Ha detto ieri Berlusconi sui social: «Quando governeremo noi, le sentenze di assoluzione, di primo o di secondo grado, non saranno appellabili. Un cittadino - una volta riconosciuto innocente - ha diritto di non essere perseguitato per sempre». Ne parliamo con Giorgio Spangher, professore emerito di Diritto processuale penale alla Sapienza di Roma, già componente laico del Csm.

Ha fiducia nelle promesse di Berlusconi?

Se il centrodestra riuscirà ad avere una maggioranza politica credo che il progetto di riforma della giustizia sui due piani di separazione delle carriere e inappellabilità delle sentenze di assoluzione da parte del pm sia realizzabile. Ritengo però più proficuo spostare il piano della discussione dalla questione politica a quella giuridica.

In che senso?

I tempi sono giuridicamente maturi per una tale riforma e per vari motivi. Primo tra tutti: questa ipotesi era anche contenuta nel progetto di riforma della Commissione presieduta da Giorgio Lattanzi. Tuttavia era stata poi accantonata sull’altare del compromesso. L’errore iniziale è stato quello di legare la legittimazione del pm ad appellare alla ipotesi della cosiddetta critica vincolata per consentire l’accesso dell’imputato al secondo grado di giudizio. In pratica uno svantaggio al pm, inappellabilità della sentenza di assoluzione, doveva per forza essere controbilanciato da uno svantaggio per la difesa, vale a dire la fondatezza dei motivi di appello. Se saltava uno, saltava anche l’altro. Eppure adesso, con i decreti attuativi della riforma del processo penale, è chiaro che la difesa sarà chiamata a un onere molto forte in sede di impugnazione. Quindi si potrebbe benissimo porre contemporaneamente un freno all’appello del pm contro le sentenze di assoluzione.

Quali sono le altre ragioni giuridiche?

Partiamo dal dato che se l’imputato venisse condannato per la prima volta in appello subirebbe un grave pregiudizio, potendo esperire contro la sentenza solo il ricorso in Cassazione. Ma c’è qualcosa di più: oggi abbiamo costruito un processo penale nel quale il pm fa le indagini, non archivia, va a dibattimento e la sua tesi non viene accolta. A questo punto gli è comunque riconosciuto il diritto di ricorrere in Cassazione per tutti i motivi di legittimità.

C’è una terza ragione?

Sì. Se fossi prosciolto in via definitiva per un fatto ma per mille motivi venissi condannato per lo stesso fatto, il codice prevede che tra sentenze contraddittorie irrevocabili deve prevalere quella più favorevole. Ma c’è un ulteriore motivo.

Ci dica professore.

Mettiamo che il giudice dell’appello non decida in tempo. Emetterebbe dunque una decisione di improcedibilità che annulla anche il proscioglimento dell’imputato. Quindi il discorso non può essere trattato in termini fideistici. Pensiamo poi ai costi sociali, e a quelli per l’imputato, di rifare un processo, dopo che già dei giudici ti hanno ritenuto innocente. Bisognerebbe addirittura condannare il pm alle spese processuali, come proponemmo nella Commissione Canzio, qualora avesse avviato un procedimento inutile. Ma c’è di peggio.

Cioè?

La situazione assolutamente patologica legata al rito abbreviato. Il pm ha raccolto materiale, ha esercitato l’azione penale. In udienza preliminare, io imputato chiedo il rito abbreviato sulle carte dell’accusa, sanando anche le sue nullità. Vengo assolto ma il pm impugna. E io sono costretto a subire un appello, nonostante abbia chiesto un abbreviato secco sulle sole carte dell’accusa, con il rischio di essere condannato.

Ma poi professore, l’articolo 111 della Costituzione riconosce all’accusato la facoltà, “davanti al giudice, di interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa”. L’appello preclude spesso questa possibilità essendo spesso cartolare, e anche se si riapre l’istruttoria la testimonianza perde credibilità col passare del tempo.

Sì, esatto, ha ragione. Vorrei aggiungere un altro elemento. Quando un giudizio di primo grado si chiude non accogliendo la tesi del pm, delle volte il giudice, per non smentire l’accusa, emette una sentenza cosiddetta di 530, comma 2, per cui la prova che il fatto sussiste è insufficiente o contraddittoria. Ciò permette al pm di uscire dall’aula e dire “la mia impostazione non è stata smentita”. Questo non è vero, perché io vengo assolto senza alcun dubbio, tuttavia questa formula incentiva l’appello da parte dell’accusa. C’è un altro aspetto negativo.

La personalizzazione dell’accusa?

Esatto. Non succede spesso quanto accaduto a Milano, dove nel processo Eni la procuratrice generale non ha impugnato la sentenza di assoluzione di primo grado, contraddicendo la Procura. C’è il grosso problema degli appelli pretestuosi, frutto della personalizzazione dell’impostazione accusatoria.

L’Anm passa subito all’attacco di Berlusconi: “La questione era stata affrontata dal legislatore nel 2006 con la legge Pecorella e la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima quella legge”, ha detto il presidente Giuseppe Santalucia.

Stiamo parlando di una sentenza del 2007, di acqua sotto i ponti ne è passata. E non ha torto il collega Ferrua quando scrive che “fu una sentenza poco convincente, emanata in un clima politico avvelenato dai processi a Berlusconi”. Poi, sottolineo nuovamente, che a proporre lo scorso anno quello che oggi chiede Berlusconi è stato l’ex presidente della Consulta Giorgio Lattanzi. In ultimo, vorrei evidenziare che la decisione della Corte costituzionale contiene un errore giuridico, di cui forse l’estensore Flick si sarà pentito. Egli parlò di “soccombenza del pm”: è un concetto sbagliato perché il pm non è portatore di interessi personali. Tanto è vero che con la riforma della Commissione Carcano del 2015 limitammo il potere di impugnazione del pm rispetto alla pena.