Il mantenimento “sotto” il Mef della giurisdizione tributaria; lo “ius postulandi” che continua ad essere riconosciuto anche ad ingegneri, architetti, geometri, periti industriali e agrari; l’assenza di un “ascensore” in Cassazione per i magistrati tributari. Questi sono i punti su cui Uncat, Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi, incardina le mozioni da sottoporre ai delegati in vista al congresso nazionale forense, che avrà inizio dopodomani a Lecce. “Una riforma - secondo Uncat -  che individua quella tributaria come una giurisdizione “anomala” e minore rispetto alle altre”. La riforma tributaria ha recepito molte delle istanze che giungevano dall’avvocatura e dalla Unione dei tributaristi, istanze definite in capo ad anni di intensa attività a tutti i livelli, ed è stato così possibile raggiungere successi come la professionalizzazione del giudice tributario, che può definirsi un risultato storico. Anche alcune norme processuali e organizzative, che tendono a garantire una maggiore parità tra le parti, a ridurre i tempi della giustizia e a rendere più incisiva e qualificata la funzione nomofilattica della Cassazione in materia tributaria, sono state fortemente volute da Uncat. Nonostante i traguardi raggiunti, questa riforma ha al suo interno faglie gravi di carattere ordinamentale, che continuano a relegare nei fatti la giurisdizione tributaria ad un rango da serie B. Vediamo quali sono le maggiori criticità. - Il mantenimento sotto il Mef della giurisdizione tributaria. In sostanza i giudici tributari, il personale delle segreterie delle Corti continueranno ad essere dipendenti da una delle parti del processo che, peraltro, è titolare della piattaforma del processo telematico, e ciò nonostante un effettivo rafforzamento della indipendenza del Cpgt;. - Lo ius postulandi che continua ad essere riconosciuto, oltre che ai commercialisti, anche ad ingegneri, architetti, geometri, periti industriali e agrari etc. - L’assenza di un “ascensore” in Cassazione per i magistrati tributari, divenuto a questo punto improponibile a seguito del sopraggiunto riconoscimento ai laureati in Economia del diritto ad accedere alla magistratura tributaria. Sotto il profilo processuale, per Uncat va segnalata in negativo l’introduzione di un istituto che collega la “buona patente fiscale” del contribuente a un favor nel processo, innestando così nell’ambito del processo un “pregiudizio” nel giudizio, del tutto inammissibile sia esso negativo o positivo, nonché va rilevata l’assoluta inutilità della norma che sancisce l’onere della prova a carico dell’amministrazione finanziaria atteso che trattasi di un principio già sancito dall’ordinamento giuridico, pacificamente ammesso dal diritto vivente e che non è fonte di contestazioni.