Si chiama Francesco Domenico Sposato. È stato trasferito presso la Casa Circondariale di Benevento, nella sezione di Osservazione Psichiatrica. Come si evince da copiosa documentazione medica che i familiari hanno inviato all’associazione Yairaiha Onlus, è affetto da crisi di ansia e disturbi di natura depressiva di livello moderato/grave, oltre ad essere soggetto a un progressivo scadimento delle funzioni cognitive e da deperimento fisico.

Il complessivo stato di salute di Sposato, in particolare i problemi di natura psicologica, costituiscono segnali importanti da non sottovalutare, in relazione a condotte suicidarie dello stesso. Si segnala infatti, all’interno della documentazione, l’ossessiva tendenza a pensieri di morte da parte del detenuto. Il problema è che, secondo la perizia, pur emergendo un miglioramento delle condizioni di salute grazie alle terapie farmacologiche, viene evidenziato che si evincono ancora dubbi sulla compatibilità del suo stato di salute con la detenzione, suggerendo la prosecuzione del percorso terapeutico in un contesto diverso da quello carcerario.

Già a maggio, l’associazione ha chiesto al Dap di trovare una soluzione per scongiurare un suicidio, l’ennesimo che poi si dirà che poteva essere evitato. Ma nulla. Per tale ragione Yairaiha ha rinnovato le sue preoccupazioni, temendo un tragico capovolgimento verso un esito infausto. Sottolinea che è attuale anche il monito della Corte Europea di Strasburgo che, nella recente sentenza Citraro e Molino c. Italia del 2020, dove richiede agli Stati di adottare maggiori ed elevati standard di tutela del diritto alla vita della persona, tanto più se la stessa è privata della libertà personale.

Per la Corte, la violazione convenzionale è integrata se l’autorità preposta, a fronte di elementi dai quali si possa inferire la sussistenza di un rischio concreto di gesti autolesivi (la sentenza enumera, esemplificativamente, la presenza di anamnesi positiva per disturbi della sfera psichica, precedenti specifici, ideazioni suicidarie già espresse dal soggetto, etc.), non adotti tutte le «misure ragionevolmente utili» a prevenire la verificazione dell’evento anticonservativo.