtri di ammissibilità, specie in materia di impugnazioni. I futuribili sono a dir poco inquietanti: si pensi all’impiego di criteri computazionali di valutazione della prova o, nel settore penale, al calcolo del rischio di recidiva in materia cautelare o esecutiva. In conclusione, l’introduzione dell’I.A. apre a scenari non prevedibili di tendenziale automazione della decisione giudiziaria, con il rischio di portare alla progressiva emarginazione delle figure dell’avvocato e del giudice stesso, se non, addirittura, alla loro estinzione. Appare invece irrinunciabile preservarne la dimensione esclusivamente umana, potendo semmai favorirsi l’utilizzo dell’I.A. ai soli fini organizzativi. Rispetto a queste prospettive, l’Avvocatura deve essere lungimirante e scegliere oggi che posizione assumere. Domani sarà tardi. Aldo Franceschini, avvocato, delegato del Foro di Napoli al XXXV Congresso nazionale forense