È dunque in vigore, da ieri, il tanto atteso Decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83 (approvato dal Cdm il 15 giugno scorso), attuativo della legge delega 53/ 2021, contenente le modifiche al Codice della crisi di impresa (D. Lgs. 14/ 2019), necessarie per recepire la Direttiva Ue 2019/ 1023, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione (nota come Direttiva Insolvency, entrata in vigore il 16 luglio 2019). Insomma, sembrerebbe che dopo 2 modifiche ( la prima operata con il D. Lgs. 147/ 2020), e 3 rinvii, il Codice della crisi di impresa sia pronto ad essere attuato. Al di là dell’importanza di questa riforma per il sistema economico italiano, sempre più in difficoltà per gli eventi verificatisi negli ultimi anni, è il caso di ricordare che essa costituisce una delle condizioni per lo sblocco dei finanziamenti dell’Ue per il Pnrr dell’Italia.

Passando al merito della disciplina della crisi di impresa, oggetto di commento nell’Agorà tenutasi al Cnf lo scorso 1° luglio, su introduzione della presidente Maria Masi, va riconosciuto che le modifiche apportate dal D. Lgs 83/ 2022 sono 54 gli articoli modificati, 34 sostituiti, 19 aggiunti, e 4 abrogati, sui 391 articoli del Codice della Crisi di impresa nella sua versione iniziale.

Di fronte a un cambiamento così profondo è impossibile fare una sintesi delle novità in un articolo di un quotidiano. Può però valere la pena ricordare le modifiche più rilevanti per gli avvocati interessati a partecipare alle procedure concorsuali, fra le quali si possono indicare le seguenti:

  1. la creazione di una sezione dedicata alla crisi di impresa sui siti internet dei ministeri della Giustizia e dello Sviluppo economico, contenente informazioni sugli strumenti per la soluzione della crisi ( art. 5- bis del Codice)
  2. l’inserimento della disciplina della composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa nel Codice, trasferendola dal D. L.118/ 2021, con connessa previsione di una piattaforma telematica nazionale, collegata ad altre banche dati pubbliche, con le quali si possono scambiare informazioni e valutare la sostenibilità del debito delle aziende in difficoltà, nonché della figura dell’esperto (ricopribile da un avvocato), che affianca l’imprenditore in crisi (artt. 12- 25- undecies del Codice)
  3. la previsione di una nuova procedura, denominata “Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione”, in base alla quale l’impresa in crisi, suddivisi in classi i creditori, può distribuire loro i risultati del piano con un certo grado di flessibilità (art. 64- bis del Codice);
  4. la modifica della disciplina del commissario giudiziale nel concordato preventivo, prevedendo la possibilità di sua sostituzione o revoca, al fine di evitare qualsiasi conflitto di interessi, fermo restando il suo compito di vigilare sull'attività del debitore, e di fornire ai creditori le informazioni utili (art. 92 del Codice)
  5. l’estensione anche al liquidatore giudiziale della possibilità di revoca e sostituzione (art. 114);
  6. l’introduzione dei quadri di ristrutturazione preventiva da parte delle società, che consistono in misure e procedure volte al risanamento dell'impresa in crisi, attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, che sono basati su un piano, che può prevedere qualsiasi modificazione dello statuto societario dell’azienda in crisi, inclusi aumenti e riduzioni di capitale, anche con limitazione o esclusione del diritto di opzione, e altre modifiche che incidono direttamente sui diritti dei soci, nonché fusioni, scissioni e trasformazioni (artt. 120- bis – 120- quinquies del Codice);
  7. la specificazione che ciascun creditore, oltre che il debitore, può chiedere la sostituzione del curatore, al fine di evitare conflitti di interessi (art. 135 del Codice);
  8. la riduzione dei tempi di attuazione del programma di liquidazione del patrimonio del debitore da 180 a 150 giorni dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale (art. 213 del Codice);
  9. la preferenza delle soluzioni stragiudiziali, prevedendo la liquidazione controllata del debitore sovraindebitato a fronte di debiti scaduti pari ad almeno 50.000 euro, invece che 20.000 (art. 268 del Codice).